Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3627 |
1) in queste liti è inferiore il carico della decisione in quanto non possono intervenire nel giudizio richieste relative ai rapporti tra i conviventi, quali gli obblighi di mantenimento, l'eventuale accertamento delle cause che hanno dato luogo alla separazione dei coniugi, l'addebito della separazione, oltre alle domande restitutorie, risarcitorie in generale e tutte le altre domande proponibili nel rito ordinario di famiglia solo per le coppie coniugate;
2) in questi processi le questioni relative ai rapporti genitoriali non sono trattate in regime di cumulo processuale con le domande sullo status delle persone, quali separazione e divorzio, quindi la procedura è camerale ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile e l'attenzione può essere immediatamente diretta agli interessi dei minori;
3) in tutte queste controversie è sempre e comunque parte sostanziale del procedimento un minore poiché la procedura presuppone, inderogabilmente, che la lite riguardi due genitori e le modalità di
esercizio della genitorialità nei confronti del figlio minore.1. Nel codice civile, libro primo, titolo IX, capo II, dopo l'articolo 337-octies è aggiunto il seguente:
«Art. 337-novies. – (Rito partecipativo). – Ai fini dell'attuazione del primo comma dell'articolo 337-ter, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, nelle controversie aventi ad oggetto conflitti familiari, il giudice, letto il ricorso, assegna alla parte ricorrente un termine per la notificazione della domanda alla controparte alla quale assegna un ulteriore termine per le difese, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito del procedimento. Letti gli atti, può fissare la prima udienza dinanzi a un componente onorario della sezione specializzata, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prende atto dei patti raggiunti».