Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3732 |
1. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
2. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.
3. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
4. In occasione delle elezioni di qualunque grado, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
5. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati,
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore alla somma di 1.000 euro l'anno»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo delle Camere sono pubblicate entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento»;
b) all'articolo 5, comma 3:
1) le parole da: «Ai finanziamenti e ai contributi» fino a: «presente comma,» sono soppresse;
2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;
3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;
4) il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi;
c) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «18.000 euro annui»;
d) all'articolo 10, comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 18.000»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 2, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici»;
3) il comma 4-bis è abrogato;
4) al comma 6, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
2. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o
in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive».2. Ciascun partito o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.
1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti
e dei movimenti politici, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 5, irroga una sanzione pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del vantaggio economico conseguito dal partito o movimento politico.1. Ai fini della presente legge, le fondazioni e le associazioni di cui di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono equiparate ai partiti e movimenti politici.