Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3816 |
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce annualmente i princìpi relativi alle politiche in materia di rischi finanziari per la gestione del debito pubblico, al fine di verificare i livelli di copertura e di inserire nei documenti programmatici la valutazione degli effetti che gli strumenti finanziari derivati avranno sulla spesa pubblica futura. I princìpi stabiliti ai sensi del primo periodo sono comunicati riservatamente all'Ufficio parlamentare di bilancio per i fini di cui al comma 2.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette riservatamente, per ogni semestre, all'Ufficio parlamentare di bilancio i dati dettagliati concernenti i tipi di contratti relativi a strumenti finanziari derivati stipulati dal Ministero nell'ambito della gestione del debito pubblico.
3. L'Ufficio parlamentare di bilancio valuta la congruità dei contratti di cui al comma 2 rispetto ai princìpi in materia di rischi finanziari stabiliti ai sensi del comma 1 nonché all'utilizzazione dei contratti medesimi in relazione al costo del debito e al valore atteso dei flussi che il Ministero si attende di ricevere o consegnare come mark to market degli strumenti finanziari derivati, sulla base dell'analisi probabilistica del rischio atteso. A questo fine, per le valutazioni di natura tecnico-quantitativa, l'Ufficio parlamentare di bilancio si avvale della collaborazione dell'Ufficio analisi quantitativa e innovazione finanziaria della Commissione nazionale per le società e la borsa.
4. L'Ufficio parlamentare di bilancio, sulla base delle valutazioni giuridiche e tecnico-quantitative espresse a seguito dell'esame ai sensi del comma 3, riferisce alle Camere entro trenta giorni dalla ricezione
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le informazioni relative agli effetti attesi, per il medesimo periodo, dall'esecuzione dei contratti su strumenti finanziari derivati, stipulati per la gestione del debito dello Stato».