Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2892-A


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
presentata alla Presidenza il 3 marzo 2016
(Relatore per la maggioranza: ERMINI)
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI*, FEDRIGA*, ALLASIA*, ATTAGUILE*, BORGHESI*, BOSSI*, MATTEO BRAGANTINI*, BUSIN*, CAON*, CAPARINI*, GIANCARLO GIORGETTI*, GRIMOLDI*, GUIDESI*, INVERNIZZI*, MARCOLIN*, GIANLUCA PINI*, PRATAVIERA*, RONDINI*, SIMONETTI*
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Presentata il 18 febbraio 2015

NOTA: *Tutti i deputati firmatari della proposta di legge hanno ritirato la propria sottoscrizione dopo la conclusione dell'esame in sede referente.

      

torna su
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è stata approvata dalla Commissione Giustizia all'esito di un approfondito esame in sede referente avviato il 19 novembre 2015 in relazione alla proposta di legge n. 2892, d'iniziativa dei deputati del gruppo Lega Nord ed Autonomie, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai gruppi d'opposizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, ed alle abbinate proposte di legge n. 3384 Marotta, n. 3380 La Russa, n. 3434 Gregorio Fontana e n. 3427 Gelmini.
      Prima di esaminare il contenuto della proposta di legge approvata dalla Commissione, è opportuno ricordare l’iter legislativo in sede referente.
      Il gruppo della Lega Nord ed Autonomie ha chiesto, nell'ambito della quota dell'opposizione, l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della proposta di legge n. 2892 in materia di legittima difesa, ritenendo che, al fine di tutelare adeguatamente la vittima che reagisce all'offesa personale o patrimoniale, sia necessario modificare l'articolo 52 del codice penale attraverso l'introduzione di una nuova presunzione legale in materia di legittima difesa domiciliare, in aggiunta a quanto già previsto dal secondo comma, introdotto dalla modifica legislativa del 2006.
      A seguito dell'inserimento della proposta di legge nella quota riservata all'opposizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione Giustizia, quindi, ne ha avviato l'esame in sede referente.
      Considerata la complessità della materia, la Commissione ha svolto una indagine conoscitiva nel cui ambito sono stati auditi magistrati, rappresentanti di associazioni della magistratura e dell'avvocatura nonché docenti universitari. In particolare, sono stati sentiti, in ordine cronologico: Fulvio Baldi, sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Alessio Lanzi, professore di diritto penale presso l'università degli studi di Milano Bicocca, Carlo Nordio, procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Venezia, i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa, e Mauro Ronco, professore di diritto penale presso l'università degli studi di Padova.
      Al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per verificare l'effettiva necessità di un nuovo intervento legislativo sull'istituto della legittima difesa, all'esito delle audizioni era emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente la giurisprudenza della Corte di cassazione relativa all'istituto della legittima difesa anche con riferimento all'eccesso colposo (articolo 55 del codice penale) ed all'errore (articolo 59 del codice penale). La Commissione, pertanto, ha acquisito dal Primo Presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio, una nota avente ad oggetto la giurisprudenza di legittimità in relazione agli articoli 52, con particolare riferimento al secondo comma, 55 e 59 del codice penale.
      Terminata la fase istruttoria, non si sono realizzate le condizioni politiche per adottare come testo base la proposta di legge iscritta nella quota opposizione ovvero per redigere un testo unificato, per cui, secondo quanto stabilito dalla lettera del Presidente della Camera del 10 gennaio 2000 sul regime delle proposte di legge «nella quota dell'opposizione», si è proceduto, a seguito di espressa richiesta del gruppo di opposizione interessato, alla revoca degli abbinamenti effettuati e si è proseguito l'esame della sola proposta di legge iscritta nella quota dell'opposizione», alla quale non stata, pertanto, abbinata la proposta di legge n. 3424 Faenzi, nel frattempo assegnata alla Commissione, per quanto di identico contenuto. A seguito della revoca degli abbinamenti, il deputato Antonio Marotta, correlatore sulle proposte di legge insieme al deputato Nicola Molteni (rappresentate in Commissione del gruppo Lega Nord e Autonomie), ha rinunciato all'incarico di relatore.
      A seguito della revoca degli abbinamenti sono stati presentati gli emendamenti alla proposta di legge C. 2892. Tra gli emendamenti è stato presentato anche un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico da parte del relatore Molteni.
      A seguito della reiezione del proprio emendamento e dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal deputato Ermini, il deputato Molteni ha rinunciato all'incarico di relatore, non condividendo in alcun modo tale emendamento, che, a suo parere, stravolgerebbe la proposta di legge iscritta nella quota dell'opposizione, della quale è altresì primo firmatario, senza migliorare la normativa vigente. In ragione di ciò, successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente, i deputati firmatari della proposta di legge n. 2982 hanno ritirato la propria sottoscrizione.
      Dato conto dell’iter in Commissione, si passa ad illustrare il contenuto della proposta di legge approvata dalla Commissione.
      Sulla base di quanto emerso dalle audizioni e della nota trasmessa dal Primo Presidente della Corte di cassazione, la maggioranza della Commissione ha ritenuto opportuno non modificare la disciplina normativa dell'istituto della legittima difesa dettata dall'articolo 52 del codice penale, andando piuttosto ad incidere sulla disciplina dell'errore di cui all'articolo 59, sia pure con riferimento esclusivo alla cosiddetta legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma).
      L'esigenza da tutti condivisa di garantire la massima tutela a colui che si trovi nella propria abitazione od attività commerciale trova già un risposta significativa nel secondo comma dell'articolo 52, introdotto dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59. Si ricorda che secondo tale disposizione, nei casi di violazione di domicilio, sussiste il rapporto di proporzione richiesto dal primo comma dell'articolo 52 «se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi» indicati dall'articolo 614 (violazione di domicilio) «usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.»
      Considerare adeguata l'attuale disciplina dell'articolo 52 non sta a significare che non sia opportuno intervenire in via legislativa sulla materia relativa alla legittima difesa.
      La Commissione ha cercato di trovare una soluzione adeguata che tenga conto della sicurezza dei cittadini senza scivolare nella cosiddetta «giustizia fai da te».
      Al fine di garantire ulteriormente, rispetto alla normativa vigente, colui che si trova nella condizione descritta dal secondo comma dell'articolo 52, si è ritenuto di intervenire sulla disciplina dell'errore al fine di estendere ulteriormente, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la sfera della non punibilità includendovi il caso in cui l'errore commesso dalla vittima sulla situazione di pericolo o sui limiti stabiliti dalla normativa sulla legittima difesa sia stato determinato dall'aggressore. L'emendamento approvato dalla Commissione, che sostituisce l'articolo unico della proposta di legge n. 2892, risponde proprio a tale esigenza. In particolare, viene aggiunto all'articolo 59 un comma volto a precisare che, nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.
      La scelta di non modificare l'articolo 52 del codice penale è stata presa tenendo conto delle audizioni e della nota trasmessa dal Primo Presidente della Corte di cassazione in merito alla giurisprudenza di legittimità sugli articoli 52, 55 e 59 del codice penale. Da quest'ultima risulta chiaramente come dall'applicazione giurisprudenziale non risultino incoerenze o lacune nel dettato dell'articolo 52 del codice penale tali da rendere necessario un intervento legislativo. Piuttosto, l'esigenza di una modifica legislativa si può avvertire in merito all'articolo 59 del codice penale.
      Nel corso dell'audizione il professor Tullio Padovani ha evidenziato che «l'errore [delle proposte di legge all'esame della Commissione] consiste nel guardare alla difesa legittima come se l'ambito della tutela possibile si esaurisse nell'articolo 52, ma non è così, perché esiste l'eccesso dai limiti della difesa, esiste l'errore sulla difesa, esistono situazioni soggettive (rispettivamente articolo 55 e articolo 59, quarto comma) in funzione delle quali si può delineare un ambito di non punibilità ulteriore, ma su un piano di colpevolezza, non più della tutela oggettiva, dell'antigiuridicità.» Il testo approvato dalla Commissione è volto ad individuare un piano di non punibilità ulteriore rispetto a quello delimitato dall'articolo 52, senza andare ad incidere sulla formulazione di tale articolo. Riguardo alla stessa proposta di legge C. 2892, il professor Padovani ha affermato che «nella proposta di legge dell'onorevole Molteni si afferma che “si presume che abbia agito per difesa legittima”. Questa affermazione significa che si presume tutto, perché qui si presume il pericolo, la costrizione, la necessità, si disciplina un atto che ha una valenza intenzionale: “respingere l'ingresso mediante effrazione”, disposizione che tra l'altro così non può andare perché disciplina un caso di errore sull'esistenza del pericolo attuale, errore che può essere macroscopico».
      La ratio della modifica dell'articolo 59 proposta nel testo della Commissione consiste nel tutelare il privato che è posto nella necessità di risolvere una grave situazione nella quale non si è trovato per sua scelta e nella quale lo Stato non è in grado di intervenire per difenderlo. Questa tutela consiste nel prevedere che la reazione debba essere valutata in rapporto alla concreta evoluzione della situazione, senza naturalmente che ciò possa poi trasformarsi nel «riconoscimento di un pretesto da giustiziare», come evidenziato dal professor Padovani.
      Prendendo spunto dalla legislazione tedesca, si esclude la colpa dell'agente che ha errato sulla situazione di pericolo e sui limiti imposti dalla legge qualora l'errore sia conseguenza di un grave turbamento psichico e sia stato causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.
      La circostanza che comunque anche in questo caso sarebbe necessaria una valutazione del magistrato per verificare se vi sia stata concretamente l'induzione all'errore ed una situazione di grave turbamento psichico è stata fortemente criticata, in quanto l'obiettivo della riforma dovrebbe essere la formulazione di una normativa che, attraverso presunzioni e la dettagliata ed oggettiva descrizione della fattispecie, eviti qualsiasi procedimento nei confronti di colui che reagisce nel rispetto della nuova normativa.
      Per quanto sia pienamente condivisibile l'esigenza di evitare alla vittima di un reato che si è difesa ulteriori pregiudizi morali ed economici, quali quelli derivanti da un procedimento giudiziario e da un eventuale processo penale, è opportuno precisare che non è possibile formulare la norma in maniera tale da escludere l'intervento del giudice il quale verifichi che la condotta del soggetto che abbia agito per legittima difesa sia conforme a quanto previsto dalla legge. Questa valutazione di conformità sarebbe necessaria anche nel caso in cui si introducesse nell'ordinamento una disposizione del tenore di quella prevista dal testo originario della proposta di legge C. 2892.
torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2892 Molteni, recante «Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima»;

            considerato che l'articolo unico del testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione Giustizia interviene sul codice penale per modificare l'articolo 59, che apre il capo II, relativo alle circostanze del reato, del titolo III del libro I;

            preso atto che, il provvedimento aggiunge un comma al predetto articolo 59 del codice penale, in base al quale nella legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma, del codice penale) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico; se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto;

            evidenziato che la modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            rilevato che appare opportuno valutare se chiarire meglio il riferimento ai «limiti imposti» contenuto nel testo alla luce dei princìpi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento ai «limiti imposti» alla luce dei princìpi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie.


Proposta di legge
torna su
Testo della Commissione
Modifica all’articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima
Art. 1.
Art. 1.

      1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».       «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto».
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser