Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3633 |
1. Lo Stato promuove l'educazione dei giovani a un uso consapevole e sicuro della rete internet che impedisca loro di venire in contatto con siti pedopornografici o che istigano al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza e alla consumazione dei reati, ovvero che divulgano o pubblicizzano materiale pornografico, notizie o messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.
1. Le istituzioni scolastiche organizzano corsi di formazione per docenti finalizzati a consentire un'adeguata informazione degli studenti sui pericoli della rete internet di cui all'articolo 1.
2. Le istituzioni scolastiche provvedono, altresì, all'aggiornamento annuale dei docenti ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, di un uso corretto delle nuove tecnologie da parte degli studenti.
1. Lo Stato promuove una campagna di informazione per divulgare un codice di comportamento etico e di navigazione sicura nella rete internet e per far conoscere il linguaggio informatico a difesa di chi si connette alla rete internet e, in particolare, per impedire eventuali abusi nei confronti dei minori.
2. Il codice etico di cui al comma 1 promuove un uso corretto della rete internet da parte dei minori e delle loro famiglie e prevede adeguate tutele idonee a prevenire il pericolo che il minore venga
1. I genitori di un minore o gli esercenti la potestà genitoriale, il quale abbia registrato mediante falsa dichiarazione di maggiore età i propri dati personali su un sito web, possono inoltrare, anche singolarmente e qualora non sia possibile l'autonoma rimozione o il blocco dei dati, una richiesta per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, il soggetto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento dei dati, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega per la famiglia promuove una campagna di informazione diretta a sensibilizzare i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale di minori a un uso consapevole della rete internet al fine di evitare che gli stessi pubblichino immagini di minori di anni quattordici.
1. Il servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito dei compiti individuati con decreto emanato ai sensi del
comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete internet accessibili al pubblico, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.