Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3720


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, FURNARI, CRISTIAN IANNUZZI, LO MONTE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, PRODANI, SBERNA, SEGONI, ZACCAGNINI
Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dei minori e dei disabili che siano parti offese in procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare
Presentata il 5 aprile 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – I processi penali nati dal mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare in favore di figli minori o inabili hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica la pesante situazione delle vittime del reato di cui all'articolo 570 del codice penale e delle loro famiglie che, dovendosi costituire come parti civili, devono sostenere autonomamente le spese legali per la consulenza e l'assistenza nel giudizio penale.
      In merito a tale situazione emerge la necessità di sostenere non soltanto le giovani vittime del reato ma anche le loro famiglie perché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa. In questi processi l'iter che si sviluppa sino alla fase esecutiva della sentenza di condanna è lentissimo, con la conseguenza che gli oneri processuali divengono proporzionalmente più pesanti con il passare del tempo.
      Tali processi, peraltro, riguardano parti offese di giovanissima età o di particolare fragilità, costrette ad azionare i propri diritti anche in sede penale nei confronti di genitori che cercano di sottrarsi ai loro obblighi.
      Si tratta, in sostanza, di processi penali che richiedono assistenza ad attività processuali molto lente, oneri di difesa difficilmente sostenibili per quelle famiglie che sono già state indebolite dalla separazione o più in generale dal naufragio della storia sentimentale della coppia e quasi sempre insostenibili per i singoli minori e disabili, poiché i costi si sostanziano non solo nelle spese per gli avvocati ma anche in quelle per i consulenti tecnici e per la complessa raccolta di prove a sostegno delle richieste risarcitorie, molto spesso per la ricostruzione dei patrimoni dei soggetti interessati dall'obbligo risarcitorio, che si sono sottratti al mantenimento dei figli minori o disabili.
      È in quest'ottica che si evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime, costrette altrimenti a desistere dal costituirsi come parte civile.
      In caso di mancata costituzione come parte civile del minore o del disabile nel processo penale contro il genitore che non provvede al mantenimento, diviene pressoché impossibile ottenere l'effettivo risarcimento del danno morale e arrivare alla stigmatizzazione sociale di tali fatti di reato.
      In ogni caso, anche giungendo alla sentenza penale di condanna, l'effettiva esecuzione della stessa sul piano civile relativa al recupero delle somme e delle spese legali sostenute comporta ulteriori costi processuali, senza che a priori si possa valutare l'effettiva eseguibilità della decisione.
      Costituisce pertanto un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, dopo aver già pagato quello umano.
      Sul punto, appare utile precisare che la costituzione di parte civile non è solo un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a un reato, bensì una formalità necessaria affinché il danneggiato dal reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il giudice, con il pubblico ministero e con il difensore dell'imputato, facendo valere le proprie ragioni e anche elementi di prova (documentali e testimoniali) che altrimenti potrebbero non essere acquisiti autonomamente dal pubblico ministero.
      Risponde, pertanto, a un'esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l'ammissione delle vittime della mancata prestazione degli obblighi di assistenza familiare, che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
      Ciò si potrebbe ottenere ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale, beneficio, in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
      La modifica che s'intende proporre garantirebbe, quindi, l'effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime del reato di cui all'articolo 570 del codice penale, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, e nonché l'uguaglianza sostanziale prevista dall'articolo 3, secondo comma della stessa Costituzione che impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli, anche di ordine economico, che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi, innanzi tutto, all'esercizio del diritto di difesa inteso quale possibilità concreta di ricorso all'azione giudiziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono inserite le seguenti: «e dal reato di cui all'articolo 570, secondo comma, numero 2), del codice penale commesso in danno dei figli minori o inabili al lavoro».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al primo periodo.

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