Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3679


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MISIANI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARGERO, BORGHI, CAMANI, CAPOZZOLO, CARNEVALI, CASELLATO, CAUSI, CENNI, CENSORE, COMINELLI, CRIVELLARI, CULOTTA, FABBRI, CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI, FUSILLI, GALPERTI, GANDOLFI, GIORGIS, GUERRA, INCERTI, IORI, LENZI, LODOLINI, MARANTELLI, MARCHI, MAZZOLI, MELILLI, MINNUCCI, MONTRONI, PETRINI, SALVATORE PICCOLO, ROCCHI, ROMANINI, ROSSOMANDO, GIOVANNA SANNA, TERROSI, VALIANTE, VICO, ZARDINI, ZOGGIA
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti la soppressione di vincoli di bilancio nonché la semplificazione di adempimenti amministrativi, contabili e relativi alle spese per il personale a carico degli enti locali
Presentata il 16 marzo 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Secondo l'articolo 119 della Costituzione «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».
      Dal 2016 gli enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole dell'equilibrio di bilancio.
      Precedentemente, lo strumento prioritario al quale il legislatore affidava il compito di stabilire obiettivi e vincoli della gestione finanziaria era il patto di stabilità interno. Introdotto dal 1999, il patto era incentrato per gli enti locali sul principio del controllo dei saldi finanziari.
      A partire dal 2005, accanto agli obiettivi del patto, sempre in capo agli enti locali, sono stati posti una serie di ulteriori vincoli su specifiche tipologie di spesa che ne hanno oggettivamente compresso gli spazi di autonomia dando vita a un addensamento normativo di regole complesse, frequentemente mutevoli e difficilmente applicabili.    
      Per questo motivo, il superamento del patto di stabilità interno con l'introduzione nella Carta costituzionale del principio del pareggio di bilancio (declinato nella legislazione ordinaria dalla legge n. 243 del 2012 e applicato anticipatamente nel 2016 attraverso le norme contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208) quale nuova regola di bilancio deve essere l'occasione anche per un ripensamento di tutte le disposizioni che hanno posto ulteriori vincoli o limiti alla gestione finanziaria e delle risorse umane degli enti locali, con l'obiettivo di abrogare o disapplicare le norme che costituiscono solo un inutile appesantimento burocratico e si rivelano superate alla luce dei nuovi princìpi introdotti nell'ordinamento per spese quali quelle per consulenze, collaborazioni, autovetture di servizio eccetera.
      Inserendosi in questa prospettiva, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, al comma 1, una drastica semplificazione dei vincoli di bilancio, escludendo gli enti locali dall'applicazione di una serie di limiti di dettaglio introdotti dall'anno 2005 in poi, tra cui:

          1) gli obblighi di trasmissione alla Corte dei conti degli atti di spesa per alcune tipologie, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          2) i limiti alle spese per consulenze, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, formazione, manutenzione e acquisto autovetture e acquisto di immobili, di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superati da norme successive;

          3) l'adozione del piano triennale della spesa di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          4) l'obbligo di comunicazione all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate, di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67;

          5) i limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          6) le disposizioni di contenimento della spesa sulle locazioni di immobili di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

      I successivi commi 2 e 3 semplificano i vincoli per l'impiego dei proventi da sanzioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      L'articolo 2 semplifica una serie di procedure amministrative e contabili attraverso l'eliminazione degli adempimenti connessi al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui alla legge n. 244 del 2007 (comma 1); la razionalizzazione delle procedure contabili di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 175 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (commi 2 e 3); la semplificazione delle procedure di affidamento del servizio di tesoreria nei comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 4); la previsione di un modello semplificato del piano dei conti integrato nei comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 5). È prevista, infine, al comma 6, la definizione, entro il 30 aprile 2017, di ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni.
      L'articolo 3 semplifica i vincoli e le procedure relativi alla spesa per il personale dei comuni e delle unioni dei comuni. Il comma 1 esclude i comuni dall'applicazione dei vincoli alla spesa

complessiva di personale di cui alla legge n. 296 del 2006 e dei limiti all'assunzione di personale nonché all'organizzazione e alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. I commi 2, 3 e 4 rendono facoltativo il conteggio unitario della spesa di personale delle unioni di comuni e dei comuni che ne fanno parte. Il comma 5 abroga la norma del limite i turn over negli enti locali.
      Infine, l'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno il compito di predisporre un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni richieste agli enti locali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Semplificazione dei vincoli di bilancio per gli enti locali).

      1. A decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, agli enti locali non si applicano:

          a) l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;    

          b) l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

          c) l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          d) l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

          e) l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          f) l'articolo 3, commi 4 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

      2. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater sono abrogati.
      3. All'articolo 208, comma 4, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.

Art. 2.
(Semplificazione di adempimenti amministrativi e contabili a carico dei comuni).

      1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
      2. All'articolo 175, comma 5-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

              «e) variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché variazioni correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o da un'altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto»;

          b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

              «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione».

      3. All'articolo 175, comma 5-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché le variazioni correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o da un'altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente dalla giunta».

      4. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, qualora nel territorio comunale sia presente la succursale di una sola banca, il servizio di tesoreria può essere affidato a questa senza l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica».

      5. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il piano dei conti integrato, ai fini della gestione, è costituito dal quarto livello».
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro il 30 aprile 2017, sono definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già individuati dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 3.
(Semplificazione in materia di spesa per il personale dei comuni e delle unioni di comuni).

      1. A decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni non si applicano le seguenti disposizioni:

          a) i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          b) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

          c) il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:

          «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite è determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

      3. All'articolo 32, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni della quale fanno parte».
      4. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
      5. Il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

Art. 4.
(Semplificazione degli obblighi informativi degli enti locali).

      1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rivelazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante

tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
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