Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3869 |
1. La destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è stabilita esclusivamente sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, attribuendo la quota corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti alla gestione dello Stato, che la impiega per il finanziamento di iniziative aventi finalità sociali.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dalle leggi di approvazione di intese, stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, le quali prevedano tale istituto.
1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è soppresso.
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è abrogato.
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, è soppresso.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è abrogato.
5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, è soppresso.
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, è soppresso.
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 marzo 2012, n. 34, è abrogato.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione. Esse si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della loro entrata in vigore.
2. Entro il termine indicato al comma 1, il Governo promuove negoziati con le competenti autorità della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno stipulato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione per la revisione degli accordi e delle intese che prevedono la partecipazione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.
3. Le modificazioni degli istituti relativi al finanziamento di attività religiose e caritative della Chiesa cattolica e del sostentamento del clero, anche mediante la destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata nello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge costituzionale, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
4. Le modificazioni degli istituti relativi al finanziamento di attività religiose e caritative delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e del sostentamento dei ministri di culto, anche mediante la destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone