Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3852 |
1. Ai fini di cui alla presente legge sono definite microplastiche le particelle plastiche di misura uguale o inferiore a 5 millimetri.
1. Dal 1° gennaio 2019 è vietato produrre e mettere in commercio prodotti cosmetici contenenti microplastiche.
1. Il trasgressore del divieto di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100.000 euro a 500.000 euro e, in caso di recidiva, con la reclusione non inferiore a tre anni e con la sospensione dell'attività produttiva non inferiore a dodici mesi.