Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3785 |
1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».