Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3874 |
1. L'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 43-bis. – (Funzioni dei giudici ordinari e onorari addetti al tribunale ordinario) – 1. I giudici di ruolo e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione, secondo criteri obiettivi e predeterminati, da adottare ai sensi degli articoli 7 e 7-bis, che privilegino l'assegnazione di materie connotate da maggiore complessità o dalla particolare rilevanza degli interessi coinvolti, anche economici o imprenditoriali, ai magistrati di ruolo e che tengano conto delle specifiche attitudini, professionalità, specializzazioni ed esperienze maturate, anche precedentemente all'assunzione dell'incarico, dai giudici onorari addetti all'ufficio o alla sezione.
2. Nel caso di giudici impediti o assenti è seguito il criterio organizzativo di ricorrere prioritariamente ai giudici onorari di tribunale per la loro sostituzione nelle udienze.
3. Nell'assegnazione prevista dal comma 1, è seguito il criterio organizzativo di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.
4. I giudici onorari possono essere assegnati anche alla trattazione di affari e di procedimenti diversi da quelli generalmente esclusi in base ai criteri organizzativi di cui al precedente comma nei seguenti casi:
a) qualora siano incaricati della sollecita definizione di processi con riferimento ai quali è stata violata o rischia di essere violata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione;
b) qualora siano designati in sostituzione di un giudice impedito o assente;
c) qualora siano designati nella composizione dei collegi del tribunale ordinario in sostituzione di un giudice singolo impedito o assente».
2. All'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I vice procuratori con almeno otto anni di servizio, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, possono essere delegati, anche congiuntamente a magistrati di ruolo dell'ufficio o nell'ambito di gruppi di lavoro coordinati da magistrati di ruolo, per le udienze collegiali avanti al tribunale e alla corte d'assise, per la trattazione delle indagini preliminari o per l'emanazione di singoli atti e provvedimenti relativamente a procedimenti individuati singolarmente o sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità o della specificità della materia, delle attitudini specifiche del singolo magistrato onorario, della data di iscrizione
dei procedimenti, dei carichi di lavoro interni all'ufficio e, nella materia penale, del titolo di reato». 1. Il Governo, al fine di incentivare il contenimento e la riduzione dell'arretrato giudiziario e la riduzione della durata dei processi civili e penali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino la riforma del trattamento economico, anche previdenziale, dei magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai giudici onorari di tribunale e dai giudici di pace sia versata su un autonomo capitolo di entrata;
b) prevedere che una quota parte dell'imposta di registro gravante sugli atti giudiziari emessi dai magistrati onorari sia destinata a un fondo di produttività, dal quale attingere le disponibilità necessarie per finanziare indennità di risultato proporzionate al numero dei procedimenti definiti da ciascun magistrato onorario nell'anno precedente;
c) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste dall'articolo 4 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, siano riconosciute ai giudici onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione dei processi civili o penali con sentenza o, qualora questa non sia prevista, con altro provvedimento giudiziario
che definisca il procedimento o un suo grado di giudizio;d) prevedere che, in aggiunta alle indennità previste dall'articolo 4 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, siano riconosciute ai vice procuratori onorari ulteriori indennità di risultato in caso di definizione delle indagini preliminari con provvedimenti che comportino l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione o in caso di emanazione di provvedimenti delegati individuati specificamente;
e) prevedere la possibilità di cumulo dei redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace con quelli percepiti nell'ambito di un'altra attività lavorativa eventualmente consentita, anche ai fini della continuità professionale, contributiva e previdenziale;
f) prevedere forme di contribuzione previdenziale anche integrative e volontarie e la possibilità che i contributi previdenziali relativi ai redditi percepiti dai giudici onorari di tribunale, dai vice procuratori onorari e dai giudici di pace possano essere versati agli enti previdenziali, anche privati, o alle casse previdenziali presso cui sono iscritti nell'ambito di un'altra attività lavorativa di cui sia consentito il contemporaneo svolgimento;
g) prevedere che, nei casi nei quali sia prevista l'incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni onorarie e la permanenza in albi professionali o presso ruoli di pubbliche amministrazioni, l'attività prestata dal magistrato onorario sia riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio e sia garantito, al termine delle funzioni onorarie, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale o al reinserimento nei ruoli, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato;
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono adottati anche in mancanza del parere.1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, entro il limite, aumentabile fino al 10 per cento, della consistenza numerica indicata al comma 2. I magistrati onorari che perdono il posto, da individuare, in ciascun tribunale ordinario e in ciascuna procura della Repubblica, nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica del tribunale ordinario o della procura della Repubblica di appartenenza, presso la sede di assegnazione fino al riassorbimento nella pianta organica su posti resi vacanti presso la sede di assegnazione ovvero, tramite le ordinarie
procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.1, All'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni e il titolare può essere confermato, alla scadenza, per ulteriori successivi periodi quadriennali. Hanno la precedenza, nell'ordine, le domande di conferma presso la medesima sede, le domande di trasferimento presso altra sede, le domande di passaggio ad altre funzioni giudiziarie onorarie e le domande di prima nomina»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «Alla scadenza del triennio» sono inserite le seguenti: «o del quadriennio».
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 42-sexies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «settantaduesimo» è sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo».
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati consecutivi di quattro anni».
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700 posti» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 posti».
3. Nei limiti della consistenza numerica indicata dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è determinata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. I giudici di pace che perdono il posto, da individuare nell'ambito di una graduatoria per titoli di preferenza ordinata secondo i criteri di nomina indicati per i giudici onorari dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, permangono, anche se in soprannumero rispetto ai posti indicati nella pianta organica dell'ufficio di appartenenza, presso la sede di assegnazione fino al riassorbimento in pianta organica, su posti resi vacanti presso la sede
di assegnazione o, tramite le ordinarie procedure di trasferimento, su posti resi vacanti presso altre sedi.
1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono confermati nell'incarico fino al compimento del settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dalla presente legge.
2. I magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo triennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero siano stati prorogati per legge nell'incarico, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari in servizio alla medesima data di entrata in vigore addetti ai tribunali ordinari come giudici onorari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari come vice procuratori onorari, anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, cessati dal servizio nel 2011 a seguito del compimento del settantaduesimo anno di età e per i quali non siano sopravvenute cause di incompatibilità, sono invitati dal presidente del tribunale o dal procuratore
1. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nell'incarico fino al compimento del settantacinquesimo anno di età qualora conseguano, ogni quattro anni, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge.
2. I giudici di pace che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito, successivamente al primo quadriennio, l'idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al successivo giudizio di idoneità nel quarto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
1 Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 2, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del medesimo articolo si provvede mediante l'aumento di 20 euro della imposta di registro gravante sugli atti giudiziari.