Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3635


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ROSSOMANDO, ZAMPA, QUARTAPELLE PROCOPIO, LAURICELLA, PES, IORI, CARRA, SCUVERA, ROBERTA AGOSTINI
Istituzione dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali
Presentata il 25 febbraio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La ratifica della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 ai sensi della legge n. 476 del 1998 ha comportato importanti cambiamenti sulla concezione dell'adozione internazionale, dando centralità al principio di sussidiarietà e al superiore interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, sull'organizzazione amministrativa delle procedure, e sulla collaborazione dei principali attori istituzionali coinvolti.
      Con la legge n. 476 del 1998, l'Italia è stata in grado di creare un sistema virtuoso tra i diversi attori, istituzionali e no, coinvolti nel sistema delle adozioni, portando il nostro Paese al secondo posto al mondo per numero di accoglienze di bambini attraverso l'adozione internazionale, superato solo dagli Stati Uniti d'America.
      Purtroppo la situazione attuale presenta invece diverse criticità che hanno contribuito a creare un clima di crescente sfiducia verso l'istituto dell'adozione, soprattutto internazionale. Le disponibilità all'accoglienza adottiva presentate dalle coppie sono state, nell'anno 2013, 8.708, un dato che registra uri progressivo decremento nel tempo (16.538 disponibilità nel 2006, 14.815 nel 2007, circa 12.000 nel 2008 e nel 2009, 11.665 nel 2010, 9.795 nel 2011 e 10.244 nel 2012) (Fonte: Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia). In merito all'adozione internazionale, sempre nell'anno 2013 (ultimo dato disponibile), 2.825 bambini stranieri sono stati autorizzati all'ingresso in Italia, con una contrazione significativa se riferita agli anni precedenti (4.022 minori nel 2011 e 3.106 nel 2012) (Fonte: Commissione per le adozioni internazionali).
      A fronte di questi dati, appare doveroso interrogarsi sulle ragioni della diminuzione di bambini adottati e di disponibilità da parte delle coppie, al fine di intervenire per mantenere alta la cultura di accoglienza nel nostro Paese, continuando ad offrire una famiglia ai bambini in stato di abbandono e un figlio alle coppie italiane desiderose di accoglierlo.
      Se si concentra lo sguardo sul contesto italiano, ad oggi le famiglie aspiranti all'adozione di un bambino straniero necessitano di una preparazione e di un accompagnamento sicuramente maggiori rispetto al passato, tenendo in considerazione gli importanti cambiamenti che sono intervenuti in relazione ai profili dei bambini adottabili: con sempre maggiore frequenza si presentano infatti situazioni di bambini non più in tenera età, di gruppi numerosi di fratelli e di bambini che presentano situazioni sanitarie particolari. A ciò si deve aggiungere, sempre riferito alle famiglie, l'importante impegno economico che devono sostenere per concretizzare un'adozione internazionale, unitamente ad attese lunghe e a percorsi complessi. Infine, sempre in riferimento al panorama italiano, occorre fare un accenno all'elevato numero di enti, di natura privata, che sono stati autorizzati a operare nell'ambito delle adozioni internazionali. Si conta infatti la presenza di ben 62 enti autorizzati, con una notevole disomogeneità rispetto alla loro organizzazione in Italia e all'estero, che si pongono tra loro in situazioni di competizione nei Paesi stranieri.
      Di questa crisi delle adozioni internazionali ha preso atto la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel documento del 22 gennaio 2013, così come alcuni dei punti critici del sistema attuale sono stati affrontati anche dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia il 6 ottobre 2011, in cui fra l'altro vengono segnalati l'eccessivo numero degli enti autorizzati italiani e la necessità di un maggiore controllo delle procedure.
      Dal quadro pubblicato ad ottobre 2015 dal Servizio sociale internazionale emergono, seppur con le dovute cautele imposte dalla mancata pubblicazione dei dati italiani, un calo delle adozioni internazionali rispetto all'anno precedente, così come un aumento della complessità delle situazioni dei bambini con bisogni speciali. Un numero minore di bambini con caratteristiche sempre più spesso difficili comporta inevitabili difficoltà per i Paesi di accoglienza e, all'interno degli stessi, per i differenti enti autorizzati.
      Sul fronte estero, molti Paesi di origine hanno rappresentato la necessità di relazionarsi con un numero più ristretto di enti autorizzati intermediari per le adozioni e di normative più rigorose, a fronte di pressioni fatte da stranieri, al punto di preferire un momentaneo blocco delle adozioni internazionali (si veda la dichiarazione rilasciata in data 19 agosto 2015 dei membri dell’East African Legislative Assembly – Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda e Burundi).
      Questa situazione dovrebbe allarmare le autorità, richiedendo un'attenta vigilanza volta a garantire il rispetto degli standard internazionali e proprio in queste realtà sarebbe necessario sviluppare sinergie adeguate affinché l'adozione internazionale possa continuare a fornire una risposta ai bambini in stato di abbandono che non possono trovare accoglienza nel proprio Paese, nel rispetto del principio di sussidiarietà della Convenzione dell'Aja.
      In questo scenario appare auspicabile avviare un percorso di rinnovamento dell'impianto normativo, partendo dalla convinzione che l'adozione internazionale debba essere prevalentemente concepita come un fatto pubblico e collettivo, realizzata nell'ambito di un sistema nel quale soggetti pubblici e privati collaborano al fine di dare piena attuazione ai princìpi della Convenzione dell'Aja.
      Nel 2012 il Permanent Bureau della Conferenza dell'Aja ha infatti sottolineato la virtuosità e l'importanza di affiancare agli enti di natura privata anche un ente di natura pubblica a garanzia delle procedure adottive, in quanto la sua sostenibilità finanziaria non dipende dal numero delle adozioni che realizza.
      Si cita l'esperienza della Francia (che ha istituito l'Agence Française de l'Adoption – AFA), che dipende dal Ministero degli affari esteri francese, quella della Spagna (che consente alle regioni di regolamentare le attività, di adozione internazionale) e quella dell'Italia (che ha istituito nella regione Piemonte l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali – ARAI regione Piemonte, poi convenzionata con le regioni Calabria, Lazio, Liguria e Valle d'Aosta).
      L'istituzione dell'ARAI ha comportato un notevole impegno nel costruire e rafforzare i rapporti con le autorità straniere preposte a curare le pratiche di adozione internazionale.
      In questi anni l'ARAI ha instaurato rapporti di collaborazione, di cooperazione e di scambio di esperienze con il Burkina Faso, la Repubblica Slovacca, il Brasile, la Corea del Sud, la Federazione Russa, la Lettonia, la Cina, la Colombia, la repubblica di Capo Verde, il Guatemala, l'Etiopia e il Senegal.
      L'ARAI ha realizzato direttamente e, in alcuni casi, in collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di cooperazione internazionale con l'obiettivo di sostenere i minori nelle loro famiglie e nei loro Paesi di origine e di contrastare l'abbandono e il disagio minorile.
      Dal 2004, anno in cui l'ARAI è diventata operativa per le sole coppie del Piemonte, e negli ultimi anni anche per le coppie delle quattro regioni citate con cui è convenzionata, essa ha curato lo svolgimento di 296 pratiche di adozione internazionale in undici Paesi stranieri, garantendo la presenza di funzionari e di operatori specializzati in tutto il percorso adottivo e una grande vicinanza con i servizi territoriali, in modo da assicurare una stretta sinergia e un lavoro di rete nell'accompagnamento e nel supporto alle coppie adottive.
      Come evidenziato dalla ricerca condotta dall'università Bocconi, la situazione italiana vede, rispetto agli altri Paesi, un numero superiore di enti, con la mancanza di un organismo pubblico operante sull'intero territorio nazionale (2011). Queste indicazioni si affiancano all'interesse di alcuni Paesi di origine dei minori a collaborare specificamente con un ente di natura pubblica. Le ragioni sono varie, ma possono riassumersi nelle diverse garanzie e tutele offerte da un organismo pubblico, che opera all'interno di un sistema di trasparenza e di tracciabilità dei costi, strada che ad oggi può garantire le coppie e le istituzioni sulla piena eticità delle procedure di adozione internazionale.
      L'ente pubblico tutela la maggiore continuità del servizio sia in termini di professionalità coinvolte (limitato turn-over degli operatori), sia rispetto alla possibilità di adempiere sine die agli impegni richiesti (come il portare a termine procedure adottive avviate da altri enti autorizzati).
      Altre peculiarità connesse all'ente di natura pubblica riguardano la gestione delle proposte di abbinamento e di incontro con il minore come «azione di interesse pubblico»: esso tutela le parti laddove si rende necessario interrompere gli iter adottivi che non rispondono al pieno interesse dei bambini e della futura famiglia ed è tenuto obbligatoriamente a sospendere le adozioni nei Paesi di origine che non garantiscono la piena trasparenza delle procedure.
      Si evidenzia infine come l'ente pubblico, grazie alla territorialità delle sedi e alla professionalità degli operatori, faccia tesoro della continuità di linguaggi e di esperienze, per creare un sistema virtuoso, dal pre al post-adozione, operando in sinergia con le autorità giudiziarie, le amministrazioni regionali e i servizi territoriali al fine di dare omogeneità agli interventi a favore delle famiglie adottive. In questi anni sono state altresì avviate, in Italia e all'estero, iniziative formative e informative rivolte alla cittadinanza e ai diversi attori coinvolti a vario titolo nel percorso adottivo, al fine di diffondere una corretta cultura dell'adozione internazionale.
      Viste le considerazioni fatte e le richieste provenienti da coppie residenti in regioni dove non è stato istituito un servizio pubblico per le adozioni internazionali, unitamente all'esigenza di creare un sistema uniforme sull'intero territorio nazionale e di evitare la proliferazione di diversi enti pubblici regionali nei diversi Paesi stranieri, appare ormai necessaria una legge che preveda un servizio pubblico nazionale per le adozioni internazionali, al pari di quanto già previsto da altri Paesi di accoglienza quali, ad esempio, la Francia.
      Va precisato, infine, che l'istituzione dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali si fonda sulla sinergia tra amministrazione dello Stato e delle regioni per mettere a disposizione dei cittadini, a fianco degli enti autorizzati privati, delle associazioni familiari e delle organizzazioni di volontariato, un servizio pubblico in grado di tutelare i diritti dei bambini, di contrastare l'abbandono dei minori e di rispondere adeguatamente al desiderio di genitorialità delle nostre famiglie.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali, di seguito «Agenzia», che deve svolgere le funzioni di ente di intermediazione per le adozioni internazionali in qualità di servizio pubblico con carattere nazionale.
      Ad essa sono conferite le funzioni indicate nell'articolo 31, comma 3, della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'assistenza giuridica, sociale e psicologica alle coppie che intendono avvalersi dell'operato dell'ente pubblico per la concretizzazione del progetto adottivo.
      A livello organizzativo, la sede legale e di rappresentanza dell'Agenzia è situata a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre una sede tecnico operativa è situata a Torino. Ciò in considerazione dell'elevata esperienza ormai raggiunta dall'ARAI.
      L'ARAI ha conquistato negli anni, a livello nazionale e internazionale, apprezzamento e interesse verso il suo operato. Presso la sede di Torino è presente uno staff di funzionari e di operatori qualificati, sia per i rapporti con i Paesi stranieri, sia per la presa in carico delle coppie dal punto di vista giuridico, sociale e psicologico. Appare quindi di fondamentale importanza garantire la continuità dei servizi resi dall'unico ente pubblico ad oggi operativo e la messa a disposizione dell'ampio know-how che nel corso degli anni è stato costruito.
      Oltre a ciò è necessario sottolineare la considerazione che le competenti autorità straniere di diversi Paesi del mondo hanno manifestato nei confronti dell'ARAI, fattore che andrebbe valorizzato nell'istituzione di un ente pubblico di carattere nazionale.
      Per la garanzia del funzionamento dell'Agenzia sarà inoltre necessario prevedere l'individuazione, in ciascuna regione di un nucleo di operatori specializzati a cui affidare i compiti di preparazione, accompagnamento e sostegno delle coppie nelle singole regioni o a livello di macroarea, cioè una parte di quegli interventi che nel linguaggio comune agli enti autorizzati sono denominati «servizi resi in Italia»: ciò permetterebbe di mantenere un elevato livello di professionalità e di competenza anche a livello decentrato.
      L'articolo 2 stabilisce i compiti dell'Agenzia, individuati principalmente nello svolgimento delle pratiche di adozione internazionale, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Convenzione dell'Aja e secondo gli obiettivi, i programmi e le priorità individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
      A ciò si affiancano ulteriori compiti volti a favorire un'ampia collaborazione tra le diverse istituzioni, al fine di migliorare il sistema e di promuovere la tutela dei bambini che vivono in una condizione di abbandono.
      A tale riguardo si fa specifico riferimento alla promozione di progetti di informazione e formazione in Italia e nei Paesi stranieri ove l'Agenzia può operare, d'intesa con la Commissione per le adozioni internazionali, mediante l'istituzione di uno sportello informativo e di un centro di documentazione specializzato in materia di adozioni.
      È altresì prevista una stretta collaborazione con i tribunali per i minorenni nell'individuazione di risorse familiari adeguate in caso di minori dichiarati adottabili sul territorio italiano che presentano situazioni particolarmente problematiche.
      L'Agenzia potrà inoltre mettere a disposizione il suo operato per i casi di minori provenienti da Paesi non coperti da enti italiani o che richiedano la collaborazione diretta con un ente autorizzato pubblico, nonché per gli adempimenti post-adottivi riguardanti le coppie che hanno adottato con un ente la cui autorizzazione sia stata successivamente revocata dalla Commissione per le adozioni internazionali.
      L'articolo 3 elenca e illustra gli organi dell'Agenzia (direttore generale, comitato direttivo e collegio dei revisori dei conti) e i loro principali compiti.
      L'articolo 4 descrive le principali funzioni e gli interventi che devono essere disciplinati con lo statuto dell'Agenzia, rinviando a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      L'articolo 5 prevede che lo statuto dell'Agenzia disciplini il contingente di personale e le relative qualifiche nel limite massimo di 19 unità di funzionari di area, di 2 dirigenti di seconda fascia e di 1 dirigente di prima fascia che svolge le funzioni attribuite al direttore generale dell'Agenzia stessa.
      Il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia è precisato nel testo per sottolineare che si intende istituire una struttura contenuta e adeguata alle necessità reali per la realizzazione delle procedure affidate all'ente pubblico a livello centralizzato. A questo personale vanno aggiunti i nuclei operativi delle singole regioni ai quali è affidato il compito di assistere e di sostenere le coppie nel loro progetto di adozione.
      Sono specificate inoltre le procedure di mobilità e le eventuali procedure selettive.
      L'articolo 6 stabilisce le risorse finanziarie destinate all'Agenzia il cui funzionamento viene assicurato dall'istituzione di un fondo denominato «Fondo per il funzionamento dell'Agenzia italiana per le adozioni», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a partire dal 2016.
      A tale Fondo si aggiungono ulteriori mezzi finanziari quali risorse trasferite da altre amministrazioni e introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e con altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione.
      L'articolo 7 reca le norme transitorie e finali, prevedendo che le funzioni e le competenze attribuite all'Agenzia continuano a essere svolte dagli enti pubblici istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della legge n. 184 del 1983 nelle more dell'entrata in operatività dell'Agenzia stessa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita l'Agenzia italiana per le adozioni internazionali, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato, per lo svolgimento delle pratiche di adozioni internazionali e di ogni altra funzione indicata nell'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
      2. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e per gli adempimenti relativi alle procedure adottive che devono essere svolte a livello centralizzato è dotata di una sede tecnico- operativa situata a Torino.
      3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia gestisce i rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le autorità dei Paesi stranieri di provenienza dei minori, svolge funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica nei confronti delle coppie che le conferiscono incarico per lo svolgimento della procedura di adozione internazionale e collabora con le amministrazioni regionali, con gli enti locali singoli e associati e con le aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.
      4. Le regioni individuano, avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie, nuclei di operatori specializzati di elevate professionalità e competenza nel settore delle adozioni, che sono messi a disposizione, tramite lo strumento convenzionale, dell'ufficio tecnico operativo dell'Agenzia al fine di preparare, accompagnare e sostenere le coppie nelle funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica.


      5. L'Agenzia è autorizzata a operare nei Paesi che hanno sottoscritto o ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, e resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di seguito denominata «Convenzione», e può operare nei Paesi non aderenti a tale Convenzione solo a seguito di provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.
      6. L'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio.
Art. 2.
(Compiti).

      1. L'Agenzia cura lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale nel rispetto dei princìpi della Convenzione e della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo gli obiettivi, i programmi e le priorità individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
      2. L'Agenzia realizza, d'intesa con la Commissione per le adozioni internazionali, progetti di informazione e di formazione in Italia e nei Paesi stranieri ove opera, direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati esperti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.
      3. L'Agenzia collabora alle attività di informazione e di preparazione degli aspiranti all'adozione con i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29-bis, comma 4, lettere a) e b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, anche attraverso uno sportello informativo e un centro di documentazione specializzato in materia di adozioni.
      4. L'Agenzia collabora con i tribunali per i minorenni qualora questi richiedano l'individuazione di una risorsa familiare adeguata in caso di minori dichiarati adottabili in situazioni particolarmente problematiche. L'Agenzia individua e segnala al

tribunale per i minorenni, fra le coppie che hanno conferito incarico all'Agenzia e previo consenso, quelle disponibili nei confronti di bambini con bisogni speciali.
      5. L'Agenzia collabora con la Commissione per le adozioni internazionali:

          a) per i casi di adozione di minori provenienti da Paesi nei quali non operano enti italiani o che richiedono la collaborazione diretta con il servizio pubblico per le adozioni;

          b) per gli adempimenti post-adottivi, riguardanti le coppie che hanno adottato mediante un ente autorizzato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, la cui autorizzazione sia stata revocata dalla Commissione per le adozioni internazionali con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati e che per tale motivo sono prese in carico direttamente dalla stessa Commissione;

          c) in ogni altro caso in cui la Commissione per le adozioni internazionali lo ritenga necessario.

      6. L'Agenzia, nella propria attività, si ispira ai princìpi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
      7. L'Agenzia, previo parere della Commissione per le adozioni internazionali, definisce la partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'Agenzia attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare.

Art. 3.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il direttore generale;

          b) il comitato direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
      3. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede, e da due dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite.
      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I membri del collegio durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

Art. 4.
(Organizzazione e funzionamento).

      1. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento, fra le quali:

          a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) le funzioni di vigilanza e di controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

          d) le procedure per il reclutamento del direttore generale dell'Agenzia e del restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in

coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge;

          e) il rapporto dell'Agenzia con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, nonché le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico delle attività per le adozioni internazionali da parte dell'Agenzia;

          f) le modalità di presentazione del programma annuale di attività e di spesa, della relazione annuale da trasmettere all'autorità di Governo, della rendicontazione e del controllo delle spese effettuate dall'Agenzia all'estero, nonché la previsione che il bilancio dell'Agenzia e gli atti amministrativi siano pubblicati nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia dopo la loro approvazione.

Art. 5.
(Personale).

      1. Lo statuto dell'Agenzia, di cui all'articolo 4, definisce altresì il contingente di personale e le relative qualifiche, nel limite massimo di diciannove unità di funzionari di area, di due dirigenti di seconda fascia e di un dirigente di prima fascia che svolge le funzioni attribuite al direttore generale dell'Agenzia stessa.
      2. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato, nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile e delle adozioni, ovvero di un dirigente o dipendente della pubblica amministrazione che abbia svolto funzioni dirigenziali avente analoga specifica esperienza.
      3. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in due servizi ai quali sono preposti dirigenti rispettivamente incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere tecnico. Il direttore generale ripartisce

la dotazione organica del personale tra i servizi in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
      4. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

          a) in via prioritaria mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite procedure di comando da altre pubbliche amministrazioni di unità di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di adozioni internazionali e dai relativi avvisi pubblici;

          b) mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

      5. L'Agenzia può avvalersi di consulenti, in Italia e all'estero, con incarico anche rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, di formazione, di sostegno alle coppie, di rapporti con i Paesi esteri, di ricerca e di studio delle problematiche sulle adozioni internazionali. Tali rapporti sono individuati nel limite di un contingente complessivo definito nei programmi annuali di attività e di spesa dell'Agenzia.
      6. L'Agenzia può avvalersi di volontari selezionati dall'Ufficio per il servizio civile nazionale del dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e presentare progetti per lo svolgimento dell'esperienza di servizio civile, sia in Italia che all'estero nei Paesi presso i quali l'Agenzia opera.

Art. 6.
(Risorse finanziarie).

      1. Allo scopo di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali in attuazione del principio di sussidiarietà e di assicurare

il funzionamento dell'Agenzia, è istituito il «Fondo per il funzionamento dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali», con una donazione di 3 milioni di euro annui a partire dal 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo dell'Agenzia.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, la dotazione del «Fondo per le adozioni internazionali» di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
      3. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

          a) dal finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

          c) da donazioni, lasciti, legati e liberalità.

      4. Il bilancio dell'Agenzia è unico ed è redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e della relativa normativa di attuazione.

Art. 7.
(Norme transitorie e finali).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri individua una idonea struttura pubblica per le attività degli uffici preposti alla sede di Roma e, d'intesa con la regione Piemonte, alla sede tecnico-operativa di Torino dell'Agenzia.
      2. Le amministrazioni regionali provvedono agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione del personale, dei locali e dei servizi idonei per le attività dell'Agenzia nelle singole regioni.


      3. A decorrere dall'entrata in operatività dell'Agenzia, i commi 2 e 3 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.
      4. Le regioni che hanno attivato i servizi pubblici ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, anche mediante l'istituzione di enti ausiliari, provvedono alla loro soppressione procedendo alla contestuale ricollocazione del personale ivi operante a tempo indeterminato presso i relativi ruoli organici.
      5. Le regioni possono stipulare, d'intesa con le famiglie che hanno conferito incarico ai servizi pubblici di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, convenzioni con l'Agenzia al fine di garantire il perfezionamento delle procedure adottive.
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