Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3883


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
D'OTTAVIO, FIORIO, MONGIELLO, ARLOTTI, BRAGA, CASATI, DALLAI, DE MENECH, ERMINI, FABBRI, GASPARINI, IORI, LA MARCA, MAGORNO, MARANTELLI, MARCHI, MASSA, MINNUCCI, MIOTTO, PATRIARCA, ROMANINI, SCUVERA, SGAMBATO, ZANIN
Disposizioni per garantire l'adeguatezza dell'apporto nutrizionale degli alimenti e delle bevande somministrati mediante distributori automatici situati in luoghi pubblici frequentati da minori
Presentata l'8 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Sempre maggiore da parte dei cittadini è l'attenzione al tema dei rischi alimentari in cui possono incorrere i minori, con particolare riferimento alle situazioni in cui la distribuzione di alimenti «a rischio» avvenga con l'ausilio di dispositivi automatici.
      Considerata l'ampia diffusione di questi apparecchi in tutto il territorio nazionale e nelle scuole in particolare, soprattutto quelle che non dispongono di servizi di mense e di bar, si ritiene utile un'iniziativa legislativa volta ad affrontare questa criticità.
      Un'alimentazione sana ed equilibrata costituisce un'importante premessa per una perfetta crescita e un adeguato sviluppo di bambini e adolescenti: per queste ragioni è fondamentale intervenire fin dall'infanzia per supportare e indirizzare adeguatamente il formarsi di un'adeguata coscienza alimentare. Un comportamento alimentare equilibrato e sano, la pratica regolare di attività fisica e l'astensione dal fumo rappresentano i principali fattori protettivi per la salute di un giovane rispetto alla prevenzione delle malattie croniche. È noto, inoltre, che modificazioni degli stili di vita, come quelli alimentari, si ottengono più facilmente intervenendo a partire dall'infanzia, con il contributo essenziale della scuola, della famiglia e delle istituzioni attraverso messaggi, proposte ed esempi coerenti. Indicazioni e strategie in tale senso sono state fornite da parte di organismi internazionali (quali l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e sono state recepite nel Piano nazionale integrato 2015-2018 e nei relativi piani regionali.
      La presente proposta di legge si integra con le linee guida già approvate dalle regioni e dalle province autonome in materia di ristorazione scolastica dando forza di legge alle indicazioni in esse contenute. Essa vuole garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici abitualmente frequentati dai minori e in particolare negli istituti scolastici. Ciò al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi, di prevenire il consumo eccessivo di alcune sostanze e di evitare, a lungo termine, l'insorgenza non solo delle malattie acute, ma anche di quelle cronico-degenerative che si sono dimostrate correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
      La proposta di legge è composta da tre articoli.
      L'articolo 1 enuncia le finalità: sostenere l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici mediante distributori automatici e promuovere sane scelte alimentari nei bambini e nei ragazzi, in applicazione del citato Piano nazionale e di quelli regionali.
      L'articolo 2 intende contrastare la somministrazione, mediante distributori automatici collocati nelle scuole frequentati da minori, di alimenti e bevande sconsigliati in quanto contenenti elementi forieri di potenziali danni per la salute. Pertanto integra le norme vigenti in materia di disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo il divieto, oltre a quello già attualmente stabilito per le bevande alcoliche, di somministrazione, mediante distributori automatici situati nei luoghi pubblici maggiormente frequentati dai minori, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto di sostanze quali: acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri semplici aggiunti, sodio, nitriti e nitrati utilizzati come additivi, dolcificanti, teina, caffeina, taurina e similari. È inoltre istituito un apposito Tavolo interdisciplinare, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti e delle regioni, a cui è demandata la definizione degli aspetti tecnici, come i limiti del contenuto per porzione delle sostanze sconsigliate, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari. Il successivo articolo 3 prevede che, nell'ambito del citato Piano nazionale e di quelli regionali, sia dato risalto alle azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica, reca disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici situati nei luoghi pubblici frequentati dai minori, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi e di prevenire, a lungo termine, l'insorgenza delle malattie acute e di quelle cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
      2. Lo Stato e le regioni promuovono sane scelte alimentari nei bambini e negli adolescenti sostenendo l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici e mediante distributori automatici, in applicazione del Piano nazionale integrato 2015-2018 del Ministero della salute e dei relativi piani regionali, di seguito denominati «piano nazionale e piani regionali».

Art. 2.
(Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande).

      1. È vietata la somministrazione, mediante distributori automatici situati negli istituti scolastici e in altri luoghi pubblici abitualmente frequentati da minori, di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, di acidi grassi trans, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti e di nitrati utilizzati come additivi, di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di altre sostanze, individuate ai sensi del comma 2.
      2. È istituito un Tavolo interdisciplinare, con la finalità di aggiornare l'elenco delle

sostanze di cui al comma 1. Il Tavolo, inoltre, stabilisce il limite di presenza delle sostanze considerate a rischio, nonché di ogni altro ingrediente ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari.
      3. Il Tavolo di cui al comma 2 è composto da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti in materia di salute, istruzione e agricoltura.
Art. 3.
(Azioni di sensibilizzazione e di informazione).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dello sviluppo economico, individua azioni di sensibilizzazione, di informazione e di educazione finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.

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