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XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732-3733-3735-3740-3788-3790-3811-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 2839, d'iniziativa dei deputati
MARCO MELONI, GRASSI, LATTUCA, PICCIONE, ASCANI, BASSO, BONOMO, BOSSA, CANI, CAROCCI, CARRESCIA, CARROZZA, CIMBRO, FUSILLI, GINATO, GINEFRA, MANZI, MURA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, SCUVERA, TULLO, VERINI, ZOGGIA
Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali
Presentata il 22 gennaio 2015
n. 3004, d'iniziativa dei deputati
FONTANELLI, CUPERLO, ALBINI, ARGENTIN, BENI, CAPODICASA, CARRA, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, DE MARIA, FABBRI, GIANNI FARINA, FASSINA, FOSSATI, CARLO GALLI, GIORGIS, GNECCHI, GREGORI, IACONO, LAFORGIA, LATTUCA, MAZZOLI, MINNUCCI, MIOTTO, MOGNATO, PETRINI, POLLASTRINI, RAGOSTA, ROCCHI, ROMANINI, STUMPO, TERROSI, TULLO
Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici
Presentata il 31 marzo 2015
n. 3006, d'iniziativa del deputato FORMISANO
Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata il 1 aprile 2015
n. 3147, d'iniziativa dei deputati
LORENZO GUERINI, ORFINI, STUMPO, DE MARIA, MIGLIORE, GIORGIS
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti
Presentata il 26 maggio 2015
n. 3172, d'iniziativa del deputato PALESE
Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali
Presentata il 15 giugno 2015
n. 3438, d'iniziativa dei deputati
ROBERTA AGOSTINI, ZAMPA, AMODDIO, DI SALVO, LA MARCA, MURER, PAGANI, VALERIA VALENTE, FABBRI, GASPARINI, NARDI, POLLASTRINI, ZOGGIA
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, per la promozione dell'equilibrio di genere nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione
Presentata il 17 novembre 2015
n. 3494, d'iniziativa della deputata ZAMPA
Disposizioni in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi plurinominali
Presentata il 15 dicembre 2015
n. 3610, d'iniziativa del deputato D'ALIA
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e di trasparenza dei partiti politici, nonché deleghe al Governo per la disciplina delle elezioni primarie e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i partiti politici
Presentata il 15 febbraio 2016
n. 3663, d'iniziativa dei deputati
ROCCELLA, PISO, VACCARO
Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
Presentata l'8 marzo 2016
n. 3693, d'iniziativa della deputata CENTEMERO
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione
Presentata il 23 marzo 2016
n. 3694, d'iniziativa dei deputati
CARLONI, BOSSA, GIORGIO PICCOLO, ROSTAN
Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento
Presentata il 23 marzo 2016
n. 3708, d'iniziativa dei deputati
GIGLI, DELLAI, TABACCI, CARUSO, SBERNA
Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
Presentata il 31 marzo 2016
n. 3709, d'iniziativa dei deputati
PARRINI, FANUCCI, MARCO DI MAIO, DONATI, ERMINI, VAZIO, FREGOLENT, COPPOLA, DALLAI, GADDA, MORANI, DE MENECH, GIAMPAOLO GALLI, DELL'ARINGA, MORETTO, TINAGLI, FAMIGLIETTI, GIULIETTI, GELLI, BECATTINI, CRIMÌ, TIDEI, COVA, LODOLINI, GARAVINI, IORI, MAGORNO, SCANU, VALIANTE, VENITTELLI
Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati per l'elezione a cariche monocratiche
Presentata il 31 marzo 2016
n. 3724, d'iniziativa dei deputati
QUARANTA, DURANTI, RICCIATTI, MELILLA, PIRAS, ZACCAGNINI
Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
Presentata il 5 aprile 2016
n. 3731, d'iniziativa dei deputati
MAZZIOTTI DI CELSO, BOMBASSEI, CATANIA, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, PALLADINO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VECCHIO, VEZZALI
Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria
Presentata il 7 aprile 2016
n. 3732, d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, CECCONI, NUTI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO
Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici
Presentata il 7 aprile 2016
n. 3733, d'iniziativa dei deputati
D'ATTORRE, SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni
Presentata l'8 aprile 2016
n. 3735, d'iniziativa dei deputati
MUCCI, PRODANI
Disposizioni concernenti la personalità giuridica e lo statuto dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di selezione delle candidature attraverso elezioni primarie e delega al Governo per la disciplina del loro svolgimento
Presentata l'8 aprile 2016
n. 3740, d'iniziativa dei deputati
VARGIU, DAMBRUOSO, MATARRESE
Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici
Presentata il 12 aprile 2016
n. 3788, d'iniziativa del deputato CRISTIAN IANNUZZI
Disciplina dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
Presentata il 28 aprile 2016
n. 3790, d'iniziativa del deputato MISURACA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e democraticità dei partiti e movimenti politici, nonché disciplina delle elezioni primarie
Presentata il 28 aprile 2016
n. 3811, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
Presentata il 9 maggio 2016
(Relatore per la maggioranza: RICHETTI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 25 maggio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2839, 3004, 3006, 3147, 3172, 3438, 3494, 3610, 3663, 3693, 3694, 3708, 3709, 3724, 3731, 3732, 3733, 3735, 3740, 3788, 3790 e 3811. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abbinate come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della I Commissione e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla medesima Commissione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;

            rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il testo unificato all'esame presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca un complesso di interventi in materia di disciplina dei partiti politici e contiene in particolare misure volte a favorire la partecipazione democratica, disposizioni finalizzate ad incentivare la trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti politici, nonché a favorire la trasparenza in occasione della presentazione, da parte dei partiti medesimi, delle liste in competizioni elettorali;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, l'articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-bis e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l'articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all'esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o si sovrappongono alla normativa vigente; in particolare:

            l'articolo 2, comma 4, con riferimento all'applicazione ai partiti, movimenti e gruppi politici delle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute, si affianca, allargandone l'ambito soggettivo di applicazione (attualmente limitato ai soli partiti) e con formulazione leggermente difforme, all'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, che non risulta oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 9;

            l'articolo 4, che detta talune disposizioni in materia di trasparenza nelle elezioni, incide sull'ambito applicativo del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, senza essere tuttavia formulato – come invece l'articolo 3 – in termini di novella;

            l'articolo 6, operando al di fuori di un idoneo contesto normativo, ai commi da 2 a 6, interviene in materia di obblighi dichiarativi dei partiti e degli altri soggetti indicati al comma 2. Alla luce della nuova disciplina, l'articolo 9, comma 1, lettera a), abroga i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, intervenendo tuttavia sulla sola norma incriminatrice e non anche sulla norma sanzionatoria, contenuta al sesto comma dell'articolo 4 della richiamata legge – della quale andrebbe pertanto valutata l'abrogazione – i cui contenuti vengono riprodotti dal comma 12 dell'articolo 6;

            infine, l'articolo 6, comma 14, in materia di collegamento dei partiti, movimenti e gruppi politici con fondazioni o associazioni, fa sistema con l'articolo 3, comma 4, del già citato decreto-legge n. 149 del 2013, nel cui ambito avrebbe dovuto essere inserito;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, dovrebbe essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l'individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l'opportunità – come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo – di delegare il Governo all'elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici.

        Il Comitato osserva inoltre quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            si dovrebbero effettuare i coordinamenti e le abrogazioni indicate in premessa.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli,

C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio, recante «Disciplina dei partiti politici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione in sede referente;

            rilevata la notevole rilevanza politica dell'intervento legislativo, il quale persegue gli obiettivi, pienamente condivisibili, di promuovere la trasparenza e la democraticità nell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, nella selezione delle candidature e nella partecipazione alle elezioni politiche, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ponendosi in linea di continuità con la legge n. 96 del 2012, che ha introdotto diverse norme in materia di trasparenza dei bilanci dei partiti, e con il decreto-legge n. 149 del 2013, il quale ha abrogato la contribuzione pubblica diretta sostituendola con un nuovo sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sullo strumento della destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF;

            sottolineato inoltre come il provvedimento rafforzi i presidi a tutela del principio della parità di genere e dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico, oltre a rendere più stringenti gli obblighi di trasparenza e i controlli relativi alla rendicontazione dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, nonché alle contribuzioni in loro favore,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio, in materia di disciplina dei partiti politici come risultante dall'esame degli emendamenti,

            preso atto che nel testo trasmesso per il parere non sono confluite norme di specifica competenza della Commissione cultura, contenute invece nei testi originari abbinati;

            considerato che tuttavia le disposizioni del provvedimento hanno un'importanza rilevante per tutti gli appartenenti a partiti e movimenti politici che oggi siedono in Parlamento;

            che le norme in esso contenute in materia di riconoscimento della personalità giuridica dei partiti, loro registrazione, contenuto dei singoli statuti, trasparenza, finanziamento ed erogazioni di contributi agli stessi, poggiano sui principi generali di tutela e garanzia per gli elettori, già attuati nell'ordinamento dell'Unione europea a proposito dei partiti politici europei, a seguito dell'approvazione del Regolamento n. 1141 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio, recante Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato che la proposta di legge in esame risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «legge elettorale di organi dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere l) e f), della Costituzione);

            preso atto che l'articolo 6, commi 2 e seguenti, reca una disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro effettuati in favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche elettive nazionali, regionali e locali, candidati a tali cariche elettive e titolari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici;

            considerato che le medesime esigenze di trasparenza valgono anche per i componenti degli organi di governo regionali e locali, ai quali risulta pertanto necessario estendere la richiamata disciplina;

            rilevato altresì che la materia è parzialmente disciplinata dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, con il quale la nuova normativa andrebbe dunque coordinata,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si estenda la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, recata dall'articolo 6, commi 2 e seguenti, ai titolari di cariche di governo regionali e locali;

            e con la seguente osservazione:

                si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina dell'articolo 6, commi 2 e seguenti, con l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e per il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Art. 2.
(Norme in materia di partecipazione politica).

      1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai princìpi fondamentali dell'ordinamento democratico.
      2. L'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge. È diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.


      3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

              «d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;»;

          b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

              «h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;».

      4. Salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.
      5. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:

          a) il partito, movimento e gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

          b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

Art. 3.
(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico per l'elezione della Camera», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.»;

          b) all'articolo 16:

              1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;

              2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;

          c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

              «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che, in assenza del deposito dello statuto, non abbiano presentato la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

              1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis».

Art. 4.
(Elezioni trasparenti).

      1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

          a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;

          b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;

          c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico

per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

      2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Art. 5.
(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature).

      1. Nei rispettivi siti internet i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, e le erogazioni di cui all'articolo 6, comma 10, della presente legge.
      2. Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono pubblicati nella medesima sezione del sito internet di cui al comma 1 del presente articolo le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento e gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata, le modalità di selezione

delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento e gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento e gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento e gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.
      3. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Art. 6.
(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

      1. Nella apposita sezione del sito internet, denominata «Trasparenza», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui sia intestatario il partito, movimento e gruppo politico organizzato medesimo. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento e gruppo politico organizzato entro il 15 luglio di ogni anno.
      2. In caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
      3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 4 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000

sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
      4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:

          a) partiti, movimenti e gruppi politici organizzati nonché loro articolazioni politico-organizzative;

          b) gruppi parlamentari;

          c) membri del Parlamento nazionale;

          d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

          e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;

          f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e), nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera;

          g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

      5. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 3 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati di cui al comma 4, lettera f) del presente articolo, ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori del territorio nazionale.


      6. Le erogazioni di cui al comma 3, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.
      7. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 5 e le attestazioni di cui al comma 6, entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione, sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, ovvero a questa trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono depositate o trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
      8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 5 e 6. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      9. All'allegato B alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
      «5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della loro provenienza».

      10. Nella sezione del sito internet di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato denominata «Trasparenza» sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 3, anche nella forma di cui al comma 5, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 6. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
      11. Entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione nei siti internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.
      12. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 11, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000. Ai partiti, movimenti e

gruppi politici organizzati che abbiano pubblicato nei rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 7, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla differenza tra l'importo pubblicato nei siti internet e quello risultante alla Commissione.
      13. Chiunque non adempie agli obblighi di cui al comma 3, anche nella forma prevista dai commi 5 e 6, e di cui al comma 7 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
      14. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui ai commi 1, 10, 11 e 12 del presente articolo, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.
      15. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai princìpi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
Art. 7.
(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).

      1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento,

anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti utilizzatori.
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di revisione dei bilanci).

      1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero» sono soppresse, le parole: «alla Camera medesima» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati» e le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.

Art. 9.
(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci).

      1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e applica una san

    zione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;

          b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;

          c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione»;

          d) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione».

Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) i commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

          b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441;

          c) l'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

          d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

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