Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3667 |
1. Agli effetti della destinazione delle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quota corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti è attribuita alla gestione dello Stato ed è impiegata per il finanziamento di iniziative volte al contrasto della povertà.
2. Le modificazioni degli istituti relativi al finanziamento di attività religiose e caritative della Chiesa cattolica e del sostentamento del clero mediante la destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata nello Stato, di cui al comma 1 della presente legge costituzionale, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è soppresso.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dalle leggi di approvazione di intese, stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, le quali prevedano tale istituto.