Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3743


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MINARDO, CALABRÒ
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure per le adozioni nazionali
Presentata il 12 aprile 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge modifica la legge n. 184 del 1983 introducendo nell'ordinamento norme dirette a semplificare le procedure per le adozioni nazionali.
      La ratio della proposta di legge è che il minore ha il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia. Esistono tuttavia delle situazioni particolari che spesso incidono in modo negativo sulla vita familiare del minore e che pertanto comportano l'applicazione degli istituti dell'affidamento preadottivo e dell'adozione. Occorre, infatti, avere cura dell'interesse superiore del minore di vivere la propria vita di relazione in condizioni tali da poterne favorire la crescita in modo stabile avendo come riferimento una famiglia che, se pur adottiva, lo aiuti e lo sostenga.
      La legislazione sulle adozioni presenta dei problemi relativi soprattutto alla lunghezza delle procedure. Compito del legislatore è pertanto quello di semplificare le procedure in modo da garantire ai genitori adottivi la certezza dei tempi relativi alle stesse.
      Pertanto, la presente proposta di legge prevede la riduzione dei tempi delle procedure di adozione rendendoli più ragionevoli.
      Oggi il procedimento di adozione, infatti, si divide in più fasi. In primo luogo c'è l'accertamento dello stato di abbandono che si conclude con la dichiarazione di adottabilità, segue la scelta dei coniugi idonei all'affidamento preadottivo e, infine, c'è la verifica del periodo di affidamento che si conclude con lo stato di adottabilità o no del minore. Da ultimo si è voluto, inoltre, consentire alle coppie costituite da un uomo e da una donna, che convivano in modo stabile da almeno cinque anni e non sono unite da matrimonio, di adottare un minore. La convivenza tra uomo e donna equiparata al matrimonio è infatti un principio ormai riconosciuto dalla giurisprudenza e che sarà presto inserito nell'ordinamento con l'approvazione del progetto di legge, in discussione attualmente presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, che disciplina anche le convivenze tra uomo e donna.
      La normativa vigente sulle adozioni è attenta all'interesse superiore del minore, ma risente della complessità delle procedure e soprattutto di tempi molto lunghi che è necessario, come prevede la presente proposta di legge, ridurre.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          b) al comma 4, le parole: «per un periodo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di due anni nonché nel caso di convivenza in modo stabile e continuativo tra uomo e donna da almeno cinque anni».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la parola: «semestralmente» è sostituita dalla seguente: «mensilmente».

Art. 3.

      1. All'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'occorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove necessario»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Gli accertamenti di cui al comma 1 devono essere tempestivamente avviati e conclusi entro sessanta giorni. Con provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni»;

          c) al comma 3, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il

presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato»;

          d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale, entro quindici giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti assunti ai sensi del comma 3».

Art. 4.

      1. All'articolo 11, secondo comma, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

Art. 5.

      1. All'articolo 24 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «corte d'appello» sono inserire le seguenti: «, nei quaranta giorni successivi alla presentazione del reclamo di cui al primo comma,».

Art. 6.

      1. All'articolo 26 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

          b) al comma 2:

              1) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso entro trenta giorni dal deposito dello stesso in cancelleria».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser