Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1855


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIBAUDO, CULOTTA, MOSCATT, VENTRICELLI
Disposizioni per la stabilizzazione di personale in servizio presso scuole statali in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Presentata il 27 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il passaggio allo Stato del personale dipendente dagli enti locali, che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgeva attività di carattere amministrativo, tecnico o ausiliario (ATA) nelle scuole.
      Oltre a tale personale sono transitati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) anche i lavoratori utilizzati dagli stessi enti locali per lavori socialmente utili (LSU) nelle scuole in compiti di carattere amministrativo e tecnico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Cococo).
      Ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – relativo alle attività avviate per la stabilizzazione occupazionale di tutti i soggetti impegnati in progetti di LSU presso le scuole – il MIUR ha assunto l'obbligo di prorogarne annualmente i relativi rapporti, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche iniziali fino alla stabilizzazione.
      A seguito di ciò, il personale interessato, pari attualmente a circa 928 unità, si trova con il medesimo trattamento economico iniziale, ancora in posizione di Cococo, in regime di proroga e con un servizio ininterrotto prestato nella scuola da oltre dieci anni, risalendo i rispettivi contratti almeno alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.
      Per compensare la relativa spesa – pari a circa 19 milioni di euro annui – negli istituti dove tale personale presta servizio è congelato il 50 per cento del corrispondente organico.
      Ciò premesso – tenuto conto dell'esiguo numero degli interessati e considerato che l'onere finanziario collegato alla loro stabilizzazione sarà ammortizzato dalla corrispondente riduzione delle risorse complessivamente assegnate annualmente per far fronte a tutti i servizi prestati nelle scuole dall'intero personale occupato in LSU di cui esso fa parte – la proposta di legge ribadisce la proroga delle relative attività ai fini della loro definitiva stabilizzazione.
      Inoltre, alla stabilizzazione non conseguirà alcun incremento di organico, atteso che la stessa sarà effettuata solo sui posti già accantonati per tali finalità.
      Essa, infatti – attuata per il fine prioritario di assicurare la prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico nelle scuole coinvolte, con la stabile e definitiva regolamentazione della posizione giuridica del personale in esse operante – ponendosi come consolidamento di situazioni in atto è prevista su posto part time, atteso che l'attuale congelamento del 50 per cento del corrispondente organico in presenza di lavoratori Cococo già comporta che ciascuno di essi pesi sulla metà di un posto.
      Inoltre, una volta disposta, implicherà il rientro di tale posto negli ordinari canali gestionali, con sicuro beneficio per l'amministrazione e senza ulteriori oneri a carico dell'Erario rispetto a quelli già sostenuti annualmente per i relativi compensi (con ciò anche scongiurando prossimi contenziosi, preannunziati nelle numerose diffide già presentate al riguardo dagli interessati).
      Infine – decongestionandone l'affollamento – l'iniziativa si pone in linea con l'opportunità, condivisa anche dagli altri dicasteri interessati, del progressivo svuotamento dell'intero bacino di lavoratori occupati in LSU, del quale anche il personale in oggetto costituisce parte integrante.
      Il numero dei lavoratori con Cococo, quindi, pari a circa 928 unità, come rilevato ed emerso dalla rilevazione effettuata a cura della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR (trasmessa con nota 9967 del 14 ottobre 2010 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali).
      Si tratta di soggetti per i quali valgono entrambe le seguenti condizioni:

          1) alla data del 25 maggio 1999, a seguito di Cococo stipulati con gli enti locali, erano già impegnati in progetti di LSU presso le istituzioni scolastiche statali per attività riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico;

          2) dalla medesima data del 25 maggio 1999 e fino a quella di entrata in vigore della legge sono stati impiegati ininterrottamente presso le istituzioni scolastiche statali con Cococo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 (subentro dello Stato agli enti locali per le ATA), nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001.

      Ciò premesso, il costo complessivo della stabilizzazione full time al lordo per ogni dipendente, per singolo esercizio finanziario, è pari a 928 x 19.945,36 euro (retribuzione annuale, calcolata su tredici mensilità, di un assistente amministrativo con anzianità da 9 a 14 anni) 928 x 774 euro (importo del compenso accessorio individuale calcolato su 12 mensilità) = 18.509.294,08 euro 718.272 euro = 19.227.566,08 euro. Il costo complessivo al lordo per lo Stato è quindi pari a 19.227.566,08 euro x 1,3838 = 26.607.105,94 euro.
      Poiché, però, la stabilizzazione è prevista part time al 50 per cento dell'orario di lavoro, a fronte dell'attuale rapporto di 2 lavoratori occupati in LSU per ogni posto in organico accantonato dalla singola istituzione scolastica, il costo complessivo della stabilizzazione, in base alla normativa, è pari a 26.607.105,94 euro: 2 e, cioè, a 13.303.552,97 euro.
      Ovviamente, a stabilizzazione avvenuta il corrispondente numero complessivo di posti congelati viene disaccantonato in ragione dei singoli, corrispondenti disaccantonamenti effettuati in ciascuna istituzione scolastica nella quale è attualmente impegnato il personale.


      Agli oneri derivanti, pari a 13.303.552,97 euro a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, si fa fronte mediante una corrispondente e stabile riduzione dello stanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, pertanto, senza nuovi oneri a carico dell'Erario.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell'offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge è impegnato senza soluzione di continuità in tali compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta servizio, su posto part time al 50 per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata.
      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti le modalità e i termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano a essere prorogati.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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