Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3745 |
1. All'articolo 2233 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Sono inoltre nulli i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Ai fini della valutazione della sproporzione del compenso si applicano i parametri stabiliti dalla legislazione vigente per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero che precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente.
La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».