Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3564


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TENTORI, PALMIERI, CATALANO, BASSO, BOCCADUTRI, BONOMO, BRUNO BOSSIO, COPPOLA, GALGANO, QUINTARELLI, MARTELLI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ALBINI, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, BECATTINI, BONACCORSI, BORGHI, BRAGA, CAMANI, CAPODICASA, CAPUA, CARLONI, CAROCCI, CARRA, CATANIA, CATANOSO GENOESE, CENNI, CHAOUKI, CIRACÌ, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, DE MENECH, FANUCCI, FAUTTILLI, FEDI, FONTANELLI, GADDA, GANDOLFI, GASPARINI, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LAFORGIA, LAINATI, LIBRANDI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MALPEZZI, MARCHI, PIERDOMENICO MARTINO, MARZANO, MATTIELLO, MELILLI, MISIANI, MONTRONI, NARDUOLO, NIZZI, PASTORELLI, PICCHI, PICCIONE, GIUDITTA PINI, PRINA, RICHETTI, ROCCHI, ROMANINI, ROMELE, ROTTA, SANI, SARRO, SBERNA, SCUVERA, SENALDI, SQUERI, TERROSI, TULLO, VARGIU, VELLA, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN
Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione
Presentata il 27 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! L'economia collaborativa, cosiddetta sharing economy, si propone come un nuovo modello economico e culturale, capace di promuovere forme di consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse basandosi sull'utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto, dunque sull'accesso piuttosto che sul possesso. Essa è chiamata anche economia della condivisione ed è fondata dunque su un valore radicato nelle nostre comunità sin dai tempi precedenti l'avvento delle nuove tecnologie: il digitale ha abilitato e diffuso questo fenomeno, ampliandone le potenzialità e l'accessibilità.
      L’impasse dei modelli economici tradizionali e la crisi occupazionale hanno creato condizioni ancora più favorevoli per la diffusione di questo nuovo modello di consumo, che apre nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile economicamente, socialmente e ambientalmente e che ha in sé un approccio volto alla partecipazione attiva dei cittadini e alla costruzione di comunità resilienti, ovvero in grado di rafforzare la propria capacità di influenzare il corso di un cambiamento facendovi fronte in maniera positiva.
      Una delle forze trainanti per l'ascesa dell'economia collaborativa è senza dubbio l’information technology e l'utilizzo dei social media, che hanno ridotto drasticamente gli ostacoli cui erano sottoposti i modelli organizzativi e di business basati sulla condivisione. Da quando una serie di tecnologie abilitanti, tra cui gli open data e l'uso diffuso degli smartphone, sono diventate di uso comune, è diventato più facile per le persone avere un rapporto diretto, anche nell'effettuare transazioni.
      Nonostante ciò l'innovazione non rappresenta solo una questione che ha a che fare con la tecnologia, ma rappresenta qualcosa di più profondo che coinvolge mutamenti sociali e culturali, nuovi stili di vita e nuovi modelli di sviluppo, mettendo a sistema l'intelligenza diffusa dei cittadini per creare cultura, lavoro, diritti e qualità sociale. Per questo siamo di fronte anche a un nuovo modello culturale, che ricostruisce l'idea di comunità, promuove la razionalizzazione dei consumi e il contrasto dello spreco di risorse e che proprio in virtù di queste caratteristiche si dimostra ricco di opportunità anche utilizzato all'interno della pubblica amministrazione.
      Tra i tratti distintivi dell'economia collaborativa è possibile individuare alcuni elementi comuni a tutte le diverse esperienze oggi presenti nel panorama mondiale: la condivisione, ossia l'utilizzo comune di una risorsa in modo differente dalle forme tradizionali di scambio; la relazione peer-to-peer, ossia il rapporto orizzontale tra i soggetti coinvolti che si distingue dalle forme tradizionali di rapporto tra produttore e consumatore rispondendo a nuovi bisogni, tra cui ad esempio la crescente necessità di interagire con le aziende in una modalità più partecipativa; la presenza di una piattaforma digitale che supporta tale relazione e in cui in genere è presente un meccanismo di reputazione digitale e le transazioni avvengono tramite pagamento elettronico.
      Le forme e gli oggetti della condivisione possono essere i più svariati, dai beni fisici come i mezzi di trasporto fino ad arrivare ad accessori, prodotti digitali, spazi, tempo, competenze e servizi, il cui valore non necessariamente può essere determinato in denaro e può tenere in considerazione elementi generalmente esclusi dalle tradizionali logiche di scambio, come l'impatto ambientale o sociale.
      È dunque possibile aspettarsi che la sharing economy nei prossimi anni possa rispondere a bisogni finora rimasti insoddisfatti: esperienze già in atto in Italia e all'estero dimostrano che queste piattaforme innovative, se gestite in una logica di integrazione con il mercato tradizionale e inquadrate in una cornice di norme chiare e trasparenti, possono incrementare l'offerta e ampliare le possibilità per i consumatori, coprendo quote di mercato che altrimenti resterebbero scoperte o non utilizzate e stimolando l'innovazione dei modelli esistenti. È ragionevole pensare che vi sia un'economia potenziale dietro la sharing economy e dunque che ci troviamo di fronte alla grande opportunità di cogliere la capacità produttiva oggi non ancora sfruttata e favorire la nascita di nuove forme di occupazione e imprenditorialità.
      Il Ministero del lavoro e dell'impresa del Regno Unito nel novembre 2014 ha diffuso un documento di analisi sul fenomeno della sharing economy nel proprio Paese dal quale emergono alcuni dati significativi: il 25 per cento della popolazione adulta ha in qualche modo a che fare con il mondo dell'economia collaborativa ed entro il 2015 il 70 per cento della popolazione si occuperà o usufruirà della sharing economy. Il 97 per cento delle persone dichiara di essere soddisfatto dell'esperienza di condivisione. A seguito di ciò il Governo del Regno Unito nel suo bilancio 2015, fissando gli obiettivi per migliorare la crescita economica, ha compreso quello di fare della Gran Bretagna il «migliore posto al mondo per iniziare, investire e far crescere un'impresa, anche attraverso un pacchetto di misure per contribuire a sbloccare il potenziale dell'economia della condivisione».
      In Italia secondo uno studio di Collaboriamo.org e dell'università Cattolica le piattaforme collaborative nel 2015 sono 186 ( 34,7 per cento rispetto al 2014). Tra i settori più interessati ci sono il crowfunding (69 piattaforme), i trasporti (22), i servizi di scambio di beni di consumo (18) e il turismo (17). Lo studio rileva una continua evoluzione e sperimentazione delle piattaforme collaborative italiane ma anche una certa fatica di questi servizi a crescere e a raggiungere quella massa critica necessaria per raggiungere sostenibilità ed efficienza.
      Mancano, secondo gli imprenditori intervistati, finanziamenti (per il 73 per cento degli intervistati), cultura (47 per cento) e partnership con grandi aziende (58 per cento). Di contro una ricerca di TNS Italia rileva che il 25 per cento degli italiani che navigano su internet sta già utilizzando i servizi collaborativi.
      La Commissione europea cita un recente studio (Consumer Intelligence Series: The Sharing economy. Pwc 2015) secondo cui la sharing economy è potenzialmente in grado di accrescere le entrate globali dagli attuali 13 miliardi di euro circa a 300 miliardi di euro entro il 2025.
      Il Comitato europeo delle regioni nella sessione plenaria del 3 e 4 dicembre 2015 ha approvato un parere su «La dimensione locale e regionale dell'economia della condivisione» secondo cui «l'economia della condivisione può migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la crescita (in particolare a livello di economie locali) e ridurre gli effetti sull'ambiente. Essa può inoltre generare nuovi posti di lavoro di qualità, ridurre i costi e incrementare la disponibilità e l'efficienza di alcuni beni e servizi o infrastrutture». Contestualmente sottolinea che «è importante che i servizi offerti tramite l'EdC non siano all'origine di pratiche di elusione fiscale o concorrenza sleale né violino regolamentazioni locali e regionali o normative nazionali ed europee».
      A partire da ciò è possibile individuare diversi aspetti che coinvolgono la sharing economy su cui è necessario riflettere: il rapporto tra la distribuzione di valore nei settori tradizionali e la creazione di nuovo valore; la possibilità di integrare, far convivere e rendere complementari i modelli economici tradizionali e quelli innovativi; la possibilità di evitare le contrapposizioni facendo prevalere l'interesse collettivo, cogliendo in senso positivo questa nuova forma di economia definita da alcuni «dirompente»; l'opportunità di sviluppare sperimentazioni e idee innovative, di incoraggiare le start up e premiare le esperienze di successo. A livello locale sono già nate numerose iniziative per affrontare tali questioni e risolvere alcune criticità emerse nei singoli settori professionali, dovute anche a un fisiologico momento di discrasia normativa.
      Ci troviamo davanti alla sfida di ridefinire alcuni metodi di misura, in un mercato del lavoro e in un contesto di norme e di parametri economici che oggi si adattano a un'economia basata sulla vendita e sulla produzione di beni e servizi, più che sulla loro condivisione o sullo scambio. A tale proposito nel dibattito emerge con forza anche il complesso tema riguardante lo status giuridico e la tutela del lavoratore che opera attraverso le piattaforme di sharing economy, che oggi difficilmente è riconducibile ai modelli esistenti, pensati per un contesto e un mercato del lavoro che è in continua trasformazione. In questo senso è necessaria una riflessione più profonda e specifica. Il principale compito che il legislatore deve assolvere è garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, tra chi opera nell'ambito della sharing economy e gli operatori economici tradizionali e di tutelare i consumatori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza sulle condizioni che stanno alla base del servizio o del bene utilizzato.
      Queste difficoltà non devono indurre il nostro Paese a fermarsi e rischiare di perdere l'opportunità di potenziare una nuova economia, più efficiente e più flessibile. Per questo si rende necessario cominciare a prefigurare interventi normativi in materia di sharing economy trasversali ai diversi settori professionali coinvolti, così da accompagnare e orientare un processo di cambiamento che non può essere arrestato ma che può e deve essere governato. Una compiuta regolamentazione del fenomeno consentirebbe infatti l'emersione di un ampio segmento di economia informale relativo ai servizi tipicamente riconducibili alla sharing economy. Si potrebbero così recuperare in Italia circa 450 milioni di euro di prodotto interno lordo (PIL) di base imponibile, attualmente oggetto di elusione fiscale, corrispondenti a non meno di 150 milioni di euro di maggiore gettito per l'erario, tra imposte dirette e imposte indirette. Entro il 2025 si stimano crescite di oltre venti volte la stima, portando così il nuovo gettito a circa 3 miliardi di euro.
      La presente proposta di legge, come enunciato nell'articolo 1 relativo alle finalità, si propone di riconoscere e valorizzare la sharing economy, di promuoverne lo sviluppo e di definire misure volte in particolare a fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, l'equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
      L'articolo 2 definisce i soggetti coinvolti ed enuncia la definizione di sharing economy ai fini della legge.
      L'articolo 3 individua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale competente a regolare e a vigilare sull'attività delle piattaforme digitali di sharing economy, specificandone le competenze, e istituisce il Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy.
      L'articolo 4 enuncia le disposizioni relative al documento di politica aziendale delle piattaforme di sharing economy, che sarà soggetto a parere e successiva approvazione dell'Autorità di cui al precedente articolo, come condizione vincolante per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy. In tale documento di policy sono inclusi le condizioni contrattuali tra la piattaforma e gli utenti, oltre alle informazioni e agli obblighi relativi ad eventuali coperture assicurative. Nello stesso articolo è prescritto che le eventuali transazioni di denaro avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e sono enunciate le modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, atte a evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili all'effettivo titolare.
      L'articolo 5 interviene sulla fiscalità, al fine di affermare i princìpi di trasparenza ed equità, con un'impostazione flessibile e diversificata tra chi svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito da lavoro e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti, attraverso l'individuazione di una soglia pari a 10.000 euro. A tale fine i gestori delle piattaforme di sharing economy agiscono da sostituti d'imposta per i redditi generati dagli utenti operatori con un'aliquota fissa del 10 per cento su tutte le transazioni. Nel caso in cui i redditi dell'utente operatore oltrepassino la soglia stabilita, la somma eccedente si cumula con gli altri redditi percepiti dall'utente e conseguentemente è applicata la rispettiva aliquota.
      L'articolo 6 disciplina l'adozione di misure annuali per la diffusione della sharing economy, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, alla sua diffusione, garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori, nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Per quanto riguarda gli aspetti commerciali della sharing economy è necessario infatti un approccio regolamentare settoriale, coordinato anche con la normativa europea, per garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque agli operatori interessati. A parere dei proponenti tale regolamentazione dovrebbe basarsi sul criterio delle dimensioni delle iniziative di sharing economy da assoggettare alle regole, con un'impostazione flessibile e diversificata tra chi svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti, principio già affermato nell'articolo 5 della presente proposta di legge per quanto concerne l'aspetto fiscale.
      L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela della riservatezza, enuncia la definizione di «dato utente» e detta pre scrizioni in merito alla cessione e alla cancellazione dei dati.
      L'articolo 8 prevede l'emanazione di linee guida volte alla promozione della sharing economy, anche all'interno della pubblica amministrazione.
      L'articolo 9 relativo al monitoraggio prevede la comunicazione dei dati all'Istituto nazionale di statistica da parte dei gestori delle piattaforme presenti nel Registro di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di conoscere lo sviluppo e l'evoluzione della sharing economy e di valutare l'efficacia delle azioni regolatorie.
      L'articolo 10 reca le norme relative a controlli e a sanzioni.
      L'articolo 11 reca le norme transitorie per i gestori delle piattaforme di sharing economy già operanti alla data di entrata di vigore della legge.
      L'articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie.
      Dall'attuazione della legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le risorse finanziarie derivanti dalla sua attuazione sono destinate alla completa deducibilità delle spese sostenute dai gestori e dagli utenti operatori delle piattaforme al fine dell'accrescimento delle competenze digitali nonché alla realizzazione di politiche di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione per favorire: forme di consumo consapevole; la razionalizzazione delle risorse e l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella pubblica amministrazione; il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi; la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni; nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile; l'innovazione tecnologica e digitale.
      2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge reca misure relative alla gestione e all'utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi che operano su mercati a due versanti e fornisce strumenti atti a garantire la trasparenza, l'equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) economia della condivisione: l'economia generata dall'allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali. I gestori di tali piattaforme agiscono da abilitatori mettendo in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore

aggiunto. I beni che generano valore per la piattaforma appartengono agli utenti. Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le piattaforme che operano intermediazione in favore di operatori professionali iscritti al registro delle imprese;

          b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma digitale;

          c) utente operatore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la piattaforma digitale opera erogando un servizio o condividendo un proprio bene;

          d) utente fruitore: il soggetto privato o pubblico che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall'utente operatore;

          e) utente: l'utente operatore o l'utente fruitore.

Art. 3.
(Compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

      1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) regola e vigila sull'attività delle piattaforme digitali dell'economia della condivisione.
      2. Presso l'AGCM è istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell'economia della condivisione, di seguito denominato «Registro», la cui consultazione è pubblica e gratuita.
      3. L'AGCM nella relazione annuale, di cui all'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rende conto alle Camere dell'attività di vigilanza e di regolazione svolta in materia di economia della condivisione segnalando l'eventuale esistenza di ostacoli alla sua diffusione e proponendo i relativi interventi correttivi.
      4. Al fine tutelare gli utenti fruitori o i terzi, l'AGCM può prevedere l'obbligo per i gestori di fornire o di richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della condivisione.


      5. L'AGCM assicura il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del documento di politica aziendale di cui all'articolo 4, mediante i controlli e le sanzioni di cui all'articolo 10.
      6. Ai maggiori oneri per l'AGCM derivanti dall'esercizio delle competenze di cui al presente articolo si provvede mediante un contributo di importo massimo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dal gestore della piattaforma digitale. L'entità di tale contributo è stabilita annualmente con propria delibera dalla stessa AGCM.
Art. 4.
(Documento di politica aziendale).

      1. I gestori delle piattaforme digitali devono dotarsi di un documento di politica aziendale che è soggetto al parere vincolante e all'approvazione dell'AGCM. Il Silenzio dell'AGCM equivale all'approvazione, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima non comunica all'interessato nel termine di trenta giorni il provvedimento di diniego o il parere vincolante.
      2. Il documento di politica aziendale include le condizioni contrattuali tra la piattaforma digitale e gli utenti e non può contenere previsioni che impongano, anche indirettamente:

          a) all'utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;

          b) il controllo dell'esecuzione della prestazione dell'utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware o software;

          c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;

          d) l'esclusione dell'utente operatore dall'accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori per motivazioni non gravi e oggettive;

          e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell'utente operatore di propri diritti d'autore;

          f) all'utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;

          g) l'obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell'utente operatore;

          h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell'utente operatore;

          i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;

          l) l'obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi qualunque dato utente di all'articolo 7.

      3. Eventuali clausole difformi da quanto previsto dal comma 2 sono nulle e non comportano la nullità dell'intero contratto tra utente operatore e gestore.
      4. Il documento di politica aziendale prevede altresì che le eventuali transazioni in denaro operate mediante le piattaforme digitali avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e prevede modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, atte a evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili all'effettivo titolare. A tale fine è stabilito l'obbligo di indicare le generalità degli utenti e in particolare i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale.
      5. Il documento di politica aziendale informa altresì gli utenti sulle eventuali coperture assicurative richieste per l'esercizio delle attività svolte tramite la piattaforma digitale, nonché sulle polizze assicurative già stipulate dal gestore e su quelle eventualmente stipulabili, a condizioni agevolate, dagli utenti operatori, a seguito di accordi tra il gestore e la società di assicurazione.
      6. Il gestore della piattaforma digitale deve verificare che gli utenti operatori assolvano gli eventuali obblighi assicurativi gravanti sui medesimi.


      7. L'approvazione con le modalità di cui al comma 2 da parte dell'AGCM del documento di politica aziendale è condizione vincolante per l'iscrizione nel Registro.
      8. Gli utenti che intendono registrarsi nelle piattaforme digitali devono essere messi a conoscenza del documento di politica aziendale e sottoscriverlo esplicitamente.
Art. 5.
(Fiscalità).

      1. Il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato «reddito da attività di economia della condivisione non professionale» ed è indicato in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Ai redditi fino a 10.000 euro prodotti mediante le piattaforme digitali si applica un'imposta pari al 10 per cento. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e a essi si applica l'aliquota corrispondente.
      2. I gestori operano, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme digitali, in qualità di sostituti d'imposta degli utenti operatori. A tale fine, i gestori aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
      3. I gestori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le piattaforme digitali, anche qualora gli utenti operatori non percepiscano alcun reddito dall'attività svolta mediante le piattaforme medesime.

Art. 6.
(Misure annuali per la diffusione dell'economia della condivisione).

      1. Il presente articolo disciplina l'adozione di misure annuali per la diffusione dell'economia della condivisione, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere

normativo o amministrativo, alla diffusione dell'economia della condivisione garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
      2. Al fine di promuovere lo sfruttamento di risorse solo parzialmente utilizzate, il Ministro dello sviluppo economico identifica un apposito ufficio al quale i gestori e gli utenti, anche in forma associata, possono inviare suggerimenti e richieste di standardizzazione dei dati relativi alle citate risorse.
      3. Nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza, di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99, sono previste misure in favore dell'economia della condivisione tenendo conto anche della relazione annuale dell'AGCM e delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalle altre attività amministrative indipendenti.
      4. Le misure di cui al comma 3 prevedono:

          a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri, alle segnalazioni e alle relazioni annuali dell'AGCM e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell'economia della condivisione;

          b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, ai fini di cui al comma 1;

          c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

          d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla diffusione dell'economia della condivisione;

          e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per la diffusione dell'economia della condivisione,

con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

      5. Il Governo nella relazione di accompagnamento del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza evidenzia:

          a) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per la diffusione dell'economia della condivisione, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

          b) l'elenco delle segnalazioni trasmesse ai sensi del comma 3, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Art. 7.
(Tutela della riservatezza).

      1. È definito dato utente il dato personale di cui sia stato acquisito il consenso ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il dato prodotto e ottenuto dall'integrazione digitale di oggetti (internet of things).
      2. Qualora il gestore intenda cedere a terzi dati utente del cui trattamento è titolare, deve comunicare ai soggetti cui tali dati utente si riferiscono, entro un congruo termine antecedente alla cessione, le modalità e i tempi della cessione e consentire ai titolari, contestualmente alla comunicazione, di effettuare, con un solo comando o rispondendo a una comunicazione elettronica, l'eliminazione dei dati che lo riguardano. Il Garante per la protezione dei dati personali stabilisce con propria delibera i requisiti minimi dell'informativa all'utente, il termine per la comunicazione di cessione e il funzionamento del meccanismo di eliminazione dei dati.
      3. Le piattaforme digitali devono garantire:

          a) la messa a disposizione di ciascun utente di uno strumento on line di verifica, modifica, obliterazione, cancellazione e prelievo dei propri dati utente con granularità

singolare ovvero raggruppati per categorie omogenee o in forma complessiva;

          b) la possibilità di cancellare definitivamente, con una sola operazione, tutti i dati memorizzati all'interno del profilo dell'utente.

      4. Fatte salve le operazioni esplicitamente e spontaneamente richieste dagli utenti, oggetto di separata approvazione contrattuale la cui non sottoscrizione non pregiudichi comunque la piena fruibilità del servizio da parte degli utenti, è vietata l'analisi automatica dei contenuti di documenti, privati o condivisi anche in remoto, e dei messaggi scambiati dagli utenti, nonché dei dati utente.
      5. Il Garante per la protezione dei dati personali sanziona eventuali violazioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.
(Linee guida).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l'AGCM e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, destinate agli enti locali, per valorizzare e diffondere le buone pratiche nell'ambito dell'economia della condivisione al fine di abilitare processi sperimentali di condivisione di beni e servizi nella pubblica amministrazione.

Art. 9.
(Monitoraggio).

      1. Al fine di conoscere lo sviluppo e l'evoluzione dell'economia della condivisione e di valutare l'efficacia delle azioni regolatorie, i gestori delle piattaforme iscritti nel Registro comunicano all'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) i dati relativi al numero di utenti, alle attività svolte e ai relativi importi, nonché alla tipologia di beni e servizi utilizzati, aggregati su base comunale.
      2. Ai fini di cui al comma 1 l'ISTAT, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, predispone lo standard di comunicazione dei dati di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'archiviazione telematica degli stessi.
Art. 10.
(Controlli e sanzioni).

      1. L'AGCM, ove riscontri l'attività di una piattaforma digitale non iscritta nel Registro, diffida il gestore a sospendere tempestivamente tale attività, fino al perfezionamento dell'iscrizione. Il gestore che non adempie nel termine indicato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento del fatturato del periodo durante il quale ha esercitato l'attività in assenza di iscrizione. In ogni caso, l'esercizio dell'attività rimane sospeso sino ad adempimento.
      2. Ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'AGCM presume, in difetto di prova contraria, l'abuso di dipendenza economica in favore del gestore in tutti i casi in cui un utente operatore si obblighi verso il gestore a un patto in forza del quale l'utente operatore stesso si trovi a dover ingiustificatamente rifiutare ai propri clienti, potenziali o abituali, proposte di fornitura di beni o servizi a condizioni migliorative rispetto a quelle assicurate al gestore stesso.
      3. L'AGCM, ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, diffida il trasgressore, invitandolo a conformarsi a tali disposizioni entro un termine adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni. Il gestore che non si conformi entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del fatturato realizzato dalla piattaforma digitale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. In ogni caso

l'esercizio dell'attività rimane sospeso sino ad adempimento.
Art. 11.
(Norme transitorie).

      1. Il gestore delle piattaforme digitali già operanti alla data di entrata di vigore della presente legge, entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni della stessa legge. Il gestore che non si conformi entro il termine stabilito dal primo periodo è punito ai sensi dell'articolo 10.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge sono destinate alla completa deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni o congressi, al fine dell'accrescimento delle competenze digitali, fino a un massimo di 5.000 euro, sostenute dai gestori e dagli utenti operatori.
      2. Le somme non impiegate ai fini di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di politiche di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.

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