Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2892-A |
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è stata approvata dalla Commissione Giustizia all'esito di un approfondito esame in sede referente avviato il 19 novembre 2015 in relazione alla proposta di legge n. 2892, d'iniziativa dei deputati del gruppo Lega Nord ed Autonomie, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai gruppi d'opposizione, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, ed alle abbinate proposte di legge n. 3384 Marotta, n. 3380 La Russa, n. 3434 Gregorio Fontana e n. 3427 Gelmini.
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2892 Molteni, recante «Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima»;
considerato che l'articolo unico del testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione Giustizia interviene sul codice penale per modificare l'articolo 59, che apre il capo II, relativo alle circostanze del reato, del titolo III del libro I;
preso atto che, il provvedimento aggiunge un comma al predetto articolo 59 del codice penale, in base al quale nella legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma, del codice penale) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico; se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto;
evidenziato che la modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
rilevato che appare opportuno valutare se chiarire meglio il riferimento ai «limiti imposti» contenuto nel testo alla luce dei princìpi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento ai «limiti imposti» alla luce dei princìpi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie.
Proposta di legge |
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1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
«Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale». | «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto». |