Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3842


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RAMPI, ARLOTTI, ASCANI, BLAŽINA, BONACCORSI, CAROCCI, COMINELLI, D'OTTAVIO, GRIBAUDO, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, GIUDITTA PINI, RACITI, SGAMBATO, TENTORI
Delega al Governo per la disciplina delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo
Presentata il 18 maggio 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — A gennaio 2016 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha pubblicato i dati dell'annuario per l'anno 2015 e, con riferimento all'industria culturale, sono emersi dati sconfortanti: 1 italiano su 2 non va al cinema; 3 su 4 non vanno a teatro; 2 su 3 non frequentano mostre e musei; 9 su 10 non sanno cos'è un concerto di musica classica.
      Un altro dato è da sottolineare: il 78,8 per cento degli italiani non ha assistito a un concerto nel corso dell'anno. Analizzando i dati nello specifico, tra quanti mostrano interesse per i concerti, il 35 per cento ha un'età compresa tra 19 e 40 anni; quasi l'80 per cento assiste al massimo tre volte all'anno ad un concerto; solo una piccola parte vi si reca sette volte o più; il 9,9 per cento assiste a concerti di musica classica e solo il 7,4 per cento ad altri tipi di concerto. Purtroppo l'Italia rimane il fanalino di coda tra i Paesi sviluppati nella fruizione della cultura intesa in senso ampio. Il Governo è già intervenuto in materia: con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) si è deciso di provare a colmare questa lacuna con la cosiddetta card giovani (articolo 1, comma 979): un bonus di 500 euro per i giovani che compiono diciotto anni di età nel 2016 che potranno usarla per andare al cinema, concerti, mostre o musei ovvero per acquistare libri.
      Accanto a questo intervento deciso dal lato della «domanda», il Governo è intervenuto con una legge di sistema sul cinema e sull'Audiovisivo e con il progetto La Buona Scuola.
      Adesso occorre intervenire nel settore della musica popolare contemporanea e dare finalmente a questo comparto una legge attesa da tempo.
      Stando ai numeri di Assomusica, basati sulle vendite dei rivenditori on line riconosciuti dal Ministero dell'economia e delle finanze, ogni anno si registrano quasi 7 milioni di ingressi per complessivi 260 milioni di euro. Infatti, è proprio grazie agli spettacoli di musica popolare contemporanea, notoriamente frequentati da un pubblico prevalentemente giovanile, che un sempre più crescente numero di persone si avvicina a quest'arte, che è ormai diventata la colonna sonora del nostro Paese. Anche il settore della musica registrata, dopo anni di gravissima crisi, è tornato a crescere e ha chiuso il 2015, con un incremento del 21 per cento secondo i dati raccolti da Deloitte per la federazione industria musicale italiana (FIMI) (fatturato di 148 milioni di euro al sell in). L'innovazione nel settore discografico in Italia è in particolare guidata oggi dallo streaming, con servizi come TIMmusic, Spotify, Apple Music, Google Play e Deezer, che trascinano i servizi in abbonamento, soprattutto premium, con un 63 per cento (e che rappresentano il 45 per cento del digitale).
      Una legge per il settore non è più rinviabile poiché la sua disciplina è ancora basata su alcune norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e ciò non permette un'organica regolamentazione del settore. Soprattutto, l'Italia ha un patrimonio e una tradizione nel settore della musica assolutamente straordinari, che trovano ispirazione nell'industria discografica, musicale e digitale e nella musica popolare dal vivo in tutte le sue forme.
      La delega contenuta nella presente proposta di legge mira a favorire l'adozione di una legge che garantisca la musica popolare e razionalizzi tutte le norme in materia di organizzazione e gestione dello spettacolo dal vivo.
      La presente proposta di legge si prefigge di dare agli artisti, agli operatori e alle associazioni tutti gli strumenti normativi per generare creatività e ricchezza: dal tax credit per gli investimenti, alla semplificazione dei processi amministrativi, ai finanziamenti agevolati per ammodernare le attrezzature, al riconoscimento della musica quale leva culturale fondamentale per il Paese.
      La proposta di legge consta di due articoli e prevede una copertura finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la disciplina delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del settore delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, tenuto conto della sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riassetto della disciplina delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo valorizzandole quali:

              1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese

              2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;

              3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiane e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

          b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica contemporanea popolare dal vivo quale impresa culturale alla quale è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia;

          c) istituzione di un Fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse sono destinate a:

              1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la

diffusione della musica contemporanea popolare dal vivo risultano inadeguati;

              2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione della musica contemporanea popolare dal vivo;

              3) la promozione e il sostegno di nuovi autori e artisti della musica contemporanea popolare dal vivo nonché la realizzazione degli spettacoli da essi prodotti;

              4) il finanziamento di spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo e attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

          d) revisione della normativa fiscale relativa alla musica contemporanea popolare dal vivo, prevedendo in particolare, l'applicazione di un'unica aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le disparità tributarie previste dalla normativa vigente;

          e) semplificazione dell’iter procedurale e normativo sulla sicurezza degli spettacoli;

          f) sviluppo della produzione di spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo prevedendo un regime agevolato e, in particolare, la concessione di agevolazioni ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

          g) previsione di un sistema di favore per gli enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo;

          h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali contemporanee popolari dal vivo, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;

          i) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

          l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo della musica contemporanea popolare dal vivo;

          m) stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, o videografiche, ovvero di concerti di musica contemporanea popolare dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo

entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
      4. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le procedure di cui al comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione dei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo».
      2. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 1. Il complessivo livello di finanziamento dell'intervento è pari a 50 milioni di euro annui. Al finanziamento del citato Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser