Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3732


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, CECCONI, NUTI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO
Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici
Presentata il 7 aprile 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Riteniamo che le libere associazioni di cittadini volte a determinare e a contribuire alle scelte della politica nazionale, meglio note come partiti, debbano soggiacere ad una serie di obblighi volti ad assicurare la trasparenza della loro attività e il controllo sulla loro gestione.
      La presente proposta di legge contiene una serie di misure, riferite ad ambiti diversi della medesima materia, che riteniamo essenziali per conseguire tale obiettivo.
      L'articolo 1 vieta ai partiti e ai movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non ne autorizzino la pubblicità nelle forme prescritte; introduce limiti all'utilizzazione dei contributi che essi ricevono da soggetti pubblici o privati; richiede espressamente la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati alle elezioni di qualunque grado; assegna a un collegio unico permanente della Corte dei conti la funzione di controllo dei bilanci e dei rendiconti.
      L'articolo 2 reintroduce l'obbligo di dichiarazione congiunta per le erogazioni in favore dei partiti di importo superiore a 1.000 euro, in luogo dei vigenti 100.000 euro; sopprime l'obbligo del consenso del donante per la pubblicità del contributo; riduce il limite massimo per i contributi erogati dalle persone e dalle società da 100.000 a 18.000 euro annui; riduce da 30.000 a 5.000 euro l'importo dei contributi in favore dei partiti a cui si applica la detrazione nella misura del 26 per cento; esclude che tale agevolazione si applichi ai contributi erogati in favore dei partiti da eletti o candidati.
      L'articolo 3 introduce una nuova definizione delle fondazioni o associazioni politiche, intendendo come tali le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive; consente, per ogni partito o movimento, il collegamento con una sola fondazione o associazione politica, come testé definita.
      L'articolo 4 introduce sanzioni pecuniarie dirette nei casi di irregolarità o di violazione di disposizioni normative; nei casi più gravi è disposto il divieto di ricevere qualsiasi contributo per un periodo da uno a cinque anni.
      L'articolo 5 equipara le fondazioni o associazioni politiche ai partiti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

      1. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
      2. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.
      3. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
      4. In occasione delle elezioni di qualunque grado, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
      5. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati,

corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita sezione della Corte dei conti, di seguito denominata «Commissione», composta dai componenti del collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.
Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).

      1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 2-bis:

              1) al primo periodo, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore alla somma di 1.000 euro l'anno»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo delle Camere sono pubblicate entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento»;

          b) all'articolo 5, comma 3:

              1) le parole da: «Ai finanziamenti e ai contributi» fino a: «presente comma,» sono soppresse;

              2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;

              3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;

              4) il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi;

          c) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «18.000 euro annui»;

          d) all'articolo 10, comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 18.000»;

          e) all'articolo 11:

              1) al comma 2, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui»;

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

                  «2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici»;

              3) il comma 4-bis è abrogato;

              4) al comma 6, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

      2. All'articolo 4, terzo comma, primo periodo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).

      1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:

          «4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o

in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive».

      2. Ciascun partito o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti

e dei movimenti politici, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 5, irroga una sanzione pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del vantaggio economico conseguito dal partito o movimento politico.
      2. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia accertata in relazione a un importo superiore a euro 50.000, la Commissione, oltre a irrogare la sanzione di cui al comma 1, vieta al partito o movimento politico di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
Art. 5.
(Disposizione finale).

      1. Ai fini della presente legge, le fondazioni e le associazioni di cui di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sono equiparate ai partiti e movimenti politici.

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