Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3679 |
1) gli obblighi di trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa per alcune tipologie, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266;
2) i limiti alle spese per consulenze, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, formazione, manutenzione e acquisto autovetture e acquisto di immobili, di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superati da norme successive;
3) l'adozione del piano triennale della spesa di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4) l'obbligo di comunicazione all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate, di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67;
5) i limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
6) le disposizioni di contenimento della spesa sulle locazioni di immobili di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
I successivi commi 2 e 3 semplificano i vincoli per l'impiego dei proventi da sanzioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L'articolo 2 semplifica una serie di procedure amministrative e contabili attraverso l'eliminazione degli adempimenti connessi al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui alla legge n. 244 del 2007 (comma 1); la razionalizzazione delle procedure contabili di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 175 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (commi 2 e 3); la semplificazione delle procedure di affidamento del servizio di tesoreria nei comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 4); la previsione di un modello semplificato del piano dei conti integrato nei comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 5). È prevista, infine, al comma 6, la definizione, entro il 30 aprile 2017, di ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni.
L'articolo 3 semplifica i vincoli e le procedure relativi alla spesa per il personale dei comuni e delle unioni dei comuni. Il comma 1 esclude i comuni dall'applicazione dei vincoli alla spesa
1. A decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, agli enti locali non si applicano:
a) l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
f) l'articolo 3, commi 4 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater sono abrogati.
3. All'articolo 208, comma 4, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
2. All'articolo 175, comma 5-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché variazioni correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o da un'altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione».
3. All'articolo 175, comma 5-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché le variazioni correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o da un'altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente dalla giunta».
4. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, qualora nel territorio comunale sia presente la succursale di una sola banca, il servizio di tesoreria può essere affidato a questa senza l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica».
5. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il piano dei conti integrato, ai fini della gestione, è costituito dal quarto livello».
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro il 30 aprile 2017, sono definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già individuati dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
1. A decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni non si applicano le seguenti disposizioni:
a) i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
«557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite è determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».
3. All'articolo 32, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni della quale fanno parte».
4. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
5. Il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rivelazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante
tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.