Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3833 |
L'adozione da parte di single non soggetta agli attuali vincoli è infatti un passaggio fondamentale per la tutela dei minori senza famiglia: un passaggio che sicuramente precede, per una questione di logica, le richieste di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso.
L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indica i requisiti necessari per adottare un minore. Il primo è l'esistenza di un vincolo matrimoniale stabile che perduri da almeno tre anni. Il legislatore, anche con le modifiche del 2001, ha voluto perpetuare, con l'adozione, il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, uniti da un vincolo forte e chiaramente identificabile quale il matrimonio.
La normativa in vigore contempla già le adozioni per i single (denominate adozioni speciali), ma solo nei casi tassativamente individuati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 ovvero: quando tra la
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «, quando il minore sia orfano di padre e di madre» sono soppresse.