Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3337 |
1) per il 62 per cento l’home restaurant sottrae fino al 5 per cento del fatturato e per il 15 per cento il fenomeno sottrae dal 6 al 10 per cento del fatturato;
2) per l'80 per cento l’home restaurant è concorrenza sleale;
3) per il 92 per cento l’home restaurant è un fenomeno che deve essere normato.
La presente proposta di legge mira quindi a disciplinare l'attività di home
restaurant o home food allo scopo di valorizzare e di tutelare il patrimonio enogastronomico locale e nazionale, creando anche nuove opportunità reddituali di tipo complementare e, al tempo stesso, di sanare un gap normativo generato dalla vigente diffusione del fenomeno. 1. Ai fini della presente legge, per home restaurant o home food si intende l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e di bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.
2. La presente legge ha la finalità di valorizzare le peculiarità enogastronomiche italiane e diffondere le attività di home restaurant o home food.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici, che costituiscono attività libere e non soggette a procedure amministrative.
2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant o home food, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino a un massimo di due camere, per un numero massimo di dieci coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione di alimenti e di bevande.
3. L'attività di home restaurant o home food è considerata saltuaria se non supera il numero massimo di otto aperture mensili e di ottanta aperture annuali.
4. All'attività di cui al comma 3 si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.
1. Gli immobili destinati all'attività di home restaurant o home food devono soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, l'immobile oggetto dell'attività di home restaurant o home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.
3. È possibile utilizzare la cucina dell'immobile destinato all'attività di home restaurant o home food come laboratorio culinario.
4. L'utilizzo dell'immobile per l'attività di home restaurant o home food non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.
1. L'esercizio dell'attività di home restaurant o home food svolto in assenza di SCIA comporta cessazione dell'attività medesima.
1. L'esercizio dell'attività di home restaurant o home food è soggetto a rinnovo annuale previa comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la conformità alle disposizioni e la persistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza della presente legge in forma coordinata con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie competenti per territorio e trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività esercitata nell'anno precedente.
2. In caso di inerzia del comune nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la regione.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.