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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3717 |
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è premesso il seguente:
«Art. 01. (Titolari del diritto di asilo) – 1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale per la loro appartenenza al sesso femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;
c) agli stranieri o agli apolidi che sono stati vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;
d) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è, rispettivamente, cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.
2. Ai fini di cui al presente decreto, con il termine di rifugiato si intende qualsiasi straniero o apolide cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2016 utilizzando per un pari importo lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.