Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3684


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIGLI, DELLAI, SBERNA
Disposizioni in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano
Presentata il 18 marzo 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La discussione sul tema delle unioni civili e i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato note figure politiche, hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la pratica aberrante della maternità surrogata, che rappresenta indubbiamente un tema complesso e delicato e con numerose zone d'ombra.
      Ai nostri giorni non è più possibile essere sicuri del vecchio detto secondo cui mater semper certa est. Oggi, infatti, mediante la surrogazione di maternità, risulta concepibile che una donna esterna alla coppia possa portare nel proprio grembo un bimbo che sarà poi, a tutti gli effetti legali, figlio della coppia committente, sulla base di un «contratto» che può essere a titolo gratuito oppure oneroso. Dunque, la madre surrogata si obbliga a provvedere alla gestazione e al parto di un bambino che sarà poi «consegnato» alla coppia committente, rinunciando così a ogni diritto sul nascituro. Le ragioni che spingono alcuni coniugi a ricorrere a tale pratica possono essere diverse: solitamente si tratta di coppie che hanno problemi di fertilità, anche se non necessariamente, di fatti tale pratica può essere l'unica «risolutiva» nel caso in cui un uomo single desidera diventare padre senza avere alcun coinvolgimento con una donna, che vada oltre la gestazione o, evidentemente, nel caso delle coppie omosessuali di sesso maschile. In linea teorica si è ipotizzato il ricorso alla maternità per sostituzione anche per ragioni di mera convenienza: la donna in carriera che non vuole sottrarre tempo al lavoro, la donna che non accetta di cambiare il proprio stile di vita, la donna attenta all'estetica del proprio corpo. L'esempio più semplice di surrogazione di maternità vede una coppia di coniugi priva di figli a causa della sterilità della donna. Un'altra donna, la madre surrogata, dà il proprio consenso (in cambio di un vantaggio economico) all'inseminazione artificiale tramite il marito della donna sterile, s'impegna a condurre a termine la gravidanza e a consegnare il bambino alla coppia.
      Nella maternità surrogata si chiede a una donna di portare in grembo un bambino per poi darlo via appena nato. Le si chiede anche di mutare il suo comportamento e di rischiare di diventare sterile; di accettare le eventuali patologie legate allo stato di gravidanza, potenzialmente anche molto pericolose e talora mortali. La donna deve mettere a disposizione il suo metabolismo per il desiderio di genitorialità di altre persone, dalle quali è usata come un contenitore e un'incubatrice.
      In un mondo dominato dalla cultura occidentale in cui, anche per le difficoltà economiche che gravano sulle famiglie, è sempre più difficile fare figli, la madre perde il diritto anche a essere chiamata mamma, costretta a sottoporsi totalmente alle esigenze del mercato, mentre, per chi può permetterselo, la «produzione» dei figli è appaltata in outsourcing, secondo criteri di convenienza industriale.
      Restano tuttavia la sorpresa e l'avversione nel constatare con quale facilità sia ignorata la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991: ufficialmente nessun Paese permette la vendita di esseri umani, ma sembra che a nessuno importi della vendita di bambini, ammantata di un alone di modernità e di bellezza grazie al fatto che a servirsene sono soprattutto personaggi famosi e facoltosi, immortalati sui rotocalchi e nei telegiornali insieme ai neonati sottratti alle loro madri.
      È tempo dunque che i Paesi occidentali, dai quali partono i ricchi compratori, si assumano le loro responsabilità ponendo in atto iniziative e approvando leggi per scoraggiare la domanda.
      La pratica della maternità surrogata si sta infatti diffondendo nel mondo, creando una pericolosa deriva verso quello che potremmo definire «diritto al figlio», senza alcun rispetto per i diritti umani e per i princìpi etici fondamentali. L'Europa, in particolare, deve assumere un ruolo guida nella difesa dei diritti umani, anche e soprattutto in virtù dei suoi valori fondanti. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea ha attribuito lo stesso valore giuridico vincolante dei Trattati europei, è sicuramente il punto di riferimento in questo contesto.
      Si segnalano a questo proposito la condanna da parte del Parlamento europeo della pratica della surrogazione di maternità, senza distinzione tra «altruistica» e «per profitto», e la richiesta, nella risoluzione 2010/2209 (INI) adottata il 5 aprile 2011, agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione della maternità, quale sfruttamento del corpo e degli organi produttivi, rilevando, allo stesso tempo, come nella surrogazione di maternità si ravvisi chiaramente il pericolo di considerare donne e bambini quali merci sul mercato internazionale della riproduzione sino a produrre l'effetto di incrementare la tratta di tali soggetti nonché le adozioni illegali transnazionali. Più di recente è da plaudire con grande soddisfazione alla reiezione da parte del Consiglio d'Europa della risoluzione sulla surrogazione di maternità: il 15 marzo 2016 la Commissione questioni sociali, sanità e famiglia, infatti, ha detto no alla proposta di documento che prevedeva una regolamentazione ma non una delegittimazione della pratica della maternità surrogata.
      Anche l'Italia, dove la surrogazione di maternità è vietata, è chiamata a fare la sua parte, essendo ipocrita e inaccettabile che il divieto di questa pratica sul suolo nazionale possa essere aggirato grazie all'impossibilità di sanzionarlo se la maternità surrogata è eseguita all'estero.
      Sta accadendo in questo campo quanto accade già per la vendita di gameti per la fecondazione eterologa – un'altra modalità di commercializzazione del corpo umano e di sfruttamento del corpo delle donne – per la quale il divieto previsto dalla legge italiana è aggirato da alcune regioni con l'acquisto da altri Paesi, nei quali, stranamente, a differenza dell'Italia le donatrici sembrano abbondare.
      In realtà nella surrogazione di maternità, come e più che nella «donazione» di gameti, si concretizza la più crudele delle forme di sfruttamento della donna e del suo corpo (e non solo di esso), vittime, in massima parte inconsapevoli, di un vero e proprio «turismo procreativo» e come tale da condannare e da perseguire al pari del cosiddetto «turismo sessuale» perpetrato a danno di minori.
      In questo quadro fattuale così articolato è evidente come non siano poche le problematiche che sorgono sia dal punto di vista etico che da quello giuridico. Difatti, sono pochi i Paesi in cui tale pratica risulta legale e molti quelli in cui, al contrario, non è consentita o addirittura non considerata affatto dall'ordinamento giuridico, nel senso che non è regolata da nessuna norma.
      Una pratica che la legge 19 febbraio 2004, vieta già in Italia, ma per la quale l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero. Taluni Paesi, infatti, considerano tale pratica illecita, mentre altri, al contrario, ritenendola lecita la regolamentano mediante apposite leggi.
      In generale, la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali è orientata a vietare gli atti dispositivi del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, quando siano altrimenti contrari alla legge o all'ordine pubblico ovvero quando rappresentino forme di possibile sfruttamento di condizioni di bisogno.
      Come rilevato, la maternità surrogata, già da un punto di vista fenomenico (prima ancora che giuridico), si presenta come una fattispecie composita, risultante dalla successione e dell'integrazione di due momenti: la fecondazione artificiale propriamente detta (che può essere sia omologa sia eterologa) e l'ulteriore locatio ventris. Se da un canto le tecniche di fecondazione artificiale omologa determinano una prima cesura tra sessualità e procreazione, dall'altro quelle di procreazione medicalmente assistita eterologa introducono una prima scissione tra le figure parentali, determinando una dissociazione tra la genitura «genetica» e quella «sociale». La maternità surrogata, a sua volta, rende possibile un'ulteriore scissione tra procreazione, gravidanza e parto, così producendo, all'interno della stessa maternità intesa in senso naturalistico, un'inedita separazione tra le figure della madre genetica (colei che mette a disposizione gli ovociti) e della madre uterina o biologica (colei che porta avanti la gestazione e partorisce il figlio): figure, quelle anzidette, che si affiancano a quella della madre «committente» o sociale (colei che ha espresso, insieme al proprio partner, la volontà di assumere in proprio e integralmente la responsabilità genitoriale sul figlio nato). Il risultato è quello di una sostanziale «destrutturazione» dell'identità materna e, conseguentemente, dell'identità del figlio, il quale prima o poi dovrà pur porsi il problema di quale sia la figura materna da prendere in riferimento tra le tante coinvolte nel processo generativo. Come esattamente messo in evidenza da una pronuncia di merito, fondamentale per il dibattito biogiuridico sulla surrogacy in Italia in un momento storico in cui risultava ancora incerta la sua ammissibilità ai sensi del quadro normativo anteriore alla legge n. 40 del 2004 (che, come si è visto, senza possibilità di equivoci, ne ha reso esplicito il divieto), la coincidenza tra maternità, gravidanza e parto è un costrutto fondamentale della nostra psicologia e la figura di una madre genetica, ma non gestante, assume i contorni quasi di una paternità femminile che sembra contrastare con le stabili linee della concezione dei rapporti familiari e della procreazione. Una destrutturazione dell'identità materna, dunque, tanto radicale da rendere la pratica della surrogazione in sé di dubbia compatibilità con il principio costituzionale di protezione della maternità sancito dall'articolo 31, secondo comma, della Costituzione.
      Ad ogni modo, per effetto delle pratiche surrogatorie (in particolar modo di quelle eterologhe), la maternità assume caratteri di sempre più marcata «procedimentalizzazione», che ne intaccano la naturale fisionomia «unitaria» a causa del coinvolgimento di figure diverse (la madre genetica, la madre biologica e la «committente»), tutte potenzialmente idonee a rivendicare un titolo di genitura esclusiva sul nato. Il diritto si muove quindi attualmente in un mare periglioso, essendo chiamato con maggiore frequenza a stabilire quale tra i diversi soggetti che pure hanno dato un contributo causale alla realizzazione di quell'articolato «procedimento medico-legale» in cui si risolve la maternità surrogata debba essere considerato «genitore» agli effetti legali, con tutto quel che ne deriva in termini di assunzione dei diritti e delle connesse responsabilità sul nato. In particolare, ci si chiede se la prevalenza dovrà essere data in via di principio al fattore naturalistico o a quello volontaristico-sociale e, all'interno dello stesso fattore naturalistico, in caso di conflitto tra la madre genetica e quella uterina, quale sia quella a cui l'ordinamento debba accordare preferenza.
      Nel nostro Paese, attualmente, la materia non è disciplinata in modo organico, cioè con una legge apposita; il quadro di riferimento della normativa vigente è costituito unicamente dalla previsione del comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro chi realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità.
      Il divieto di maternità surrogata posto dalla legge, benché presidiato da una sanzione penale applicabile, oltre che alle cliniche e al personale sanitario coinvolto nella procedura, anche ai soggetti che vi ricorrono (coppia committente e madre surrogata), non risolve i problemi elencati (potendo al massimo contribuire a prevenirli in virtù della forza deterrente della norma incriminante), dato che questi sono destinati a ripresentarsi tutte le volte che la maternità surrogata sia eseguita nonostante e contro il divieto legale.
      La disposizione citata si presta, infatti, a essere facilmente elusa dal momento che essa non prevede che la surrogazione di maternità realizzata da un cittadino italiano possa essere perseguita anche se effettuata all'estero.
      Si tratta di una palese incongruenza della vigente normativa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che la presente proposta di legge mira a correggere; nel momento, infatti, in cui la nostra legislazione prevede l'applicabilità della legge penale per determinati reati commessi sul suolo nazionale, risulta abbastanza curioso che non persegua il cittadino italiano che si renda colpevole di quegli stessi reati pur avendoli commessi all'estero.
      Se, dunque, la legge n. 40 del 2004 ha ritenuto di dover vietare la pratica della surrogazione di maternità commessa in Italia, applicando addirittura a essa una sanzione penale, è necessario prevedere che in ossequio ai princìpi dell'universalità e della personalità della legge penale tale reato sia punito, altresì, nel momento in cui sia commesso sul suolo estero dal cittadino italiano.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. I fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, sono puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano.
      2. Il comma 1 del presente articolo costituisce disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7, numero 5), del codice penale.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser