Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3476 |
1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione e alla cura dell'obesità infantile attraverso l'esercizio dell'attività motoria e sportiva.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria e sportiva al fine di prevenire e curare l'obesità infantile tramite un piano nazionale annuale da approvare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 è finalizzato:
a) alla promozione di programmi di formazione motoria e sportiva nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli alunni e degli studenti;
b) a prevedere l'ampliamento delle ore settimanali di educazione fisica nelle scuole di cui alla lettera a);
c) alla diffusione, tramite i mezzi di comunicazione di massa, dell'informazione sulle priorità di azione e sugli interventi da attuare al fine di realizzare un sistema di prevenzione e di contrasto dell'obesità infantile;
d) all'educazione a una corretta alimentazione in modo da limitare il consumo
di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile;e) alla divulgazione dello sport e della cultura sportiva tramite i mezzi di comunicazione radiotelevisivi;
f) alla promozione e all'organizzazione di attività motorie e sportive per i soggetti disabili.
1. Lo Stato tutela i giovani che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un protocollo d'intesa con le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente che si dedica all'attività sportiva, che prevede anche l'istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti senza oneri aggiuntivi per le loro famiglie.
1. Lo Stato e le regioni concedono contributi alle famiglie in stato di disagio sociale o economico i cui figli praticano attività motoria o sportiva.
2. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla regione di residenza delle famiglie di cui al comma 1, corredata della certificazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto