Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3833


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata RAVETTO
Modifica all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l’adozione in casi particolari
Presentata il 16 maggio 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il tema delle adozioni è tanto delicato, quanto controverso. La normativa vigente è limitata e necessita di una revisione generale. Pur riconoscendo l'unicità della famiglia come individuata dall'articolo 29 della Costituzione, è necessario riconoscere le legittime aspettative e i diritti degli individui, anche questi costituzionalmente garantiti.
      In attesa di rivedere in maniera adeguata il sistema che oggi disciplina le adozioni, caratterizzato da tempi lunghi e da procedure assai farraginose e poco funzionali e comunque non efficaci ai fini del raggiungimento dell'obiettivo primario di tutela dei minori, in un particolare momento storico in cui si discute di adozioni da parte di coppie omosessuali, è evidente come i tempi siano maturi per affrontare una questione fin troppe volte ignorata dal dibattito politico: le adozioni da parte di persone singole.

      L'adozione da parte di single non soggetta agli attuali vincoli è infatti un passaggio fondamentale per la tutela dei minori senza famiglia: un passaggio che sicuramente precede, per una questione di logica, le richieste di adozione da parte delle coppie dello stesso sesso.
      L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indica i requisiti necessari per adottare un minore. Il primo è l'esistenza di un vincolo matrimoniale stabile che perduri da almeno tre anni. Il legislatore, anche con le modifiche del 2001, ha voluto perpetuare, con l'adozione, il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, uniti da un vincolo forte e chiaramente identificabile quale il matrimonio.
      La normativa in vigore contempla già le adozioni per i single (denominate adozioni speciali), ma solo nei casi tassativamente individuati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 ovvero: quando tra la

persona non coniugata e il minore orfano di padre e di madre si è instaurato un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione sia stata constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d'età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all'adozione che abbia i requisiti adeguati alle necessità del minore, ovvero quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al minore).
      Occorre però tenere presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all'interesse del minore. Da un lato è necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, specie in relazione ai casi di adozione speciale, e dall'altro è opportuno porre fine ai pregiudizi e alle categorie astratte.
      Tra l'altro, se diamo uno sguardo alla legislazione degli altri Paesi scopriamo che l'adozione per i single è già prevista in diversi ordinamenti: in gran parte d'Europa i single possono infatti adottare un bambino. In Gran Bretagna possono adottare un bambino i single o le coppie che abbiano più di 21 anni di età; in Francia possono adottare sia un single che una coppia sposata da almeno due anni; in Spagna possono adottare i single con più di 25 anni di età; anche in Germania è consentito adottare un minore individualmente, anche da parte di persone non coniugate. Anche negli Stati Uniti d'America e perfino in Cina l'adozione per i single è consentita con gli stessi requisiti previsti per le coppie.
      In Italia, la Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romena, avente la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata secondo la legge di quel Paese, ha affermato che il legislatore: «ben potrebbe provvedere – nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore». La medesima Corte ha avuto modo di sollecitare ulteriormente il legislatore in tal senso anche con la sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011, che recita: «Il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante».
      Una chiara apertura, quindi, all'adozione per i single, con le dovute cautele. I giudici della Corte di cassazione ritengono che, anche secondo la Convenzione di Strasburgo del 1967 sull'adozione di minori, resa esecutiva dalla legge n. 357 del 1974, non c'è alcun tipo di preclusione a questa apertura. La presente proposta di legge mira quindi a dare seguito alla citata pronuncia della Corte di cassazione del 2011, ampliando i casi in cui è possibile per i single procedere all'adozione speciale, escludendo, in presenza di un vincolo di parentela fino al sesto grado o di un preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, il requisito che il minore sia orfano di padre e di madre.
      Al centro di tutto c'è l'amore che è in grado di dare anche una persona singola e il giovamento che può portare per la salute e per la crescita del bambino. Il nostro ordinamento ha il dovere di seguire l'evoluzione dei tempi. Senza rinnegare alcun valore, si chiede solo di riconoscere anche alle persone singole la possibilità di amare e di crescere un minore in stato di adozione, nel suo pieno interesse.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «, quando il minore sia orfano di padre e di madre» sono soppresse.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser