Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3614 |
1. La presente legge reca disposizioni per garantire cure non invasive durante la gravidanza e il parto, nonché un'adeguata identificazione e un costante monitoraggio della gravidanza e del parto a basso o medio rischio, assicurando comunque un intervento appropriato in caso di comparsa improvvisa di fattori di rischio per la mamma o per il neonato e prevedendo al momento del ricovero specifici percorsi assistenziali differenziati per profilo di rischio. In particolare, la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere interventi finalizzati alla valorizzazione del parto per via vaginale in sicurezza, di seguito denominato «parto naturale», secondo modalità di provata efficacia che garantiscano la sicurezza della partoriente, del feto e del neonato, al fine di ridurre il ricorso al taglio cesareo;
b) assicurare la tutela del processo decisionale, del benessere e della consapevolezza della madre, il benessere del nascituro e quello delle famiglie, favorendo una cultura della normalità del processo riproduttivo, del percorso della nascita e della genitorialità nonché modelli assistenziali ostetrici che mettono al centro la donna;
c) promuovere la conoscenza dell'offerta dei modelli e di servizi sanitari di assistenza ostetrica attuati in ogni luogo del parto e la possibilità di verifica degli indicatori di costo efficaci, degli esiti di salute e dei livelli di assistenza prestati;
d) limitare i fattori di rischio sociali, ambientali e personali correlati all'assistenza al fine di ridurre i tassi di morbilità e di mortalità materna e perinatale;
e) sostenere il normale decorso della gravidanza, del parto e del puerperio garantendo la continuità dell'assistenza dell'ostetrica quale professionista sanitario esperto della fisiologia del percorso perinatale e dell'assistenza alla madre e al neonato. Tale modello di presa in carico garantisce il riconoscimento precoce dei fattori di rischio e della comparsa di deviazioni dal normale decorso della gravidanza, del parto e del puerperio, l'appropriatezza clinico-assistenziale ed economica, l'accesso facilitato ai servizi sanitari, migliori esiti di salute materna e neonatale e maggiore soddisfazione materna;
f) garantire, sotto l'aspetto sanitario, psicologico, sociale e assistenziale, adeguati livelli di assistenza in tutte le condizioni di gravidanza e di parto a rischio, rimodulando i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato, tramite l'adeguamento e la verifica delle attività preventive per l'ottimizzazione della salute sessuale e riproduttiva;
g) assicurare al neonato la continuità del rapporto familiare-affettivo applicando il progetto «Ospedali amici dei bambini» adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'UNICEF e fornire ai genitori ogni informazione sullo stato di salute del neonato e sui comportamenti atti a garantire il mantenimento dello stato di benessere;
h) realizzare pratiche assistenziali ostetriche per proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento materno secondo le indicazioni dell'OMS e dell'UNICEF;
i) promuovere percorsi di accompagnamento post-parto della madre e del neonato volti ad assicurare il benessere, la cura e l'assistenza del nucleo familiare.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi piani sanitari, tenendo conto delle relative risorse di personale e di quelle strumentali,
definiscono modelli organizzativo-assistenziali atti a:a) focalizzare le strategie per ridurre il tasso di ricorso al taglio cesareo e gli interventi durante il parto sulle donne primigravide, considerando tali strategie prioritarie per i sanitari coinvolti nell'assistenza ostetrica;
b) favorire il parto naturale, promuovendo il contenimento del dolore nelle fasi del travaglio e del parto, mediante la partecipazione attiva della donna o il ricorso a tecniche avanzate di anestesia loco-regionale;
c) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e neonatale offrendo alla donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio un modello assistenziale basato sulla presa in carico da parte dell'ostetrica della gestante a basso rischio e definendo percorsi nascita assistenziali differenti secondo i profili di fisiologia e di rischio;
d) attuare le raccomandazioni emanate dal Sistema nazionale per le linee guida dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e quelle contenute nelle linee guida internazionali sul percorso della nascita;
e) mantenere e formare il personale sanitario ostetrico sul modello assistenziale del parto naturale, sulla gestione delle emergenze ostetriche e sul processo di rianimazione materno e neonatale, anche mediante l'impiego di simulatori inanimati e robotizzati;
f) promuovere, attraverso le strutture sanitarie presenti nel territorio, un'adeguata campagna informativa sul parto naturale, sulle pratiche socio-sanitarie raccomandate, sui benefìci dell'allattamento al seno e sui rischi del non allattamento, rivolta alle partorienti e alle famiglie, anche attraverso corsi di accompagnamento alla nascita e percorsi educativi e informativi destinati alla popolazione femminile;
g) porre in atto interventi volti a facilitare l'accesso libero, agevolato e semplificato ai servizi socio-sanitari delle fasce sociali più vulnerabili;
h) attivare centri di medicina materno fetale nei punti nascita di II livello e centri di fisiologia nei luoghi del parto mediante una riorganizzazione tecnologica, professionale e di assistenza medica e ostetrica;
i) realizzare un partogramma digitale e un'idonea e unica cartella ostetrica computerizzata, nella quale sono annotati i dati relativi alla gravidanza, al parto e al neonato. L'accesso a tali dati è consentito alle donne e ai sanitari autorizzati. Tutti i dati relativi al parto costituiscono il fascicolo sanitario elettronico della puerpera e del nato;
l) promuovere un modello di sorveglianza attiva della morbilità e della mortalità materna nel territorio, al fine di produrre stime e di acquisire informazioni utili ad analizzare i decessi materni evitabili, nonché di ridefinire l'appropriatezza organizzativa, tecnologica e assistenziale. La sorveglianza rileva tutte le morti materne precoci per cause dirette o indirette, entro 42 giorni dall'esito di gravidanza, e le morti materne tardive che avvengono tra i 43 giorni e un anno.
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne informative nazionali per diffondere la conoscenza in merito alla promozione, al supporto e alla salvaguardia della normalità dell'evento della nascita, alla scelta del luogo e delle modalità del parto, alla possibilità di accedere alla parto-analgesia e alle tecniche non farmacologiche per il contenimento del dolore, nonché alla promozione dell'allattamento materno, anche al fine di favorire una libera e consapevole scelta da parte delle donne.
2. Le regioni e i servizi territoriali e ospedalieri determinano le modalità di
1. I servizi territoriali ed ospedalieri coordinano e attivano gli incontri di accompagnamento alla nascita, alla maternità e alla genitorialità, nel corso dei quali sono fornite informazioni sul percorso della nascita, sui luoghi in cui partorire e sulle metodiche di assistenza al travaglio e al parto, comprese le strategie materne e le tecniche farmacologiche e non farmacologiche per il contenimento del dolore e sull'allattamento al seno.
2. Le partorienti devono essere messe in grado di conoscere le tecniche, le metodologie e i protocolli ostetrici in uso presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali. Le informazioni devono essere rese accessibili al pubblico tramite pubblicazione, a cura delle regioni, dei dati verificati.
3. Gli incontri di accompagnamento di cui al comma 1 comprendono incontri successivi all'evento della nascita tra le madri o le coppie e il personale ostetrico, con modalità di continuità della relazione fiduciaria iniziata negli incontri durante la gravidanza, favorendo iniziative di auto-mutuo-aiuto e opportunità per i sanitari di screening delle situazioni di rischio psico-fisiche e sociali.
1. Al fine di garantire l'unitarietà dell'assistenza durante la gravidanza, il parto e il puerperio, è realizzata una rete integrata
di interventi, che coinvolge i consultori familiari, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali, attraverso un'azione di coordinamento dei comitati per il percorso nascita.a) l'impiego di una cartella ostetrica computerizzata, nella quale sono documentate tutte le informazioni clinico-assistenziali relative alla gravidanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
b) la realizzazione degli incontri di accompagnamento di cui all'articolo 4;
c) l'assistenza di personale ostetrico e specialistico dotato di competenze specifiche, in grado di affrontare le situazioni a rischio di carattere psichico e sociale;
d) l'assistenza ostetrica alla gravidanza con decorso normale secondo un modello di continuità dell'assistenza ostetrica per tutto il percorso della nascita e nel periodo dell'allattamento;
e) la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.
1. Per consentire alla donna di vivere l'unicità dell'evento travaglio, parto e nascita, nei luoghi del parto è garantita la possibilità di usufruire di uno spazio riservato per la partoriente, al quale può accedere la persona designata dalla stessa.
2. Compatibilmente con quanto previsto dalle prescrizioni mediche, deve essere evitata l'imposizione di procedere a tecniche non rispondenti alla volontà della partoriente.
3. In base alle indicazioni dell'OMS, i modelli organizzativi e l'assistenza ostetrica devono garantire:
a) il pieno rispetto della dignità della persona umana, dei processi biologici e
fisiologici della donna, del nascituro e del neonato considerando il contesto ambientale e sociale per una visione integrata dello stato di benessere dell'individuo;b) un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità;
c) la promozione delle strategie materne e delle tecniche farmacologiche per il contenimento del dolore durante il travaglio e il parto e nel periodo successivo al parto;
d) la presenza dell'ostetrica o del medico di fiducia;
e) la promozione dell'allattamento al seno immediatamente dopo la nascita e nei primi sei mesi di vita del bambino in modo esclusivo secondo le indicazioni WHO-Unicef.
4. Durante la sorveglianza della donna nel post partum è garantita la possibilità che il neonato sano rimanga accanto alla madre, assistito dal personale ostetrico, che si adopera a sorvegliare e a mantenere il benessere della madre e del neonato e promuove l'inizio del loro legame. È sempre consentita, senza alcun limite di orario, la presenza accanto alla donna del padre del neonato, ovvero di un'altra persona designata dalla stessa.
5. Durante il periodo di degenza sono promossi incontri informativi con il personale sanitario ostetrico in merito alla cura materna e neonatale per garantire la salute materna e la sua autonomia nell'accudimento del neonato.
6. I servizi socio-sanitari operanti nel territorio assicurano l'assistenza domiciliare al puerperio e all'allattamento da parte del personale ostetrico, attraverso l'individuazione di percorsi personalizzati.
1. Il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale addetto all'assistenza
della donna durante la gravidanza e il parto, il puerperio e l'allattamento deve essere aggiornato ai sensi della presente legge. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua con proprio decreto i contenuti e le attività di formazione del personale medico e non medico.1. Per garantire alla donna il diritto di scelta e per vivere in modo ottimale le fasi del travaglio, del parto e della nascita, i luoghi del parto possono essere:
a) strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate;
b) case di maternità già presenti nel territorio o individuate nell'ambito di progetti di ristrutturazione o di costruzione da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;
c) il domicilio.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture pubbliche o private accreditate o autorizzate e le aziende sanitarie locali e ospedaliere, individuate dalle regioni, attrezzano spazi adeguati per il parto, idonei a consentire anche l'effettuazione delle tecniche di parto-analgesia. Tali spazi sono realizzati, nell'ambito dei piani di razionalizzazione dei punti nascita definiti dalle regioni in rapporto a ottimali bacini di utenza, dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere nell'ambito dei progetti di ampliamento, di ristrutturazione e di costruzione
di reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici e anestesiologici, ovvero, in attesa della realizzazione delle nuove strutture, tramite una riorganizzazione funzionale degli esistenti reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici e anestesiologici. 1. I criteri di riconoscimento delle gravidanze, dei parti e delle condizioni neonatali a rischio, al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita, sono quelli individuati dall'OMS.
2. In casi di particolare gravità il trasporto materno e neonatale assistito è effettuato da personale ostetrico medico o anestesiologico, mediante il servizio di trasporto d'emergenza, e deve afferire a strutture assistenziali di II livello, utilizzando un'unità mobile attrezzata per le cure intensive. È altresì attivato un sistema di trasporto assistito materno con feto in utero efficace ed efficiente.
1. Lo Stato e le regioni promuovono la donazione e la raccolta del sangue del
cordone ombelicale. La conservazione è consentita sia per uso autologo che per uso allogenico per scopi terapeutici, clinici o di ricerca.1. L'erogazione delle prestazioni relative al parto naturale costituisce componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed è garantita dal Servizio sanitario nazionale.
1. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei dati rilevati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.