Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3820 |
1. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, a supporto delle reti di scuole nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una rete educativa nazionale e sono costituite, presso ogni regione, articolazioni territoriali della stessa rete, denominate nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per i NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e con gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I NDA hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
2. La presente legge reca altresì norme in materia di ampliamento delle metodologie e delle pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa e introduce, in quanto essenziali nell’iter scolastico formativo, i progetti di scuola aperta e di scuola diffusa per gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, a integrazione di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indice con proprio decreto una selezione ad evidenza pubblica, per titoli, da svolgere secondo i criteri e le modalità indicati al comma 4, atta a comporre la rete educativa nazionale in tutte le sue articolazioni territoriali. Ai fini dello svolgimento della procedura di selezione è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016.a) studia, sperimenta e produce formule, metodologie e strumenti didattico-educativi volti all'applicazione dei più moderni risultati nel campo della ricerca di settore;
b) redige un rapporto biennale, da inviare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle Commissioni parlamentari competenti e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, contenente una pluralità di programmi di didattica innovativa e di offerte metodologiche e formative da promuovere negli spazi di autonomia; i NDA hanno il compito di supportare la redazione di progetti, compresi quelli di scuola aperta e di scuola diffusa, nonché di monitorare i processi di inserimento di tali progetti nei piani dell'offerta formativa per gli anni successivi in reti di scuole di ogni ordine e grado presenti nella regione di afferenza;
c) forma i docenti sulle principali tecniche applicate di didattica avanzata disponibili nel panorama scientifico contemporaneo mediante affiancamento all'attività didattica da svolgere negli spazi ove tali attività sono realizzate;
d) fornisce gli strumenti necessari affinché ciascun docente, terminato il percorso di formazione pratica, possa proporre attività qualitativamente valide per gli studenti, con particolare attenzione alle tematiche peculiari di ciascun territorio sede degli istituti scolastici;
e) accerta l'effettiva esecuzione delle attività di cui al presente comma e ne verifica la validità didattico-educativa in
favore degli studenti attraverso appositi protocolli di valutazione. 3. I NDA sono composti, in proporzione al numero degli istituti scolastici presenti in ciascuna regione, da un minimo di dieci a un massimo di trenta componenti con mandato di durata quinquennale per un numero complessivo nazionale non superiore a trecento componenti.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta una selezione pubblica per la composizione degli NDA regionali ed è nominata una commissione, composta da tre esperti in materia di didattica applicata, a cui sono affidate la valutazione dei candidati e la predisposizione della graduatoria. In caso di parità, è nominato il candidato con inferiore anzianità anagrafica.
5. La commissione di cui al comma 4 seleziona i componenti degli NDA: per il 70 per cento tra i candidati appartenenti al personale docente, anche assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché tra educatori, pedagogisti, psicologi e altre figure professionali che vantino un'esperienza qualificata su progetti scolastici e di didattica alternativa, anche con riferimento alle principali metodologie didattiche; per il 30 per cento tra professori e ricercatori universitari e docenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, valutati sulla base delle pubblicazioni scientifiche prodotte su argomenti di pedagogia, psicologia, sociologia, educazione e formazione a carattere pratico-applicativo e innovazione tecnologica. Ciascun NDA è comunque composto, in misura non inferiore al 5 per cento, da personale con esperienza certificata in interventi per il recupero
del disagio scolastico.
6. I dipendenti pubblici componenti di ciascun NDA hanno diritto all'esonero, anche parziale, dal servizio.
7. Ciascun NDA elegge al proprio interno un presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Ciascun presidente è membro di diritto del coordinamento nazionale
a) predispone protocolli di valutazione per i progetti di scuola aperta, diffusa e innovativa svolti negli istituti scolastici;
b) pubblica le linee guida generali da seguire per ciascun docente e per ciascun istituto scolastico nelle fasi di proposta, di inserimento nel piano dell'offerta formativa e di svolgimento delle iniziative di scuola aperta, diffusa e innovativa;
c) controlla e monitora il lavoro svolto dalle scuole anche attraverso rilevamenti ispettivi;
d) raccoglie le buone prassi e i modelli sperimentati nei territori e favorisce scambi formativi e culturali tra docenti e formatori nell'interesse dei territori più svantaggiati.
8. Tutti gli atti ufficiali prodotti dalla rete educativa nazionale degli NDA, nonché dal coordinamento nazionale degli NDA sono resi accessibili tramite pubblicazione on line da effettuare entro sette giorni dalla data di emanazione in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, ogni NDA pubblica nella citata sezione il cronoprogramma delle proprie attività per l'anno successivo con l'impegno di ogni suo componente.
9. L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso e le sue attribuzioni sono esercitate dalla rete educativa nazionale degli NDA.
1. Allo scopo di favorire la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete
nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e conforme ai risultati delle ultime ricerche nel campo, nonché il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le regioni e gli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare e interdisciplinare:a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e in orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
b) progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgere in altre sedi e in appositi spazi digitali.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un fondo denominato «Scuole aperte e diffuse», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinato al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al presente comma sono assegnate a ciascuna regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti
1. I progetti di scuola aperta si svolgono all'interno delle strutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di pausa dalla didattica e sono rivolte a studenti, genitori e all'intera comunità. Al fine di promuovere la massima partecipazione democratica alle iniziative didattiche integrative, i progetti possono essere proposti da reti di studenti e di genitori agli organi collegiali, ai sensi del comma 2, e possono coinvolgere le associazioni, i comitati, le aziende, gli enti locali e qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, presente sul territorio la cui opera possa contribuire al raggiungimento degli scopi generali e particolari di ciascun progetto mediante le procedure definite dal presente articolo.
2. I progetti di scuola aperta, ognuno dei quali proposto da un minimo di 10 studenti o 10 di genitori, sono sottoposti, entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico, a consultazione diretta e votati, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del
1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi come ricerca e realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche, degli ordinamenti e delle strutture esistenti. I progetti di scuola diffusa sono finalizzati all'ampliamento della didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.
2. In accordo con gli enti locali per la stipulazione di apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale, gli istituti scolastici, su deliberazione del collegio dei
1. Al fine di favorire la qualità della proposta didattica e organizzativa della scuola, gli istituti scolastici possono deliberare piani dell'offerta formativa in cui prevedano la possibilità di sperimentare progetti educativi trasformativi e innovativi, con la collaborazione, la supervisione e il supporto dei NDA, attraverso:
a) l'adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o di allungare i moduli per favorire un'organizzazione curricolare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni e promuova le capacità dei docenti;
b) l'adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio della classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti;
c) l'adozione di progetti multisensoriali e multimodali attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli didattici in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali attraverso il quale sviluppare l'attività didattica;
d) lo sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili on line gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.2. I docenti assegnati sui posti per il potenziamento, facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare le disposizioni vigenti in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250.000 euro per l'anno 2016 per la selezione concorsuale di cui all'articolo 2, comma 1, in 300.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, in 2.400.000 euro per l'anno 2016 e in 7.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 per le supplenze necessarie per i componenti dei NDA di cui all'articolo 2, comma 7, si provvede tramite le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Il comma 68 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».