Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3635 |
1. È istituita l'Agenzia italiana per le adozioni internazionali, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato, per lo svolgimento delle pratiche di adozioni internazionali e di ogni altra funzione indicata nell'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e per gli adempimenti relativi alle procedure adottive che devono essere svolte a livello centralizzato è dotata di una sede tecnico- operativa situata a Torino.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia gestisce i rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le autorità dei Paesi stranieri di provenienza dei minori, svolge funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica nei confronti delle coppie che le conferiscono incarico per lo svolgimento della procedura di adozione internazionale e collabora con le amministrazioni regionali, con gli enti locali singoli e associati e con le aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.
4. Le regioni individuano, avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie, nuclei di operatori specializzati di elevate professionalità e competenza nel settore delle adozioni, che sono messi a disposizione, tramite lo strumento convenzionale, dell'ufficio tecnico operativo dell'Agenzia al fine di preparare, accompagnare e sostenere le coppie nelle funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica.
1. L'Agenzia cura lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale nel rispetto dei princìpi della Convenzione e della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo gli obiettivi, i programmi e le priorità individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
2. L'Agenzia realizza, d'intesa con la Commissione per le adozioni internazionali, progetti di informazione e di formazione in Italia e nei Paesi stranieri ove opera, direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati esperti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.
3. L'Agenzia collabora alle attività di informazione e di preparazione degli aspiranti all'adozione con i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29-bis, comma 4, lettere a) e b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, anche attraverso uno sportello informativo e un centro di documentazione specializzato in materia di adozioni.
4. L'Agenzia collabora con i tribunali per i minorenni qualora questi richiedano l'individuazione di una risorsa familiare adeguata in caso di minori dichiarati adottabili in situazioni particolarmente problematiche. L'Agenzia individua e segnala al
a) per i casi di adozione di minori provenienti da Paesi nei quali non operano enti italiani o che richiedono la collaborazione diretta con il servizio pubblico per le adozioni;
b) per gli adempimenti post-adottivi, riguardanti le coppie che hanno adottato mediante un ente autorizzato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, la cui autorizzazione sia stata revocata dalla Commissione per le adozioni internazionali con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati e che per tale motivo sono prese in carico direttamente dalla stessa Commissione;
c) in ogni altro caso in cui la Commissione per le adozioni internazionali lo ritenga necessario.
6. L'Agenzia, nella propria attività, si ispira ai princìpi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. L'Agenzia, previo parere della Commissione per le adozioni internazionali, definisce la partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'Agenzia attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare.
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede, e da due dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I membri del collegio durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
1. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) le funzioni di vigilanza e di controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;
d) le procedure per il reclutamento del direttore generale dell'Agenzia e del restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge;e) il rapporto dell'Agenzia con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, nonché le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico delle attività per le adozioni internazionali da parte dell'Agenzia;
f) le modalità di presentazione del programma annuale di attività e di spesa, della relazione annuale da trasmettere all'autorità di Governo, della rendicontazione e del controllo delle spese effettuate dall'Agenzia all'estero, nonché la previsione che il bilancio dell'Agenzia e gli atti amministrativi siano pubblicati nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia dopo la loro approvazione.
1. Lo statuto dell'Agenzia, di cui all'articolo 4, definisce altresì il contingente di personale e le relative qualifiche, nel limite massimo di diciannove unità di funzionari di area, di due dirigenti di seconda fascia e di un dirigente di prima fascia che svolge le funzioni attribuite al direttore generale dell'Agenzia stessa.
2. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato, nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile e delle adozioni, ovvero di un dirigente o dipendente della pubblica amministrazione che abbia svolto funzioni dirigenziali avente analoga specifica esperienza.
3. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in due servizi ai quali sono preposti dirigenti rispettivamente incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere tecnico. Il direttore generale ripartisce
a) in via prioritaria mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite procedure di comando da altre pubbliche amministrazioni di unità di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adozioni internazionali e dai relativi avvisi pubblici;
b) mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
5. L'Agenzia può avvalersi di consulenti, in Italia e all'estero, con incarico anche rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, di formazione, di sostegno alle coppie, di rapporti con i Paesi esteri, di ricerca e di studio delle problematiche sulle adozioni internazionali. Tali rapporti sono individuati nel limite di un contingente complessivo definito nei programmi annuali di attività e di spesa dell'Agenzia.
6. L'Agenzia può avvalersi di volontari selezionati dall'Ufficio per il servizio civile nazionale del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e presentare progetti per lo svolgimento dell'esperienza di servizio civile, sia in Italia che all'estero nei Paesi presso i quali l'Agenzia opera.
1. Allo scopo di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali in attuazione del principio di sussidiarietà e di assicurare
il funzionamento dell'Agenzia, è istituito il «Fondo per il funzionamento dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali», con una donazione di 3 milioni di euro annui a partire dal 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo dell'Agenzia.a) dal finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;
c) da donazioni, lasciti, legati e liberalità.
4. Il bilancio dell'Agenzia è unico ed è redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e della relativa normativa di attuazione.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri individua una idonea struttura pubblica per le attività degli uffici preposti alla sede di Roma e, d'intesa con la regione Piemonte, alla sede tecnico-operativa di Torino dell'Agenzia.
2. Le amministrazioni regionali provvedono agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione del personale, dei locali e dei servizi idonei per le attività dell'Agenzia nelle singole regioni.