Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3883 |
1. La presente legge, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica, reca disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici frequentati dai minori, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi e di prevenire, a lungo termine, l'insorgenza delle malattie acute e di quelle cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
2. Lo Stato e le regioni promuovono sane scelte alimentari nei bambini e negli adolescenti sostenendo l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici e mediante distributori automatici, in applicazione del Piano nazionale integrato 2015-2018 del Ministero della salute e dei relativi piani regionali, di seguito denominati «piano nazionale e piani regionali».
1. È vietata la somministrazione, mediante distributori automatici situati negli istituti scolastici e in altri luoghi pubblici abitualmente frequentati da minori, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati utilizzati come additivi, di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di altre sostanze, individuate ai sensi del comma 2.
2. È istituito un Tavolo interdisciplinare, con la finalità di aggiornare l'elenco delle
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dello sviluppo economico, individua azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.