Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3084-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3084 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003;
considerato che il disegno di legge è riconducibile alle materie «rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento penale», entrambe di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione,
esprime
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3084 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il provvedimento non prevede nuove attività rispetto a quelle già svolte istituzionalmente dalle amministrazioni interessate:
gli eventuali adempimenti direttamente connessi al Protocollo, ivi compresi quelli derivanti dalle forme di cooperazione ed obblighi previsti dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,esprime
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3084 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003;
considerato che appare opportuno richiedere l'attivazione – da parte dei gestori delle piattaforme di comunicazione – di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a sfondo razzista o xenofobo online;
ritenuto, altresì, opportuno rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e internet provider, con l'obiettivo di agevolare le richieste di rimozione dei contenuti illeciti dal web,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e internet provider, con l'obiettivo di agevolare le richieste di rimozione dei contenuti illeciti dal web;
b) si valuti altresì l'opportunità di richiedere l'attivazione – da parte dei gestori delle piattaforme di comunicazione – di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a sfondo razzista o xenofobo online.
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (nuovo testo C. 3084 Governo);
premesso che:
il Protocollo addizionale comporta un'estensione della Convenzione sulla criminalità informatica mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di detti reati;
le caratteristiche dello spazio cibernetico, e in particolare le interazioni delle attività telematiche con la sfera privata dei cittadini, rendono necessario ricercare un equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e tutti gli altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali, in primo luogo, la libertà di espressione attraverso i mezzi telematici;
per contro, la crescita esponenziale del fenomeno degli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini o alla realizzazione di atti emulatori, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna;
la lotta al crimine informatico rappresenta una priorità all'interno delle politiche europee e nazionali e si rendono pertanto necessari strumenti più avanzati e dettagliati per il contrasto dei reati informatici,
esprime
TESTO |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso. |
Identico. |
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1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) dopo le parole: «fino a 6.000 euro chi» sono inserite le seguenti: «, con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico,»; | a) identica; |
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità ». | b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo». |
2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: | |
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano, in tutto o in parte, sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro». | |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |