Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3811 |
1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.
1. I cittadini che si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione sono tenuti a depositarne lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui all'articolo 1. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito politico acquista la personalità giuridica di diritto privato.
1. Lo statuto deve almeno indicare il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei suoi membri nonché prevedere garanzie democratiche a tutela dei diritti delle minoranze, garanzie per l'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza e modalità compatibili con i princìpi di democrazia per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici del partito.
2. Il godimento dei diritti politici è requisito inderogabile per l'ammissione e la permanenza nel partito.
1. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche
pubbliche elettive e l'approvazione delle relative liste nonché le votazioni che importano valutazioni su persone sono effettuate a scrutinio segreto. 1. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, su richiesta di un decimo degli iscritti o delle organizzazioni di base interessate.
2. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali e, in ogni caso, decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di diritto e gli organi precedentemente sciolti sono reintegrati nel pieno esercizio dei poteri ad essi attribuiti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione ai sensi del comma 1.
1. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito processo verbale, redatto da un notaio.
2. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, il processo
1. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione delle liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a proprie cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e ne redige il processo verbale, facendovi altresì constare le contestazioni eventualmente sollevate.
2. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del processo verbale redatto ai sensi del comma 1, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o entro ventiquattro ore dal suo aggiornamento.
1. Presso ogni organizzazione territoriale del partito nonché nella sede centrale è istituito un collegio probivirale o una corte statutaria, eletti secondo le norme
dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari. 1. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non è stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 2.
2. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che commini sanzioni nonché ogni sanzione irrogata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre norme vigenti.
3. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dagli statuti o dai regolamenti integrativi adottati dai partiti. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito è altresì condizione per la corresponsione degli eventuali contributi pubblici
1. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.
2. I titoli di proprietà del partito devono sempre essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore, e devono essere intestati al partito medesimo.
1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge si applica, a carico del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro. La responsabilità è estesa al partito. Nei casi più gravi è disposta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 1.