Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3695


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche agli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile in materia di estensione ai lavoratori autonomi delle garanzie riconosciute ai lavoratori dipendenti riguardo al pignoramento di somme dovute a titolo di stipendio o di indennità
Presentata il 23 marzo 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La presente iniziativa legislativa mira a introdurre nell'ordinamento una parificazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in materia di pignoramenti delle somme dovute a titolo di stipendi o di indennità. L'esigenza di una par condicio tra i trattamenti riservati ai lavoratori, discendente dai princìpi costituzionali, è avvertita anche dal Governo che ha messo in atto iniziative finalizzate a estendere anche ai lavoratori autonomi alcune forme di garanzia previste per i lavoratori dipendenti. La presente proposta di legge modifica gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile, come da ultimo modificati dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono state previste ulteriori garanzie per i lavoratori dipendenti nel caso di pignoramento delle somme a loro dovute a titolo di stipendi o di indennità.
      Nei confronti dei lavoratori dipendenti, eventuali pignoramenti di somme dovute a titolo di stipendi o di indennità soggiacciono al limite di un quinto delle somme dovute.
      Tutto ciò non è previsto per i lavoratori autonomi, i cui compensi per il lavoro svolto possono essere interamente pignorati presso terzi con grave nocumento, non solo per l'autonoma attività svolta, alla quale verrebbero a mancare i mezzi per la prosecuzione e quindi per la produzione del reddito, ma soprattutto perché al lavoratore autonomo, possono essere pignorate le somme necessarie per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare. Rischio, come si è detto, che il legislatore ha escluso per i lavoratori dipendenti disciplinando la relativa e parziale pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendi.
      Le norme vigenti, quindi, non tutelano la generalità dei soggetti operando così un'ingiusta discriminazione, anche in una situazione economica e sociale particolarmente critica come quella che stiamo vivendo e che rende insostenibile, prima ancora che incomprensibile, tale disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
      Viste l'importanza e la delicatezza nel presente momento storico della questione affrontata, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Le somme da chiunque dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e le somme da chiunque dovute a titolo di corrispettivi per prestazioni d'opere professionali effettuate da lavoratori autonomi e professionisti, svolte sia in forma individuale che in associazione professionale, comprese quelle dovute a causa della risoluzione del contratto d'opera, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
      «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché le somme dovute a titolo di pensione o di assegni di quiescenza, ovvero le somme dovute a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opere professionali effettuate da lavoratori autonomi e professionisti, svolte sia in forma individuale che in associazione professionale, comprese quelle dovute a causa della risoluzione del contratto d'opera, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento

o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Art. 2.

      1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 546 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, ovvero di somme dovute a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opere professionali effettuate da lavoratori autonomi e professionisti, sia in forma individuale che in associazione professionale, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge».

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