Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3777 |
a) si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno;
b) si prevede l'esclusione dai benefìci stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall'articolo 624-bis del codice penale.
Attraverso queste modifiche si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale al quale non si può restare insensibili.
1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».
1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».