Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3666 |
1. Considerazioni introduttive.
Un adeguato livello di alfabetizzazione finanziaria contribuisce all'efficienza, alla competitività e alla capacità di innovazione del sistema economico nonché alla stabilità delle interazioni tra i soggetti operanti all'interno dello stesso. Esso può ritenersi strumentale ad assicurare e a mantenere un elevato livello di fiducia, contribuendo alla ricostruzione di un rapporto virtuoso tra i risparmiatori e gli operatori finanziari, gravemente scosso e indebolito dalle note vicende della crisi finanziaria e del debito sovrano nonché dalla progressiva riduzione degli spazi di intervento per il sostegno del reddito da parte dello Stato.
La crescente complessità dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi nonché il loro elevato grado di differenziazione, determinato dall'incremento della pressione competitiva esistente tra gli intermediari, rendono assolutamente cruciale per l'utenza la capacità di orientare correttamente le proprie scelte in materia di gestione del risparmio, di impiego delle risorse liquide disponibili e di comprensione delle effettive esigenze di fruizione dei servizi offerti dagli intermediari. Le lacune nella conoscenza e nella competenza relative alla capacità di gestione del risparmio privato sono state evidenziate da una pluralità di indagini condotte a livello nazionale e internazionale; è noto come l'Italia si collochi in tali ambiti agli ultimi posti in rapporto alle maggiori economie internazionali. In dettaglio, le più recenti indagini di carattere internazionale hanno evidenziato come l'Italia
sia situata al 44 posto nel mondo e all'ultimo posto tra i Paesi del G8 per grado di diffusione di conoscenze finanziarie di base; nondimeno, è stato rilevato come il divario risulti particolarmente accentuato rispetto alle maggiori potenze economiche.
All'interno di tale scenario, diversi soggetti istituzionali hanno avviato iniziative volte al miglioramento delle conoscenze finanziarie della popolazione; tali azioni sono state tuttavia principalmente focalizzate sul mondo della scuola e sull'incremento della consapevolezza economica dei più giovani, in una prospettiva di progressiva integrazione delle conoscenze di questi ultimi quali «futuri adulti». Nonostante i possibili benefìci in una prospettiva di medio-lungo periodo, tale approccio presenta una serie di svantaggi, tra cui – principalmente – la mancata inclusione di larghe fasce della popolazione e l'assenza di un adeguato coordinamento strategico delle politiche e delle attività volte al miglioramento delle competenze e delle conoscenze minime necessarie per una corretta gestione del risparmio individuale. Invero, la capacità di valutare il rischio, di
2. Illustrazione della proposta di legge.
La proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi consta di tre articoli. Le finalità della stessa sono individuate dall'articolo 1: con essa si intende assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività e propongono iniziative in materia di comunicazione e diffusione di informazioni per favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
È importante sottolineare che restano salve le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria da organismi pubblici e privati ai sensi della normativa vigente; la proposta di legge intende, infatti, piuttosto contribuire ad aumentare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati che già svolgono tale attività.
Al fine di conseguire tali obiettivi, l'articolo 2 prevede l'istituzione di un'Agenzia nazionale avente sede in Roma e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tale Agenzia è conformata sull'esempio del Money Advice Service (MAS – già Consumer Financial Education Body), un'autorità indipendente istituita nel Regno Unito nell'aprile 2010 al fine di migliorare la comprensione e la consapevolezza della popolazione sulle tematiche finanziarie e di potenziare la capacità di tutti i cittadini nella gestione del risparmio. Alla luce degli obiettivi specificati nel Financial Services Act 2010 e nel Financial Services Act 2012, il MAS esercita un insieme di compiti volti al progresso dell'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini britannici, tra i quali si annoverano:
1) la promozione della conoscenza dei vantaggi della pianificazione finanziaria nonché dei benefìci e dei rischi associati alle varie forme di gestione del risparmio;
2) la pubblicazione di materiali divulgativi e lo svolgimento di attività educative;
3) l'offerta di un servizio di consulenza aperto a tutti i cittadini per la gestione del debito, con un parallelo coordinamento delle altre iniziative assunte da altri soggetti pubblici e privati.
Sulla base di tale modello, l'istituenda Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, avente il compito di promuovere lo sviluppo della conoscenza e della competenza di base sulla gestione del risparmio privato, sarà dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, elementi necessari ad assicurarle un'adeguata capacità di intervento e un sufficiente grado di indipendenza, fermi restando i poteri di indirizzo e di vigilanza attribuiti al Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto non espressamente indicato, la
disciplina dell'Agenzia sarà rimessa agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di organizzazione del Governo; il riferimento alle norme richiamate consente di comprendere la stessa Agenzia nel novero dei soggetti che, secondo le previsioni del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, altrimenti esercitate da Ministeri ed enti pubblici, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche. 1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
2. Restano salve le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa vigente.
1. È istituita l'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia ha sede in Roma. Essa è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore,
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
c) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera b), determinando i settori prioritari di intervento
dell'azione pubblica, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea;d) programmare il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera b);
e) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica definiti ai sensi delle lettere a) e b);
f) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
g) definire le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti privati di cui all'articolo 3, nonché i parametri qualitativi ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività di comunicazione e diffusione di informazioni per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
h) raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet contenuti di carattere digitale volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
i) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale.
5. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a
promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.a) informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla comunicazione e alla diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;
c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni, volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dall'Agenzia e definisce, ove necessario e tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia medesima, le iniziative richieste per il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.
9. L'Agenzia promuove annualmente un'iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati e dei risultati raggiunti nell'anno precedente nonché degli obiettivi individuati per l'anno successivo.
a) alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, all'indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'adozione dello statuto dell'Agenzia e del ruolo organico del suo personale, nel limite minimo di sessanta unità, di cui almeno quaranta con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;
c) alla definizione delle modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) all'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base dei princìpi della contabilità pubblica.
11. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e da tasse.
12. Per le sue attività l'Agenzia si avvale di personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS in regime di comando, per un periodo massimo di sei anni, rinnovabile per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso l'amministrazione di
1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, l'Agenzia promuove l'attività di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio esercitata da soggetti privati.
2. I soggetti privati che intendono esercitare l'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti professionali determinati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g), e conformare l'attività esercitata ai parametri qualitativi fissati dalla stessa Agenzia.