Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3724 |
1. Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con pari diritti e opportunità, alla formazione dell'indirizzo politico e alle decisioni pubbliche a carattere nazionale e locale, nel rispetto della Costituzione e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento democratico.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere promosse da cittadini maggiorenni nel pieno godimento dei diritti civili e politici.
3. L'adesione a un partito politico è libera, volontaria e revocabile.
4. La domanda di iscrizione a un partito politico deve essere corredata della sottoscrizione dello statuto del partito e deve essere accettata o respinta entro i termini previsti dal medesimo statuto. Il provvedimento che nega l'iscrizione a un partito politico deve essere sottoscritto e motivato. L'iscrizione può essere rifiutata di diritto solo in caso di mancata sottoscrizione dello statuto o per le categorie escluse dall'esercizio del diritto al voto attivo e passivo dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
1. Sono equiparati ai partiti politici, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, tutti i soggetti organizzati che promuovono la partecipazione attiva dei cittadini nella formazione degli orientamenti politici e nella determinazione delle scelte sulle questioni di interesse collettivo e dei programmi di Governo, partecipando alle competizioni elettorali, singolarmente o
in coalizione fra loro. A tale fine, i citati soggetti organizzano la rappresentanza politica dei cittadini e il loro funzionamento interno nel rispetto del metodo democratico. 1. L'azione politica, l'organizzazione interna e il funzionamento dei partiti politici si fondano sul rispetto dei princìpi democratico e pluralista, sulla massima trasparenza interna e sulla contendibilità dell'indirizzo politico e delle cariche interne. È diritto degli iscritti partecipare, in modo uguale e senza discriminazioni, in tutti i livelli territoriali, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito politico e alle deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, i diritti e i doveri degli iscritti, l'organizzazione interna, le cariche di partito e la scelta delle candidature elettorali.
2. A garanzia del funzionamento democratico e della piena partecipazione degli iscritti alla vita e alle scelte del partito politico, lo statuto deve indicare:
a) i princìpi e i valori che definiscono l'identità del partito, le forze sociali o gli interessi che si intendono rappresentare, gli obiettivi programmatici dell'azione politica, nonché gli strumenti interni che vincolano i suoi organi e rappresentanti al loro rispetto, in tutti i livelli territoriali;
b) le modalità di iscrizione al partito, comprensive di termini certi per l'accettazione della domanda e i casi di esclusione;
c) l'indicazione dell'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e:
1) cariche di Governo a livello nazionale e locale;
2) incarichi nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
3) membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
4) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5) membri della Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) gli strumenti a garanzia della pubblicità delle cariche interne, degli elenchi degli iscritti, dei sostenitori e dei finanziatori, nonché dello stato patrimoniale del partito e dei suoi bilanci in tutte le sue articolazioni organizzative e territoriali;
e) i diritti e i doveri degli iscritti;
f) l'espresso riconoscimento del diritto:
1) a un'informazione completa e trasparente sulle modalità di partecipazione e sulle attività del partito;
2) di esprimere le proprie opinioni in tutte le fasi della formazione della volontà del partito;
3) di propone documenti di indirizzo, mozioni e ordini del giorno;
4) di candidarsi alle cariche monocratiche o assembleari;
5) di votare, anche con scrutinio segreto, modifiche statutarie, mozioni congressuali e ordini del giorno;
6) di eleggere democraticamente i membri degli organismi assembleari, esecutivi e di garanzia, nonché le cariche di vertice e le candidature alle elezioni;
7) di ricorrere all'organo di garanzia per violazioni dello statuto o dei regolamenti;
g) le sanzioni e le misure disciplinari previste in caso di violazione di diritti e di doveri;
h) il rappresentante legale, il numero e la composizione degli organi del partito e delle cariche monocratiche, a livello nazionale e territoriale, delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità, con espressa indicazione:
1) delle modalità di elezione, convocazione, durata, rinnovo e revoca di ogni organo o carica;
2) dei doveri di pubblicità e di rendicontazione periodica delle attività degli organi con funzioni esecutive e di rappresentanza;
3) delle misure a garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza degli organi di garanzia rispetto agli organismi esecutivi e alle cariche rappresentative del partito;
4) delle procedure di controllo sui poteri e sulle funzioni degli organi esecutivi e di garanzia;
5) dell'incompatibilità fra funzioni di garanzia e ruoli esecutivi o cariche direttive o di vertice;
i) le procedure per la convocazione e per la partecipazione libera e democratica degli iscritti alle assemblee congressuali, la cadenza e le modalità di regolamentazione delle assemblee congressuali nazionali e
locali, nonché la garanzia di congrui intervalli temporali fra la previa celebrazione dei congressi locali e il congresso nazionale;l) le procedure specifiche e aggravate per modificare lo statuto, il simbolo o la denominazione del partito, quale esclusiva competenza dell'organismo assembleare degli iscritti;
m) i casi e le modalità di accesso agli organi di garanzia, in modo che siano assicurati celerità e trasparenza del procedimento, doppio grado di giudizio, diritto di difesa e contraddittorio fra le parti;
n) le misure volte a garantire l'equilibrata rappresentanza dei sessi in tutti gli organismi del partito e nelle candidature per le competizioni elettorali, a tutti i livelli territoriali e istituzionali;
o) i diritti delle minoranze e le misure che ne garantiscono la rappresentanza proporzionale negli organismi di partito, nonché il riconoscimento della presidenza negli organi di garanzia, in tutti i livelli territoriali;
p) le procedure e i criteri trasparenti e verificabili di selezione delle candidature per le elezioni in tutti i livelli territoriali, che assicurino il diritto di elettorato passivo e la partecipazione libera e attiva di tutti gli iscritti, da effettuare nel rispetto del massimo pluralismo democratico;
q) le modalità e gli strumenti di finanziamento del partito, le norme e le procedure di rendicontazione e di pubblicità interna della gestione finanziaria, le partecipazioni esterne e i collegamenti a fondazioni o ad altri soggetti che svolgano attività di formazione, promozione o informazione a carattere politico;
r) le norme a garanzia dell'autonomia finanziaria delle articolazioni territoriali e i criteri di ripartizione delle risorse fra le strutture centrali e periferiche del partito;
s) i casi e le procedure di scioglimento, chiusura, commissariamento delle
articolazioni territoriali e successivo rinnovo democratico delle cariche, da garantire in tempi certi e con modalità che ne assicurino la massima trasparenza, partecipazione e controllo da parte degli iscritti. 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e dalle finanze il Fondo per il finanziamento dei partiti politici, di seguito denominato «Fondo».
2. Per il suo funzionamento, il Fondo usufruisce delle strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento, adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Fondo è alimentato annualmente in sede di legge di stabilità nella ragione di 1 euro per ogni voto regolarmente espresso nel corso delle ultime elezioni politiche.
4. Le risorse del Fondo sono destinate ai partiti politici che abbiano eletto almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia ovvero in almeno tre consigli regionali e che abbiano partecipato alle ultime elezioni politiche, nella misura massima annuale di 1 euro per ogni voto conseguito nella medesima circostanza.
5. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, i partiti politici presentano una richiesta trimestrale corredata delle fatture o dei contratti relativi ad avvenuti pagamenti tracciabili relativi alle spese di cui al comma 7, che l'amministrazione liquida entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della congruità e della rispondenza ai requisiti formali richiesti, su un conto corrente depositato dal partito.
6. I partiti politici che beneficiano delle risorse del Fondo sono tenuti, ove possibile,
1. La gestione delle risorse del Fondo è posta sotto la vigilanza del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Presidente della Corte dei conti.
1. Il finanziamento privato ai partiti politici e alle fondazioni o ad altri soggetti a essi collegati è consentito alle sole persone fisiche nel limite massimo di 50.000 euro annui.
a) partiti politici;
b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o a chi sia membro del Governo o lo sia stato nei dieci anni precedenti;
c) fondazioni o altri soggetti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai soggetti che abbiano rapporti di appalto o di subappalto con i soggetti di cui al medesimo comma 3, lettere a), b) e c), o che dai medesimi ricevano incarichi di consulenza o di prestazione professionale.
5. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195.
1. Il ricorso a organi e strumenti di garanzia interni al partito politico non pregiudica né condiziona il diritto di ogni iscritto a ricorrere, anche direttamente, alla giurisdizione pubblica per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.
2. Presso i tribunali e le corti d'appello sono istituite sezioni specializzate aventi competenza esclusiva in materia di diritti politici e di partecipazione politica dei cittadini, nonché di diritti degli iscritti a partiti politici. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul rito del lavoro con termini ridotti della metà.
1. I partiti politici già costituiti e rappresentati nelle istituzioni elettive nazionali e territoriali sono tenuti agli adempimenti previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.