Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3602 |
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da malattie rare, anche se non appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso servizi di collocamento mirato e di accompagnamento.
1. Ai fini della presente legge sono considerate rare le malattie di cui al regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, nonché quelle inserite nell'elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.
2. La certificazione di malattia rara è rilasciata dai presìdi regionali per le malattie rare, istituiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.
1. Ai fini della presente legge, per collocamento mirato si intende il complesso degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente la riduzione della capacità lavorativa, il grado di invalidità e le peculiarità attitudinali delle persone affette da malattie
rare al fine di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi delle posizioni e dei processi lavorativi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione, anche ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e delle linee guida di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. 1. Presso i presìdi accreditati della rete previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono istituite commissioni per l'inserimento e l'integrazione delle persone affette da malattie rare nel mondo del lavoro.
2. Le commissioni di cui al comma 1 devono comunque prevedere la presenza di un medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di uno psicologo del lavoro. La commissione è integrata, di volta in volta, con lo specialista nella patologia oggetto della specifica valutazione.
1. I lavoratori affetti da malattie rare, anche se non assunti e non computati ai fini della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono chiedere di essere sottoposti a valutazione
bio-psico-sociale, ai fini dell'inserimento, della piena integrazione e del miglior impiego delle capacità dei medesimi lavoratori.