Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3695 |
1. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e le somme da chiunque dovute a titolo di corrispettivi per prestazioni d'opere professionali effettuate da lavoratori autonomi e professionisti, svolte sia in forma individuale che in associazione professionale, comprese quelle dovute a causa della risoluzione del contratto d'opera, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché le somme dovute a titolo di pensione o di assegni di quiescenza, ovvero le somme dovute a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opere professionali effettuate da lavoratori autonomi e professionisti, svolte sia in forma individuale che in associazione professionale, comprese quelle dovute a causa della risoluzione del contratto d'opera, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento
1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 546 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, ovvero di somme dovute a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opere professionali effettuate da lavoratori autonomi e professionisti, sia in forma individuale che in associazione professionale, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge».