Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3422


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MINARDO, CALABRÒ, GAROFALO, MAGORNO, ALTIERI, DORINA BIANCHI, PORTA
Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e monumentale dei centri urbani del Val di Noto
Presentata l'11 novembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a favorire interventi per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e monumentale dei centri urbani del Val di Noto. Il Val di Noto è stato inserito, infatti, nel 2002 fra i siti italiani della World heritage list dell'UNESCO per le sue splendide città barocche. Pertanto questo importantissimo riconoscimento rende fondamentale un intervento legislativo finalizzato alla loro conservazione.
      Le otto città barocche del vallo – Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli – esistevano già durante il Medioevo, ma furono ricostruite dopo il terremoto del 1693 secondo il modello stilistico predominante all'epoca. L'architettura, la pianificazione urbana e la decorazione dei palazzi costituiscono il culmine e uno degli ultimi periodi di fioritura del barocco in Europa.
      Pertanto l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di recupero del patrimonio barocco, tesi a consentire, attraverso i comuni e i privati, il recupero di queste importanti costruzioni.
      Lo scopo della presente proposta di legge, pertanto, è quello di frenare il degrado che affligge le strutture barocche in Sicilia. Per questo è necessario coinvolgere la regione e gli enti locali nell'opera di recupero e di valorizzazione di questo importante patrimonio. Si tratta di avviare un ciclo economico positivo con la diffusione di un turismo culturale richiamato dalla grande varietà dei monumenti, dei luoghi, ma anche degli eventi culturali e delle occasioni di spettacolo e di svago.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e monumentale dei centri urbani all'interno dei quali insistono i beni oggetto di riconoscimento da parte dell'UNESCO nel Val di Noto, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di seguito denominato «fondo», la cui dotazione, a decorrere dall'anno 2019, è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.
      2. L'opera di restauro conservativo e di recupero architettonico e urbanistico del patrimonio di cui al comma 1 è dichiarata di preminente interesse nazionale.
      3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la regione Sicilia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un programma di interventi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani di cui al comma 1, realizzati dai soggetti e dai privati ai sensi della presente legge.

Art. 2.

      1.    La presente legge si applica:

          a) ai comuni e agli enti pubblici situati nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1;

          b) ai cittadini proprietari di beni di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

      1. Le risorse del fondo sono attribuite alla regione Sicilia che le destina ai comuni

in conformità alle disposizioni della presente legge.
      2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra i comuni in relazione al numero dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, presenti in ciascun comune.
      3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono suddivise nella misura del 50 per cento tra i comuni e i privati, ferma restando la possibilità del consiglio comunale di decidere, con propria delibera, una diversa suddivisione degli stessi.
Art. 4.

      1. La regione Sicilia e i comuni del Val di Noto:

          a) provvedono al censimento del patrimonio di cui all'articolo 1, e alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni geografiche;

          b) perimetrano le zone e le aree omogenee, segnalando i beni meritevoli di recupero e di conservazione;

          c) analizzano lo stato degli immobili e dei manufatti che necessitano di interventi per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e le relative spese;

          d) provvedono all'istruttoria delle domande per la concessione delle risorse del fondo;

          e) vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati e, al termine degli stessi, eseguono il collaudo delle opere realizzate;

          f) verificano gli stati di avanzamento dei lavori e, a seguito di tale verifica, rilasciano la certificazione per l'attribuzione delle risorse del fondo spettanti.

Art. 5.

      1. La regione Sicilia e i comuni del Val di Noto interessati redigono un programma

annuale di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che definisce tra l'altro:

          a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali devono essere effettuati gli interventi di restauro conservativo e di recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

          b) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;

          c) le spese necessarie e i relativi finanziamenti.

      2.    Il primo programma annuale di cui al comma 1 è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3.    I programmi annuali successivi al primo recano una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi annuali precedenti.

Art. 6.

      1. Le domande per la concessione delle risorse del fondo presentate dai privati sono inviate al sindaco del comune competente, il quale, dopo l'istruttoria e il parere dell'ente comunale, riconosce, previa delibera della giunta comunale, l'ammissibilità della domanda e dispone l'ulteriore verifica dei requisiti per l'attribuzione dei contributi.

Art. 7.

      1. Le risorse del fondo per ogni singolo intervento del programma annuale di cui all'articolo 5 sono concesse a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento dell'importo generale ammissibile comprensivo delle spese di progettazione.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate per il 50 per cento all'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento al termine del collaudo tecnico-amministrativo

delle opere effettuato con esito positivo dal comune interessato.
Art. 8.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che partecipino al recupero dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale avente la residenza nei centri urbani di cui al citato articolo 1, comma 1.
      2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1 le imprese presentano un'istanza, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto di quanto stabilito dal citato comma 1.
      3.    Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato dei relativi interessi.
      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

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