Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3785


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ERMINI
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa
Presentata il 28 aprile 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — L'esigenza, da tutti condivisa, di garantire la massima tutela a colui che si trovi nella propria abitazione o attività commerciale, trova già una risposta significativa nel secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, introdotto dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59. Si ricorda che, secondo tale comma, nei casi di violazione di domicilio sussiste il rapporto di proporzione, richiesto dal primo comma dell'articolo 52, se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi di cui all'articolo 614 dello stesso codice penale, usa un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, ovvero i propri o altrui beni, quando non vi è desistenza o vi è pericolo di aggressione. Considerare adeguata l'attuale disciplina dell'articolo 52 non significa, però, che non sia comunque opportuno intervenire in via legislativa sulla materia della legittima difesa. Con la presente proposta di legge ci si propone di garantire ulteriormente, rispetto alla normativa vigente, colui che si trova nella situazione descritta dal secondo comma dell'articolo 52, intervenendo sulla disciplina dell'errore. La situazione sulla quale si incardina l'errore è, infatti, quella della cosiddetta legittima difesa domiciliare e riguarda tutti gli elementi di fatto che, se presenti realmente, configurerebbero tale scriminante: dalla necessità di difendersi, all'attualità del pericolo, ai beni oggetto dell'aggressione, all'assenza di desistenza e al pericolo di aggressione.
      Se, in condizioni di così forte stress emotivo, si percepisce una situazione «putativa» che, se esistente, rientrerebbe nella previsione dell'articolo 52, secondo comma, non vi può essere spazio per la responsabilità per eccesso di legittima difesa. Naturalmente non si può comunque ritenere che non debba esservi, in ogni caso, la valutazione del caso concreto da parte del giudice. Non può esservi, infatti, alcun automatismo, anche per evitare che possano consumarsi veri e propri omicidi dolosi, in ambito familiare, magari premeditati, «mascherati» da legittima difesa. Basti pensare, a titolo esemplificativo, a tutte le difficoltà di accertamento cui ha dato luogo il fatto che ha visto coinvolto l'atleta Pistorius, che ha sostenuto nella sua tesi difensiva, resa nell'immediatezza dei fatti, di aver scambiato la giovane fidanzata per un ladro entrato clandestinamente nella sua abitazione e di averla così uccisa. La Corte Suprema sudafricana, accogliendo il ricorso della procura che impugnava la sentenza che aveva condannato Pistorius per omicidio colposo, lo ha condannato per omicidio volontario. Se la situazione di legittima difesa è evidente, com'è noto non ci sarà nemmeno iscrizione nel registro degli indagati e meno che mai custodia cautelare. Ma se si deve procedere ad accertamenti, l'iscrizione nel registro degli indagati non solo è un atto dovuto, ma è una garanzia per l'indagato e consente alla difesa l'interlocuzione dialettica con il pubblico ministero. Deve essere reso chiaro a tutti che la decisione «caso per caso» non significa assolutamente arbitrio, perché sia il pubblico ministero sia il giudice sono tenuti a muoversi nell'ambito della previsione legislativa i cui contorni non sono affatto indeterminati. La situazione di «grave perturbamento psichico», prevista nel quinto comma dell'articolo 59 del codice penale, introdotto dalla presente proposta di legge, trova infatti dei facili indicatori oggettivi dati dal tempo (ad esempio di notte o in orario tale da creare comunque sorpresa e spavento – come potrebbe essere nelle ore più calde d'estate quando chi è in casa sta riposando), dalle modalità dell'aggressione, dalla rappresentazione che di sé dà l'aggressore (apparentemente armato o travisato), dalla qualità della persona o delle persone aggredite o comunque presenti in casa (persone anziane, donne, adolescenti o bambini), da precedenti aggressioni subite dalle stesse persone o da vicini di casa o da conoscenti che abbiano avuto gravi conseguenze. Vi è, insomma, tutta una serie di indicatori, che limitano la discrezionalità e contemperano le esigenze di garantire una legittima difesa anche putativa, che non travalichi però i confini, che uno Stato di diritto deve assicurare, tra il sacrosanto diritto dei cittadini all'autodifesa quando lo Stato non possa intervenire tempestivamente e il concedere a chiunque la licenza di uccidere impunemente un essere umano solo perché ha commesso o tentato di commettere una violazione di domicilio, fuggendo quando avverte la presenza del proprietario. In tali casi sarà consentita la difesa, ma nei rigorosi limiti della proporzione, «presunta» solo in presenza dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 52 del codice penale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».

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