Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3867 |
1. Introduzione. Il negoziato per la creazione di un brevetto dell'Unione europea.
L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, di seguito denominato «Accordo», è uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo è parte di un regime armonizzato di tutela ambizioso, solido e credibile, che non è un mero comune denominatore dei sistemi degli Stati membri. Con il disegno di legge che si propone s'intende consentire all'Italia
di partecipare pienamente a tale sistema.2. La posizione italiana.
L'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE.
Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva e il 13
3. Princìpi ispiratori dell'iniziativa normativa: le motivazioni dell'intervento normativo, le finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.
Le motivazioni del disegno di legge di ratifica s'inquadrano in quelle più generali del negoziato per la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario, che sono riassunte nel preambolo dell'Accordo: estendere la portata del mercato unico, rafforzare il processo di integrazione europea e, rendendola uniforme in seno all'UE, migliorare il livello generale della tutela brevettuale e stimolare così l'innovazione.
La protezione brevettuale è assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. In primo luogo, la protezione nazionale e gli accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi (la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, che offre un diritto di priorità, e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che consente di presentare un'unica domanda internazionale valida per più Paesi e di ottenere un solo esame del contenuto innovativo del brevetto), ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. A livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, sovranazionale ma limitato: pur fornendo un certo grado di uniformità (nelle condizioni di concessione, nei motivi di
invalidazione e in una limitata misura nella disciplina della protezione), si limita a offrire la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. In sostanza, offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, ma non si estende oltre: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.
Il fine principale del pacchetto brevettuale costituito dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo consiste nel creare un sistema completo di protezione sovranazionale, dando efficacia giuridica unitaria in seno all'UE al brevetto europeo rilasciato ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973 e istituendo
4. Contenuti del disegno di legge di ratifica.
Il disegno di legge di ratifica consente all'Italia di partecipare pienamente al sistema di protezione brevettuale unitaria descritto, rendendo esecutivo in Italia l'Accordo istitutivo di un tribunale internazionale specializzato e con un'ampia competenza esclusiva sui brevetti rilasciati dall'UEB, abbiano o no essi l'effetto unitario, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012.
Nel dettaglio, con i primi due articoli del disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore.
Gli articoli 3 e 4 recano norme di adattamento di alcune disposizioni dell'Accordo, delle quali è necessario un recepimento espresso per evitare dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra i titolari di brevetti nazionali ed europei (con o senza effetto unitario).
Il primo introduce nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia d'impresa, una disposizione che esclude dalla cognizione delle sezioni le azioni cautelari e di merito che l'Accordo (in particolare, gli articoli 3 e 32) riserva alla competenza esclusiva del tribunale. La citata disposizione fa salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 83 dell'Accordo per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali.
L'articolo 4 inserisce nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito denominato «codice», disposizioni (i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) che disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme sostanziali dell'Accordo (in particolare, l'articolo 26). Nell'ordinamento italiano, tale diritto è, al momento, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Corte di cassazione, sezioni riunite 1 novembre 1994, n. 9410, e Corte di cassazione 12 giugno 1996, n. 5406), dall'articolo 124, comma 4, del codice, per la quale costituisce l'implicito presupposto delle disposizioni in materia di sanzioni per la contraffazione, che possono riguardare non solo i prodotti contraffatti,
ma anche i «mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato». La previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento
5. Contenuto dell'Accordo.
L'Accordo si compone di:
i) un preambolo;
ii) ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti:
parte I: disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35);
parte II: disposizioni finanziarie (articoli 36-39);
parte III: organizzazione e disposizioni procedurali (articoli 40-82);
parte IV: disposizioni transitorie (articolo 83);
parte V: disposizioni finali (articoli 84-89);
iii) l'allegato I, contenente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti;
iv) l'allegato II, contenente i criteri di distribuzione del contenzioso tra le tre articolazioni della divisione centrale del tribunale (sede centrale di Parigi, sezioni di Londra e di Monaco di Baviera).
i) Il preambolo.
Sono richiamati il mercato unico dell'UE, la frammentazione del mercato europeo dei brevetti e la possibilità offerta dal regolamento (UE) n. 1257/2012 di richiedere che ai brevetti rilasciati dall'UEB sia conferito un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata (considerando dal primo al quarto). Sono quindi menzionati gli obiettivi perseguiti con l'Accordo dagli Stati membri dell'UE contraenti: una migliore esecuzione dei brevetti e il rafforzamento della certezza del diritto grazie
all'istituzione di un tribunale capace di garantire decisioni rapide e di elevata qualità (quinto e sesto considerando). Sono poi specificate le relazioni tra il tribunale e l'ordinamento dell'UE, al fine di garantire la primazia del diritto dell'UE, e di rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia dell'UE al progetto di accordo citato, sottopostole nel luglio 2009 (considerando dal settimo al tredicesimo; sulla sostanza delle critiche, vedi infra). Infine, si puntualizza che l'Accordo è aperto all'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE, compresi quelli che non partecipano alla cooperazione rafforzata (nel qual caso il tribunale sarebbe competente per i brevetti rilasciati dall'UEB e validi nella propria giurisdizione), e richiama il termine previsto di entrata in vigore (considerando quattordicesimo e quindicesimo).ii) L'articolato.
La parte I – «Disposizioni generali ed istituzionali» si compone di trentacinque articoli suddivisi in sette capi.
Il capo I – «Disposizioni generali» (articoli 1-5) stabilisce, all'articolo 1, la natura del tribunale, qualificandolo come tribunale comune agli Stati membri e per questo motivo soggetto agli obblighi derivanti dai trattati, in particolare all'obbligo di leale cooperazione con la Corte di giustizia dell'UE. Si tratta di un elemento centrale delle modifiche apportate al progetto di accordo del 2009 per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia (vedi infra). Specifica quindi, all'articolo 2, il significato dei termini usati nell'Accordo. In particolare, il «brevetto europeo» è il brevetto concesso a norma delle disposizioni della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 1973 e il «brevetto europeo con effetto unitario» è un brevetto concesso a norma delle disposizioni di tale Convenzione, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del
regolamento (UE) n. 1257/2012. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo: il brevetto europeo con effetto unitario; il certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 o del regolamento (CE) n. 1610/1996 per un prodotto non coperto da brevetto; un brevetto europeo senza effetto unitario (salvo il periodo transitorio previsto dall'articolo 83). L'articolo 4 stabilisce che il tribunale ha personalità giuridica ed è rappresentato dal presidente della corte d'appello. L'articolo 5 disciplina la responsabilità del tribunale e individua l'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale.
Il capo II – «Disposizioni istituzionali» (articoli 6-14) disciplina la struttura del tribunale (articolo 6), che si compone di un tribunale di primo grado (articolo 7), di una corte d'appello (articolo 9), di una cancelleria (articolo 10) e di tre comitati (amministrativo, di bilancio e consultivo, articoli 11-14), competenti per gli aspetti del funzionamento del tribunale non connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco (la divisione del lavoro è specificata nell'allegato II), e divisioni locali istituite su richiesta degli Stati membri contraenti, che possono avere anche competenza nel territorio di altri Stati membri contraenti (diventando così divisioni regionali); i collegi hanno necessariamente una composizione multinazionale, secondo i criteri stabiliti all'articolo 8. La corte d'appello
ha sede a Lussemburgo (l'articolo 9 disciplina la formazione dei suoi collegi) e presso la sua sede è istituita una cancelleria, con sezioni in tutte le divisioni del tribunale di primo grado.
Il capo III – «Giudici del tribunale» (articoli 15-19) specifica che i giudici del tribunale sono divisi in due categorie (quelli qualificati sotto il profilo giuridico e quelli qualificati sotto il profilo tecnico, articolo 15), stabilisce la procedura di nomina (articolo 16) e specifica i princìpi di indipendenza e di imparzialità cui sono tenuti (articolo 17). L'articolo 18 stabilisce che i giudici del tribunale di primo grado costituiscono tutti insieme un corpo, indipendentemente
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C. 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno
2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.