Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3874


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, MATARRELLI, SEGONI, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, PASTORINO
Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di funzioni dei magistrati onorari e altre disposizioni nonché delega al Governo per la riduzione dell'arretrato giudiziario e per assicurare la ragionevole durata dei processi
Presentata il 1° giugno 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede disposizioni per conseguire, a saldi di bilancio invariati, lo smaltimento dell'arretrato giudiziario, mediante un più efficace ed efficiente utilizzo della magistratura onoraria di tribunale che consenta la definizione dei procedimenti pendenti entro i tempi di ragionevole durata indicati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmate a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955.
      A tale fine si prevede una delega al Governo il cui scopo è incentivare con sistemi retributivi premiali l'abbattimento dell'arretrato giudiziario da parte dei giudici onorari di tribunale, secondo un modello già sperimentato con successo nell'ambito della magistratura di pace.
      Tale sistema retributivo dovrebbe peraltro attingere i mezzi di finanziamento da un fondo premiale alimentato dai versamenti delle tasse di registrazione dei provvedimenti giudiziari, anziché dal contributo unificato, in modo da incentivare un circolo virtuoso che favorisca la definizione dei procedimenti pendenti, evitando ulteriori sbarramenti fiscali nella fase di introduzione del giudizio, nella quale già hanno operato significativi incrementi delle imposte dovute al momento dell'iscrizione a ruolo delle cause.
      Occorre notare che la definizione degli oltre 5,6 milioni di cause pendenti nel solo settore civile comporterebbe per l'erario, in caso di una loro rapida definizione, entrate largamente superiori, nella più prudente delle stime, a 940 milioni di euro (calcolo effettuato ponendo a riferimento lo scaglione minimo della vigente tassa di registro, pari a 168 euro), senza considerare le ulteriori imposte di registro riscosse all'esito dei procedimenti penali con costituzione di parte civile, il risparmio delle indennità risarcitorie dovute ai sensi della legge Pinto e, infine, i benefìci macroeconomici nel settore economico in generale grazie allo svincolo dei capitali oggetto di contenzioso.
      A fronte di tali benefìci, giova considerare che l'attuale spesa per la retribuzione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari (ossia le categorie da coinvolgere nella devoluzione di nuove funzioni e nello smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari) ammonta a soli 37 milioni di euro.
      Peraltro, la necessità di una maggiore speditezza della giustizia deve tuttavia coniugarsi con una maggiore certezza delle materie devolute al magistrato onorario e con un più accentuato scambio osmotico tra i magistrati di ruolo e onorari appartenenti a un medesimo ufficio, risultato conseguibile tramite una serie di interventi migliorativi dell'attuale riparto di competenze tra magistrati di ruolo e onorari e il parziale superamento, per converso, del ruolo vicario e meramente eventuale del magistrato onorario, nell'ottica di una funzione di vero e proprio supporto del magistrato onorario al buon andamento delle attività giudiziarie delegate dai capi degli uffici.
      La presente proposta di legge contiene, in una prospettiva sinallagmatica, oltre a misure volte al migliore e più celere andamento della giustizia, anche misure che intendono motivare, tutelare e premiare i magistrati onorari protagonisti del rilancio della funzione giurisdizionale; non si tratta solo delle modifiche dell'attuale inquadramento economico, ma anche di una rivisitazione dei termini di durata degli incarichi conferiti ai predetti professionisti, già da tempo utilizzati in funzioni di supporto alla magistratura di ruolo, con risultati lodevoli che incoraggiano la scelta di devolvere loro, secondo nuovi e più razionali criteri, ulteriori ma definite porzioni di giurisdizione.
      In tale ottica, si estende ai magistrati onorari dei tribunali ordinari, delle procure e degli uffici del giudice di pace la disciplina già applicata ai giudici tributari e ai giudici onorari minorili, ossia la possibilità di rinnovare i propri incarichi temporanei fino all'età di 75 anni.
      Come noto, vari interventi legislativi degli ultimi anni hanno prorogato il mandato temporaneo dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.
      Tali proroghe coinvolgono 5.860 professionisti appartenenti all'ordine giudiziario: 1.920 giudici onorari, 1.687 vice procuratori onorari e 2.253 giudici di pace.
      Le precedenti proroghe, in attesa della complessiva riforma della magistratura onoraria – evocata dalla vigente disciplina legislativa (articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374) – avevano già reiteratamente disposto il differimento degli originari termini di durata degli incarichi onorari, fissati per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori in due trienni (articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e per i giudici di pace in tre quadrienni (articolo 7 della legge n. 374 del 1991).
      Attualmente, pertanto, i predetti magistrati onorari sono, di fatto, stabilmente addetti alle proprie rispettive funzioni in forza di successive proroghe legislative che prescindono da un severo accertamento periodico di professionalità.
      Tale accertamento, infatti, è svolto solo al termine del primo mandato, mentre non è previsto un analogo accertamento di idoneità in occasione delle successive proroghe legislative.
      Per converso, la necessità di soggiacere alle predette proroghe, al fine di vedere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di servizio, costituisce motivo di obiettivo disagio per tali professionisti che amministrano circa il 50 per cento del complessivo contenzioso civile e penale, impegnando una spesa pubblica di appena 142 milioni di euro, rispetto a quella di 1,30 miliardi di euro stanziata per gli 8.276 magistrati di ruolo attualmente in servizio presso uffici giudiziari (in particolare, nel 2011, la spesa per le indennità è stata pari a 105 milioni di euro per i giudici di pace e a 37 milioni di euro per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari).
      Appare, pertanto, opportuna la previsione che tali magistrati onorari possano essere confermati nel proprio incarico, non oltre l'età pensionabile, previo superamento di periodiche valutazioni di idoneità alla prosecuzione delle predette funzioni, come peraltro è già previsto per i magistrati onorari in servizio sia presso i tribunali per i minorenni, sia presso le commissioni tributarie.
      A tale fine, si introduce per le predette categorie di magistrati onorari una più organica e omogenea disciplina regolatrice dei termini, consentendo il proseguimento dell'incarico ai soggetti ritenuti meritevoli di proseguirlo, previo conseguimento, prima di ogni rinnovo, della valutazione di idoneità ad opera del Consiglio superiore della magistratura, valutazione sino ad oggi prevista unicamente al termine del primo mandato.
      In attesa che sia varata una pianta organica della magistratura onoraria in servizio presso i tribunali e le procure della Repubblica, peraltro, è fissato un limite alle nuove nomine dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, al fine di impedirne la lievitazione al di sopra dell'attuale consistenza numerica effettiva.
      Per i giudici di pace, già dotati di una pianta organica la cui consistenza attuale, tuttavia, risulta di 4.700 posti, a fronte di un numero di posti effettivamente coperti inferiore a 2.400 unità, si è previsto un ridimensionamento a 3.200 posti in organico, in coerenza con quanto prefigurato dal Consiglio dei ministri nei recenti provvedimenti sulla ridefinizione della pianta organica e delle sedi del giudici di pace.
      Infine, apposite disposizioni transitorie regolano i termini delle nuove valutazioni quadriennali di idoneità al proseguimento delle funzioni giudiziarie dei magistrati onorari, fissandone la decorrenza dal quarto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misure di razionalizzazione del riparto delle competenze attribuite ai magistrati di ruolo e ai magistrati onorari in funzione del contenimento dell'arretrato giudiziario, della ragionevole durata dei processi e della tutela degli interessi anche economici delle parti processuali).

      1. L'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

          «Art. 43-bis. – (Funzioni dei giudici ordinari e onorari addetti al tribunale ordinario) – 1. I giudici di ruolo e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione, secondo criteri obiettivi e predeterminati, da adottare ai sensi degli articoli 7 e 7-bis, che privilegino l'assegnazione di materie connotate da maggiore complessità o dalla particolare rilevanza degli interessi coinvolti, anche economici o imprenditoriali, ai magistrati di ruolo e che tengano conto delle specifiche attitudini, professionalità, specializzazioni ed esperienze maturate, anche precedentemente all'assunzione dell'incarico, dai giudici onorari addetti all'ufficio o alla sezione.

          2. Nel caso di giudici impediti o assenti è seguito il criterio organizzativo di ricorrere prioritariamente ai giudici onorari di tribunale per la loro sostituzione nelle udienze.

          3. Nell'assegnazione prevista dal comma 1, è seguito il criterio organizzativo di non affidare ai giudici onorari:

          a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

          b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.

          4. I giudici onorari possono essere assegnati anche alla trattazione di affari e di procedimenti diversi da quelli generalmente esclusi in base ai criteri organizzativi di cui al precedente comma nei seguenti casi:

          a) qualora siano incaricati della sollecita definizione di processi con riferimento ai quali è stata violata o rischia di essere violata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione;

          b) qualora siano designati in sostituzione di un giudice impedito o assente;

          c) qualora siano designati nella composizione dei collegi del tribunale ordinario in sostituzione di un giudice singolo impedito o assente».

      2. All'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I vice procuratori con almeno otto anni di servizio, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, possono essere delegati, anche congiuntamente a magistrati di ruolo dell'ufficio o nell'ambito di gruppi di lavoro coordinati da magistrati di ruolo, per le udienze collegiali avanti al tribunale e alla corte d'assise, per la trattazione delle indagini preliminari o per l'emanazione di singoli atti e provvedimenti relativamente a procedimenti individuati singolarmente o sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità o della specificità della materia, delle attitudini specifiche del singolo magistrato onorario, della data di iscrizione

dei procedimenti, dei carichi di lavoro interni all'ufficio e, nella materia penale, del titolo di reato».
Art. 2.
(Delega al Governo per la predisposizione di misure premiali in favore dei magistrati onorari impegnati nel contrasto della formazione dell'arretrato giudiziario e di supporto alla ragionevole durata dei processi).

      1. Il Governo, al fine di incentivare il contenimento e la riduzione dell'arretrato giudiziario e la riduzione della durata dei processi civili e penali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino la riforma del trattamento economico, anche previdenziale, dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai giudici onorari di tribunale e dai giudici di pace sia versata su un autonomo capitolo di entrata;

          b) prevedere che una quota parte dell'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai magistrati onorari sia destinata a un fondo di produttività, dal quale attingere le disponibilità necessarie per finanziare indennità di risultato proporzionate al numero dei procedimenti definiti da ciascun magistrato onorario nell'anno precedente;

          c) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste dall'articolo 4 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, siano riconosciute ai giudici onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione dei processi civili o penali con sentenza o, qualora questa non sia prevista, con altro provvedimento giudiziario

che definisca il procedimento o un suo grado di giudizio;

          d) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste dall'articolo 4 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, siano riconosciute ai vice procuratori onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione delle indagini preliminari con provvedimenti che comportino l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione o in caso di emanazione di provvedimenti delegati individuati specificamente;

          e) prevedere la possibilità di cumulo dei redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace con quelli percepiti nell'ambito di un'altra attività lavorativa eventualmente consentita, anche ai fini della continuità professionale, contributiva e previdenziale;

          f) prevedere forme di contribuzione previdenziale anche integrative e volontarie e la possibilità che i contributi previdenziali relativi ai redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace possano essere versati agli enti previdenziali, anche privati, o alle casse previdenziali presso cui sono iscritti nell'ambito di un'altra attività lavorativa di cui sia consentito il contemporaneo svolgimento;

          g) prevedere che, nei casi nei quali sia prevista l'incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni onorarie e la permanenza in albi professionali o presso ruoli di pubbliche amministrazioni, l'attività prestata dal magistrato onorario sia riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio e sia garantito, al termine delle funzioni onorarie, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale o al reinserimento nei ruoli, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato;

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono adottati anche in mancanza del parere.
      4. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è corrisposta ai giudici onorari di tribunale, in aggiunta alle indennità previste all'articolo 4 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, un'indennità di 50 euro per ogni procedimento civile o penale definito o cancellato dal ruolo.
Art. 3.
(Istituzione della pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari e sua consistenza).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, entro il limite, aumentabile fino al 10 per cento, della consistenza numerica indicata al comma 2. I magistrati onorari che perdono il posto, da individuare, in ciascun tribunale ordinario e in ciascuna procura della Repubblica, nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica del tribunale ordinario o della procura della Repubblica di appartenenza, presso la sede di assegnazione fino al riassorbimento nella pianta organica su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione ovvero, tramite le ordinarie

procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.
      2. Fino a quando non è determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari di cui al comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati onorari in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 luglio 2012. I magistrati onorari nominati successivamente alla predetta data e prima della data di entrata in vigore della presente legge permangono presso la sede di assegnazione, anche se in soprannumero rispetto alla suddetta consistenza, e possono concorrere per la nomina e il trasferimento presso altre sedi nell'ambito delle ordinarie procedure di trasferimento.
Art. 4.
(Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica).

      1, All'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Hanno la precedenza, nell'ordine, le domande di conferma presso la medesima sede, le domande di trasferimento presso altra sede, le domande di passaggio ad altre funzioni giudiziarie onorarie e le domande di prima nomina»;

          b) al terzo comma, dopo le parole: «Alla scadenza del triennio» sono inserite le seguenti: «o del quadriennio».

      2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 42-sexies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «settantaduesimo» è sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo».

Art. 5.
(Riordino dei termini di scadenza degli incarichi dei giudici di pace e modifica della relativa pianta organica e della sua consistenza).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

          «1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni».

      2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700 posti» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 posti».
      3. Nei limiti della consistenza numerica indicata dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è determinata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. I giudici di pace che perdono il posto, da individuare nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati per i giudici onorari dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica dell'ufficio di appartenenza, presso la sede di assegnazione fino al riassorbimento in pianta organica, su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione o, tramite le ordinarie procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie relative ai giudici onorari di tribunale e al vice procuratori onorari e abrogazione di norma).

      1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono confermati nell'incarico fino al compimento del settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dalla presente legge.
      2. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero siano stati prorogati per legge nell'incarico, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari in servizio alla medesima data di entrata in vigore addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, cessati dal servizio nel 2011 a seguito del compimento del settantaduesimo anno di età e per i quali non siano sopravvenute cause di incompatibilità, sono invitati dal presidente del tribunale o dal procuratore

della Repubblica dell'ufficio giudiziario ove prestavano da ultimo servizio a prendere nuovamente possesso delle funzioni entro sessanta giorni, con espressa avvertenza che l'eventuale rinuncia comporta la decadenza dal diritto alla nuova immissione nel possesso delle funzioni.
      4. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie relative ai giudici di pace).

      1. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nell'incarico fino al compimento del settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.
      2. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1 Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 2, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del medesimo articolo si provvede mediante l'aumento di 20 euro della imposta di registro gravante sugli atti giudiziari.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser