Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3777


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
Presentata il 26 aprile 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi o di preziosi che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni.
      Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppure disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera) in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci mettono dinanzi a una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni, anche notturne, in abitazioni o in attività commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
      La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
      A tale scopo il codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con la presente proposta di legge.
      La norma dell'articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.
      Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.
      Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all'articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un'analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l'ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un'abitazione privata ovvero presso un'attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi.
      Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, ed è quindi necessario modificare l'articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevedono un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro.
      Al fine di reprimere efficacemente il reato di cui al citato articolo 624-bis, è altresì necessario applicare la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, non consentendo, pertanto, il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
      Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure proposte:

          a) si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno;

          b) si prevede l'esclusione dai benefìci stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall'articolo 624-bis del codice penale.

      Attraverso queste modifiche si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale al quale non si può restare insensibili.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

      1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
      Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
      La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.


      Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».
Art. 3.

      1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

      1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

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