Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3668 |
1. La presente legge è volta a promuovere il ricambio generazionale nel settore dell'artigianato tramite agevolazioni dirette a favorire l'avvio di imprese da parte di giovani artigiani, definiti ai sensi dell'articolo 2.
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
1. Ai fini della presente legge, per giovani artigiani si intendono i soggetti:
a) di età inferiore a trentacinque anni che avviano un'impresa artigiana per la prima volta;
b) che dimostrano di possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;
c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività artigiana.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, i giovani artigiani devono investire in beni materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale dell'impresa artigiana. Tali investimenti devono essere specificati nel piano aziendale di cui alla lettera c) del comma 1 e devono essere effettuati entro quarantadue mesi dalla data di avvio dell'impresa artigiana di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
1. I giovani artigiani che avviano un'attività d'impresa, anche in forma associata, nel settore artigiano, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.
2. I giovani artigiani di cui al comma 1 sono altresì esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai giovani artigiani in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi.
1. Ai giovani artigiani è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative agli investimenti materiali o immateriali che migliorano il rendimento globale dell'impresa artigiana e che sono conformi alla normativa dell'Unione europea. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipula di una convenzione con l'Associazione bancaria italiana, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di favorire l'accesso di giovani artigiani a forme di credito agevolato.
2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro.
1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni del terzo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, anche ai contratti di locazione stipulati per l'apertura di nuove attività artigianali.