Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3743 |
1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «per un periodo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di due anni nonché nel caso di convivenza in modo stabile e continuativo tra uomo e donna da almeno cinque anni».
1. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la parola: «semestralmente» è sostituita dalla seguente: «mensilmente».
1. All'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'occorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove necessario»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli accertamenti di cui al comma 1 devono essere tempestivamente avviati e conclusi entro sessanta giorni. Con provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni»;
c) al comma 3, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il
presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato»;d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale, entro quindici giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti assunti ai sensi del comma 3».
1. All'articolo 11, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».
1. All'articolo 24 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «corte d'appello» sono inserire le seguenti: «, nei quaranta giorni successivi alla presentazione del reclamo di cui al primo comma,».
1. All'articolo 26 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;
b) al comma 2:
1) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso entro trenta giorni dal deposito dello stesso in cancelleria».