Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3337


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CANCELLERI, DELLA VALLE, DA VILLA, VALLASCAS
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata
Presentata il 30 settembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Per home restaurant o home food si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.
      Gli home restaurant o home food sono da considerare come un valore aggiunto di un territorio grazie alle ricette tipiche realizzate con prodotti locali da nonne, mamme o amici che si trasformano in chef e che offrono, in casa propria, occasioni di incontro, scambio, qualità e rispetto della tradizione.
      Secondo uno studio del Centro studi turistici (CTS) per Fiepet Confesercenti, l'universo degli home restaurant, solo nel 2014, ha fatturato 7,2 milioni di euro in Italia, con ben 7.000 cuochi «social» attivi nel Paese nel 2014 e con una tendenza prevista di ulteriore crescita per il 2015. Si stima che lo scorso anno siano stati organizzati ben 37.000 eventi di social eating andati a buon fine, con una partecipazione di circa 300.000 persone e con un incasso medio stimato, per singola serata, pari a 194 euro.
      Secondo un sondaggio della società SWG per Confesercenti, l'83 per cento dei ristoratori intervistati è a conoscenza del fenomeno e:

          1) per il 62 per cento l’home restaurant sottrae fino al 5 per cento del fatturato e per il 15 per cento il fenomeno sottrae dal 6 al 10 per cento del fatturato;

          2) per l'80 per cento l’home restaurant è concorrenza sleale;

          3) per il 92 per cento l’home restaurant è un fenomeno che deve essere normato.

      La presente proposta di legge mira quindi a disciplinare l'attività di home

restaurant o home food allo scopo di valorizzare e di tutelare il patrimonio enogastronomico locale e nazionale, creando anche nuove opportunità reddituali di tipo complementare e, al tempo stesso, di sanare un gap normativo generato dalla vigente diffusione del fenomeno.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento: l'aspetto più importante è sicuramente la valorizzazione e la diffusione della cultura del cibo tradizionale e dei prodotti tipici del territorio, attraverso un contatto diretto con il vissuto quotidiano e della tradizione culinaria locale tramandata spesso in famiglia di generazione in generazione. Quest'eccellenza tipicamente italiana non può che potenziare e sviluppare l'offerta turistica locale, creando anche nuove forme occupazionali.
      L'attività di home restaurant o di home food, che comprende tutte le tipologie di attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione ed esercitate da persone fisiche all'interno delle proprie abitazioni di residenza o domicilio, è disciplinata dall'articolo 2, che indica i requisiti.
      Per l'avvio dell'attività di home restaurant o home food è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente.
      L'articolo 3 detta i requisiti tecnici e igienico-sanitari degli immobili in cui si svolge l'attività di home restaurant.
      Il soggetto titolare all'avvio dell'attività dovrà avere la residenza o il domicilio nell'immobile interessato, mentre per quest'ultimo non è richiesta la modifica di destinazione d'uso. Viene altresì ribadito il necessario rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare nella produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione degli alimenti e delle bevande previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
      È possibile utilizzare la cucina dell’home restaurant o home food come laboratorio culinario.
      L'articolo 4 prevede la cessazione dell'attività in caso di attività svolta in assenza di SCIA.
      Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni per il rinnovo dei requisiti e sulle funzioni di vigilanza e di controllo esercitate dalle autorità di pubblica sicurezza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Ai fini della presente legge, per home restaurant o home food si intende l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e di bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative, utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture.
      2. La presente legge ha la finalità di valorizzare le peculiarità enogastronomiche italiane e diffondere le attività di home restaurant o home food.

Art. 2.
(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant o home food).

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici, che costituiscono attività libere e non soggette a procedure amministrative.
      2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant o home food, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino a un massimo di due camere, per un numero massimo di dieci coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione di alimenti e di bevande.
      3. L'attività di home restaurant o home food è considerata saltuaria se non supera il numero massimo di otto aperture mensili e di ottanta aperture annuali.
      4. All'attività di cui al comma 3 si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.


      5. L'esercizio dell'attività di home restaurant o home food è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
      6. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant o home food i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
Art. 3.
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant o home food).

      1. Gli immobili destinati all'attività di home restaurant o home food devono soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
      2. Alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, l'immobile oggetto dell'attività di home restaurant o home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.
      3. È possibile utilizzare la cucina dell'immobile destinato all'attività di home restaurant o home food come laboratorio culinario.
      4. L'utilizzo dell'immobile per l'attività di home restaurant o home food non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

Art. 4.
(Cessazione dell'attività di home restaurant o home food).

      1. L'esercizio dell'attività di home restaurant o home food svolto in assenza di SCIA comporta cessazione dell'attività medesima.

Art. 5.
(Rinnovi e dichiarazioni annuali).

      1. L'esercizio dell'attività di home restaurant o home food è soggetto a rinnovo annuale previa comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la conformità alle disposizioni e la persistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.
(Funzioni di vigilanza e controllo).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza della presente legge in forma coordinata con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie competenti per territorio e trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività esercitata nell'anno precedente.
      2. In caso di inerzia del comune nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la regione.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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