Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3590 |
1. La Repubblica riconosce il giorno 10 marzo quale Giornata nazionale del diritto di voto delle donne.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali promuovono in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, seminari e incontri al fine di preservare, consolidare e rinnovare, anche nelle giovani generazioni, la memoria del processo attraverso il quale le donne hanno conquistato il diritto di voto contribuendo così in modo attivo all'evoluzione delle istituzioni democratiche nazionali.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dei diritti civili e politici degli uomini e delle donne.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.