Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2892-A-bis


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
presentata alla Presidenza il 3 marzo 2016
(Relatore di minoranza: MOLTENI)
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI*, FEDRIGA*, ALLASIA*, ATTAGUILE*, BORGHESI*, BOSSI*, MATTEO BRAGANTINI*, BUSIN*, CAON*, CAPARINI*, GIANCARLO GIORGETTI*, GRIMOLDI*, GUIDESI*, INVERNIZZI*, MARCOLIN*, GIANLUCA PINI*, PRATAVIERA*, RONDINI*, SIMONETTI*
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Presentata il 18 febbraio 2015

NOTA: *Tutti i deputati firmatari della proposta di legge hanno ritirato la propria sottoscrizione dopo la conclusione dell'esame in sede referente.


      

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Onorevoli Colleghi! La maggioranza mette in atto, con questa proposta, l'ennesimo provvedimento contro le persone offese, contro i cittadini onesti che difendono la propria o l'altrui incolumità!
      Mai come oggi, mai come in questo contesto, i cittadini chiedono maggiore sicurezza, chiedono maggiori garanzie, chiedono la possibilità di poter vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni e di poter trascorrere serenamente la propria vita.
      Stando agli ultimi dati pubblicati negli scorsi mesi, riportati da diversi quotidiani, si può parlare di una vera e propria emergenza di furti in abitazione che, rispetto agli altri reati cosiddetti predatori, registrano un continuo e preoccupante aumento, non solo nei numeri ma altresì – e di questo, invece, sono testimoni le notizie di cronaca – per le modalità sempre più violente con cui vengono commessi.
      È uno studio del Censis dello scorso anno, riferito al 2014 di cui si hanno i dati ufficiali, a dare un chiaro quadro della situazione: in Italia i furti in abitazione commessi sono 689 al giorno: 29 ogni ora, uno ogni due minuti.
      Questa tipologia di reato ha registrato un aumento record. Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più che raddoppiati, passando dai 110.887 denunciati nel 2004 ai 251.422 del 2013, con una crescita del 126,7 per cento. Solo nel 2014 l'incremento è stato del 5,9 per cento. È un aumento molto più accentuato rispetto all'andamento del numero totale dei reati ( 19,6 per cento nel periodo 2004-2013) e dei furti nel complesso ( 6 per cento), e in controtendenza rispetto all'andamento dei furti di autoveicoli (-32,2 per cento) e degli omicidi (-29,7 per cento).
      La zona d'Italia più colpita è il Nord-Ovest, dove nell'ultimo anno i furti in abitazione sono stati 92.100, aumentati del 151 per cento nel decennio. Oltre il 20 per cento dei furti denunciati è avvenuto in tre province: Milano (19.214 reati), Torino (16.207) e Roma (15.779).
      Ciò che emerge da tale studio è che «I ladri scelgono sempre di più le abitazioni private» ed ancora che «Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, da soli o organizzati in bande, spesso sfidando gli ignari inquilini mentre si trovano in casa. Parallela all'aumento dei furti, infatti, è la crescita di un altro reato ancora più allarmante: le rapine in abitazione, con violenza o minaccia ai proprietari. Nel 2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa nel decennio ( 195,4 per cento) e un incremento del 3,7 per cento solo nel 2014».
      Sempre secondo i dati disponibili e più aggiornati, siamo al 6 posto in Europa per numero di furti e rapine in abitazione: 4 ogni mille abitanti rispetto alla media europea di 2,9.
      La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
      A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto della difesa legittima, sul quale si intende intervenire con la presente proposta alternativa al testo della Commissione.
      La norma dell'articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.
      In questo senso si vuole procedere alla modifica della proporzionalità tra difesa ed offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto piuttosto per la constatazione che tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, come peraltro chiarito dalle audizioni in Commissione, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Siamo cioè di fronte ad un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile, finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire l'entità del pericolo che si sta prospettando. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi, possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.
      Come Lega Nord abbiamo indicato quale modifica all'articolo 52 del codice penale, quella di riconoscere sempre la proporzionalità tra l'offesa e la difesa quando uno o più delinquenti, introducendosi in una abitazione privata attraverso un'effrazione e con violenza o l'uso di un'arma, minacciano l'incolumità propria o altrui.
      La proporzionalità ci sembra scontata e doverosa, poiché ognuno deve potersi sentire tranquillo in casa propria Questo è quanto pensa la Lega Nord e, siamo convinti, è quanto pensano i cittadini e l'opinione pubblica tutta; gli attuali governanti – evidentemente – pensano l'opposto.
      La maggioranza parlamentare e di Governo ha detto no. Ha ribadito come la proporzionalità debba essere sempre dimostrata dal cittadino onesto, che in questo modo è indagato dalla magistratura, deve sostenere dei costi per difendersi, con indagini che in genere durano anni, e spesso viene messo alla gogna. Insomma, la maggioranza evidentemente non ritiene legittimo tutelare le persone offese dal reato cioè coloro che hanno subìto un reato in casa propria.
      Il testo proposto dalla maggioranza in realtà non solo non modifica l'attuale scriminante della legittima difesa, ma nell'applicare un'altra scriminante, quella di cui all'articolo 59 del codice penale (circostanze non conosciute o erroneamente supposte), prevede che per applicarsi la legittima difesa di cui all'articolo 52 la colpa dell'agente verrebbe esclusa se, e solo se, si dimostra anche che sia stata la conseguenza di un grave turbamento psichico. Insomma occorrerà, oltre a dimostrare tutti gli elementi (tra cui quello della proporzionalità) dell'articolo 52 del codice penale (difesa legittima), anche il grave, e non il semplice, turbamento psichico causato dal delinquente che la persona offesa dovrà dimostrare.
      Noi della Lega Nord non vogliamo processi. Vogliamo certezze. La certezza è data dell'esplicarsi degli elementi oggettivi, attraverso l'aggiunta di un'ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale, che vogliamo far approvare da quest'Aula affinché l'esistenza di determinati elementi consenta alla persona offesa, di diritto, cioè automaticamente, di essere tutelata attraverso l'applicazione della scriminante della difesa legittima.
      Il messaggio che in questo modo la maggioranza vuol far passare è la distruzione sia del concetto di Stato e sia della giusta e serena convivenza tra le persone, poiché lo Stato abbandona «in casa propria» i cittadini onesti.
      Per le ragioni sopra esposte, rimaniamo critici ed insoddisfatti dell'impostazione del progetto di legge all'esame dell'Aula e, quale minoranza, sin d'ora indichiamo il nostro voto contrario al provvedimento. Riteniamo, quindi, di poter presentare un testo alternativo.

Nicola MOLTENI,
Relatore di minoranza.

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Art. 1.

        1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».

        2. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma».

(Alternativo all'articolo 1 della proposta di legge)
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