Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3926


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e dal ministro dell'interno
(ALFANO)
di concerto con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(COSTA)
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio
Presentato il 24 giugno 2016


      

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Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, il cui contenuto è di seguito illustrato.

      Il capo I contiene norme in materia di enti territoriali.


      Art. 1. – (Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale). – L'articolo 1, comma 17, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – modificando il comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – ha riservato una quota del Fondo di solidarietà comunale pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a comuni la cui aliquota effettiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 fosse inferiore a quella standard dell'1 per mille, al fine di assicurare comunque il ristoro del gettito corrispondente a tale aliquota standard. Il comma 1 della presente norma specifica che tale somma di 80 milioni di euro è da intendersi come importo massimo.
      Il comma 2 specifica che le risorse residue degli accantonamenti effettuati per rettifiche del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 sono riassegnate per le medesime finalità a valere sull'esercizio 2016.
      Per quanto riguarda il comma 3, il comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disciplina la distribuzione di una quota crescente (20 per cento nell'anno 2015, 30 per cento per l'anno 2016, 40 per cento per l'anno 2017, 55 per cento per l'anno 2018) del Fondo di solidarietà comunale secondo fabbisogni standard e capacità fiscali. Essendo questi ultimi basati su stima econometrica (e non deterministica), si ritiene necessario prevedere la possibilità che nell'applicazione pratica dello schema perequativo a regime possa essere inserito un correttivo statistico finalizzato a migliorare la precisione degli effetti conseguenti alle stime econometriche alla base della determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali.
      Art. 2. – (Applicazione graduale riduzioni del Fondo di solidarietà comunale). – La norma in esame prevede che la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 1.200 milioni di euro, che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dal sisma del 6 aprile 2009, sia applicata ai medesimi, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con la seguente gradualità:

          a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

          b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

          c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

          d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

      La norma prevede altresì che la predetta riduzione a carico dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Massa e Carrara e di Lucca – che per gli anni 2015 e 2016 si è applicata nella misura ridotta del 50 per cento – sia gradualmente applicata in misura integrale (in misura pari al 60 per cento della riduzione non applicata per l'anno 2017, in misura pari all'80 per cento per l'anno 2018 e in misura pari al 100 per cento a decorrere dall'anno 2019).
      Art. 3. – (Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila). – La disposizione in esame prevede, per l'anno 2016, l'erogazione di un contributo al comune dell'Aquila e ai restanti comuni del cratere sismico, da destinare alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
      Art. 4. – (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti). – Il comma 1 istituisce un fondo con valenza quadriennale destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese (superiori alla metà del proprio bilancio) connesse a sentenze esecutive di risarcimento che derivino da calamità naturali o cedimenti strutturali, verificatisi entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame. In assenza di interventi esterni, infatti, tali fattispecie comporterebbero il dissesto dell'ente, con tutte le conseguenze del caso.


      Il comma 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Gli enti interessati comunicano al Ministero dell'interno la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Successivamente la ripartizione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità del fondo per l'anno successivo.
      Art. 5. – (Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno). – L'articolo 5 interviene su alcune disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), relative a interventi concernenti le vittime dell'alluvione di Sarno, verificatosi il 5 maggio 1998.
      Le disposizioni del comma 1 attribuiscono al prefetto di Salerno il compito di individuare, entro il 31 dicembre di quest'anno, la platea dei soggetti ai quali erogare le somme spettanti per il danno subìto in conseguenza dell'evento alluvionale, previa sottoscrizione di un apposito atto transattivo, destinato a porre fine ai contenziosi esistenti. A questo fine, è attribuita allo stesso prefetto, per l'anno in corso e per il 2017, una somma di 7,5 milioni di euro che affluirà in un'apposita contabilità speciale attivata presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Salerno.
      Ai fini della quantificazione della somma spettante ai beneficiari o, in caso di loro decesso, ai loro legittimi eredi, le norme prevedono che il prefetto potrà procedere avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale.
      Considerato che la disposizione ha il precipuo scopo di far cessare l'annoso contenzioso in essere, si stabilisce che la transazione, una volta intervenuta, determina l'estinzione dei processi in corso. La conclusione degli atti di transazione, per i quali viene altresì individuato un regime fiscale di favore, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.
      Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli dell'articolo 4 (Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).
      Il comma 3 prevede che le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
      Art. 6. – (Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria). – A seguito del sisma del maggio 2012, l'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto la costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti SpA, di un plafond di provvista di scopo, da destinare alla concessione, attraverso il sistema bancario operante nei territori colpiti, di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi (plafond moratoria sisma 2012 – prima fase). Successivamente, l'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, hanno aperto una nuova fase di concessione di tali finanziamenti agevolati, in favore dei cosiddetti «danneggiati economici» e dei soggetti danneggiati direttamente dal sisma che non avevano beneficiato della prima fase (plafond moratoria sisma 2012 – seconda fase).
      In entrambi i casi, gli interessi dei finanziamenti agevolati sono posti a carico dello Stato, mediante il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle banche finanziatrici, a valere su apposita autorizzazione di spesa (articolo 11, comma 13, del citato decreto-legge n. 174 del 2012).
      Le linee guida per la concessione dei finanziamenti agevolati sono stabilite con due convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, sottoscritte, rispettivamente, il 5 novembre 2012 e il 31 luglio 2013.
      Il comma 1 dell'articolo tende ad accordare ex lege e a tutti i beneficiari dei finanziamenti il differimento del pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti sono fissati al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
      Il comma 2 prevede che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato e alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subìti a causa degli eventi sismici del maggio 2012.
      Conseguentemente, per effetto di quanto previsto dal comma 1, si prevede l'adeguamento delle convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana (comma 3).
      Il comma 4 indica le modalità di copertura dell'onere finanziario di cui al comma 1; a tale fine si prevede che la Cassa depositi e prestiti SpA provveda a comunicare, entro il 15 novembre 2016, al Commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze, l'effettivo onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di provvedere al riversamento, per l'anno 2016, delle disponibilità sulla contabilità speciale di cui al presente comma all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Art. 7. – (Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015). – La norma elimina la sanzione che riduceva le risorse (tramite riduzione del fondo perequativo/fondo sperimentale di riequilibrio ovvero tramite versamento al bilancio dello Stato del relativo importo) alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna che nell'anno 2015 non avevano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno.
      Art. 8. – (Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane). – La disposizione in esame prevede che il contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane per l'anno 2016, aggiuntivo rispetto a quello relativo all'anno 2015, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, sia posto a carico degli enti di area vasta e delle province montane per 650 milioni di euro e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane, indicando esplicitamente Reggio Calabria in relazione alla procedura di costituzione della relativa città metropolitana.
      Art. 9. – (Prospetto verifica pareggio di bilancio). – La norma estende all'esercizio 2016 la facoltà, consentita alle regioni nel 2015, di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo.
      La norma risponde all'esigenza di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, e favorire in particolare gli investimenti.
      Nel 2015, il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio.
      La norma estende la facoltà anche alle città metropolitane e alle province, in considerazione delle deroghe straordinarie alla gestione finanziaria di tali enti, quali l'autorizzazione a predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e ad applicare l'avanzo libero e vincolato al bilancio di previsione per garantire gli equilibri finanziari (articolo 1, comma 756, della legge di stabilità 2016).
      Art. 10. – (Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016). – Il comma 1 è volto a stabilire una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte delle regioni) per l'anno 2016; pertanto, tali risorse saranno destinate a incrementare il fondo per il trasporto pubblico locale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario.
      Il comma 2 è finalizzato ad attribuire le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non hanno rispettato il pareggio di competenza finanziaria previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, alle regioni che hanno rispettato tale vincolo, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Nell'esercizio 2016, la distribuzione delle risorse derivanti dalle sanzioni del pareggio di bilancio 2015 è effettuata tra le regioni che hanno rispettato i vincoli previsti dal comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse assegnato a ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La norma disciplina le modalità per la certificazione dei risultati del pareggio in termini di cassa delle regioni che intendono partecipare al riparto delle sanzioni versate dalle regioni inadempienti.
      Il comma 3 consente anche per l'anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015.
      Il comma 4 disciplina il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle regioni al fine di evitare che le stesse sostengano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbero sostenuto se non fosse stata operata la suddivisione dei conti tra quello ordinario e quello sanitario, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013.
      Il comma 5 prevede che gli enti pubblici strumentali delle regioni possano contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.
      Relativamente ai commi 6 e 7, si evidenzia che in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 è stato approvato un emendamento che introduce una sostanziale modifica alla normativa inerente alla tassa automobilistica nel caso di veicoli in locazione finanziaria, con effetti sui bilanci regionali.
      La disposizione qui introdotta stabilisce pertanto che il soggetto passivo della tassa automobilistica sia l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria e che, conseguentemente, il gettito del tributo sia destinato alla regione nella quale risiede il medesimo utilizzatore, ma soprattutto la norma interviene nel contenzioso tra le regioni e le società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, stabilendo che l'obbligo di pagamento della tassa a carico degli utilizzatori decorra dal 1 gennaio 2016.
      Art. 11. – (Regione Siciliana). – Il comma 1 prevede che, in attuazione dell'accordo firmato il 20 giugno 2016 fra il Governo e la Regione siciliana, al fine di adeguare le norme di attuazione dello Statuto della medesima regione alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria che, di fatto, hanno determinato una consistente riduzione del gettito disponibile, e anche al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in ordine ai criteri di calcolo del gettito di spettanza delle stesse, viene assegnato alla Regione siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione da attribuire alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a circa 500 milioni di euro, che corrispondono ai 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti alla regione in applicazione della legislazione vigente, mediante erogazione diretta da parte della struttura di gestione.
      Tale misura, che anticipa al 2016 gli effetti della normativa di attuazione dello Statuto in itinere, si rende necessaria e urgente anche in considerazione dei ripetuti inviti ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che con le sentenze n. 155 del 2015, n. 241 del 2012 e, in particolare, n. 66 del 2001, ha affermato che «molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e regione dall'epoca delle norme dettate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 (cfr. sentenze n. 111 e n. 138 del 1999). È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'articolo 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia».
      Va dato atto che la Regione siciliana ha intrapreso un percorso virtuoso che, tra l'altro, nel periodo 2011-2014, ha determinato una stabilizzazione della spesa pubblica consolidata. Peraltro, mediante la sottoscrizione dell'accordo propedeutico al provvedimento in esame, a fronte del previsto bilanciamento delle risorse attribuite rispetto alle funzioni svolte, la Regione siciliana si è impegnata a ridurre e riqualificare la spesa corrente, in un'ottica di efficientamento della stessa, attraverso un programma di riforme ritenuto necessario anche al rilancio dell'economia dell'isola.
      Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2017.
      Il comma 3 prevede che le disponibilità liquide erogate alla Regione siciliana rimangano depositate sulla contabilità speciale, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro con la liquidità successivamente pervenuta. Tale disposizione annulla o limita fortemente gli effetti sul fabbisogno.
      Il comma 4 prevede che la Regione siciliana garantisca un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il medesimo comma 4. La norma proposta consente di neutralizzare gli effetti dell'assegnazione di risorse sull'indebitamento netto.
      Per gli anni 2017 e successivi gli oneri conseguenti alle emanande norme di attuazione dello statuto per l'adeguamento dell'ordinamento finanziario dovranno trovare adeguata copertura finanziaria in termini di fabbisogno e saldo netto da finanziare nell'ambito della prossima legge di stabilità. In termini di indebitamento netto, per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle emanande norme di attuazione sono sterilizzati attraverso la previsione, nell'accordo citato, di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 e di un saldo pari a zero a decorrere dall'anno 2018.
      La predetta speciale procedura sottesa al citato accordo e, in particolare, ai punti 6, 7, 8, 12 e 13 discende dalla circostanza che lo Statuto di autonomia della Regione siciliana non prevede che le norme statutarie in materia finanziaria possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale (d'intesa o sentita la specifica autonomia speciale) e, quindi, per la Regione siciliana occorre procedere con norma di attuazione.
      Ciononostante, è comunque necessario individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme di attuazione che modificano norme dell'ordinamento finanziario della Regione siciliana; tale copertura non può che essere individuata con una specifica disposizione legislativa nazionale.
      Art. 12. – (Regione Valle d'Aosta). – L'articolo recepisce, in parte, i contenuti dell'accordo sottoscritto in data 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta.
      Si prevede, quindi, il parziale ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011-2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, disponendo l'attribuzione alla medesima regione dell'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per il medesimo anno 2016, il limite di spesa eurocompatibile della regione è ampliato in misura corrispondente.
      Per il restante importo, pari a 448,8 milioni di euro, resta fermo quanto previsto dal punto 7 del citato accordo e, cioè, che lo stesso sia regolato, in via definitiva, con separato accordo, ove saranno definiti le modalità e i tempi di erogazione delle risorse a condizione di sostenibilità per i saldi di finanza pubblica.
      Art. 13. – (Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68). – Il decreto legge n. 78 del 2015 (articolo 9, comma 9) ha rinviato all'anno 2017 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011, confermando per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000.
      Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 68 del 2011 prevedono, tra l'altro:

          che dall'anno 2017 il gettito derivante dall'aliquota di compartecipazione all'IVA – determinata con le modalità previste dall'articolo 15 del medesimo decreto – sia attribuito alle regioni a statuto ordinario in conformità con il principio di territorialità, tenendo conto del luogo di consumo, identificato come il luogo in cui avviene la cessione dei beni;

          che dall'anno 2017 siano soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali;

          che la legge statale stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità; che, per tali finalità, la Società per gli studi di settore – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni, debba effettuare una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi, da trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva comunicazione alle Camere;

          che con decorrenza dall'anno 2017, le modalità di finanziamento delle spese regionali

siano distinte tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e siano istituiti appositi fondi perequativi.

      Tali provvedimenti, concernenti sostanzialmente la definizione della perequazione regionale, potranno essere definiti soltanto dopo aver individuato i livelli essenziali delle prestazioni e i correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità, nonché dopo aver dato attuazione al principio di territorialità nell'attribuzione del gettito dell'IVA e alla fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza.
      La norma in esame è finalizzata a rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (attribuzione della compartecipazione all'IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).
      Art. 14. – (Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria). – La proposta normativa ha la finalità di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, rendendo disponibili risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi.
      In particolare, la disposizione prevede anticipazioni di liquidità a favore degli enti dissestati, in ciò richiamando analoghe operazioni finanziate per gli enti territoriali con il decreto legge n. 35 del 2013 e con successivi stanziamenti di risorse per gli anni 2014 e 2015.
      La disposizione prevede che l'anticipazione sia destinata all'incremento della massa attiva di risanamento degli enti locali dissestati, sia in favore di quelli già destinatari di analoghe provvidenze sia in favore dei nuovi enti dissestati. Per tale finalità è previsto un contributo triennale (dal 2016 al 2018), nella misura massima di 150 milioni di euro annui, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1 settembre 2011 al 30 maggio 2016, e un analogo contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo il 30 maggio 2016 o lo dichiareranno entro il 2019.
      Il Ministero dell'interno concede ed eroga l'anticipazione di liquidità, effettuando la ripartizione in base alla massa passiva censita e alla dimensione demografica. Le somme sono erogate all'ente locale che, in tempi molto brevi (trenta giorni) deve metterle a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che – a sua volta – dovrà provvedere (entro novanta giorni) al pagamento dei debiti finanziati.
      Le somme anticipate saranno poi restituite in base a un piano di ammortamento (di durata massima ventennale), unitamente agli interessi.
      Per gli ulteriori aspetti procedimentali di dettaglio è fatto rinvio al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
      Art. 15. – (Piano riequilibrio finanziario). – Il comma 1 modifica il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fissando al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali possono rimodulare il piano di riequilibrio finanziario presentato nel corso del 2013 o del 2014.
      La disposizione di cui al comma 2 si rivolge agli enti locali che nel corso della gestione del piano di riequilibrio, previsto dall'articolo 243-bis del TUEL, si trovino ad affrontare nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio e non abbiano la possibilità di assorbirli nel periodo di tre esercizi previsto dagli articoli 188 e 194 dello stesso TUEL. In tali casi, pertanto, è ammesso il ripiano del disavanzo o la copertura dei nuovi debiti anche in più di tre esercizi, ma non oltre la durata del piano. Con riferimento ai debiti fuori bilancio, è altresì espressamente previsto che, come per i debiti fuori bilancio originariamente inseriti nel piano di riequilibrio, anche in questo caso venga acquisito

l'assenso dei creditori per la rateizzazione degli stessi, come previsto dall'articolo 243-bis, comma 7, del medesimo TUEL.
      Infine, si dispone che durante il perfezionamento e l'approvazione del nuovo piano riformulato o rimodulato si applichino le sospensioni contemplate dai commi 3 e 4 del citato articolo 243-bis, riguardanti, rispettivamente la possibilità, attribuita alla Corte dei conti, di assegnare un termine per l'adozione di misure correttive e le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente.
      Art. 16. – (Spese di personale). – La disposizione ha l'obiettivo di abrogare la previsione che individua nella «riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti» una delle possibili misure attraverso le quali le autonomie regionali e locali assicurano la riduzione delle spese di personale. Ciò al fine di chiarire i dubbi interpretativi circa la portata di tale disposizione.
      La norma si pone in coerenza con l'intervento già realizzato dal legislatore con il decreto-legge n. 90 del 2014; con tale intervento è stato infatti già abrogato espressamente l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, norma che individuava nell'incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente un vincolo puntuale e immediatamente cogente per gli enti locali all'esercizio della capacità assunzionale.
      Art. 17. – (Personale insegnante ed educativo). – La norma è finalizzata a garantire la continuità e la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione; pertanto autorizza i comuni a procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, a un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016.
      Art. 18. – (Servizio riscossione enti locali). – La norma proposta, nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, è diretta a differire il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, a norma del quale «a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate».
      Detta proroga si fonda sulle stesse esigenze che negli anni scorsi hanno reso necessarie le precedenti proroghe determinate dalla mancanza di norme risolutive all'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia e agli altri soggetti privati iscritti nell'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali.
      Art. 19. – (Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta). – La disposizione individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (articolo 4) e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la regione Valle d'Aosta.

      Il capo II contiene norme in materia di spesa sanitaria.


      Art. 20. – (Tempestività nei pagamenti). – Il presente intervento si colloca nell'ambito dei provvedimenti volti a garantire tempestività nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale: fra le cause di ritardo si può annoverare il ritardo nel trasferimento delle risorse in termini di cassa, a sua volta generato dalla durata dei procedimenti amministrativi stabiliti dalla legislazione vigente per la determinazione dei fabbisogni sanitari regionali.
      In una prospettiva di semplificazione dei procedimenti, nel rispetto tuttavia delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, il presente intervento legislativo è dunque diretto ad assicurare una tempistica certa nella determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali di cui al citato decreto legislativo, con l'obiettivo, da un lato, di garantire alle regioni la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di assicurare che le risorse che lo Stato eroga siano effettivamente commisurate al livello del finanziamento corrente (in modo da garantire il massimo allineamento possibile fra la spesa sostenuta in termini di competenza dagli enti sanitari e la relativa disponibilità di cassa ed evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, idonei a generare ulteriori costi da interessi passivi e moratori). Infatti, ai sensi della legislazione vigente (articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009 e articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), fino a quando non è raggiunta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il livello dei trasferimenti di cassa è commisurato al livello del finanziamento del secondo esercizio precedente a quello di riferimento. Inoltre il raggiungimento tardivo dell'intesa in corso d'anno (realizzatosi negli ultimi anni) determina comunque l'impossibilità operativa di adeguare le anticipazioni di tesoreria, determinando con ciò uno sfasamento fra la tempistica della spesa e quella del trasferimento delle risorse (si ricorda infatti che i trasferimenti, successivamente, sono fatti a valere sulla compartecipazione IVA che risente dei tempi di approvazione dei relativi decreti di attribuzione), con conseguente impatto negativo sulla capacità degli enti del Servizio sanitario nazionale di provvedere tempestivamente ai pagamenti dovuti.
      A tale fine, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e di talune difficoltà applicative riscontrate nell'ultimo triennio, il presente articolo dispone quanto segue:

          prevede al comma 5-bis che l'individuazione delle cinque regioni fra le quali selezionare le tre regioni di riferimento avvenga entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individui le tre regioni di riferimento entro il 30 settembre (si osserva che tali termini sono funzionali anche al rispetto, da parte del Ministero della salute, delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, in materia di tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica). Qualora l'intesa sulle tre regioni non venga raggiunta entro il predetto termine le regioni sono automaticamente individuate nelle prime tre;

          allo scopo di favorire il rispetto dei predetti termini per l'individuazione delle regioni di riferimento, stabilisce al comma 7 che, ove non siano disponibili i dati relativi alle regioni in equilibrio economico (presupposto per l'individuazione delle predette cinque regioni) e i dati relativi ai pesi, come richiesti dallo stesso comma 7, si faccia riferimento alle ultime informazioni disponibili;

          dispone al comma 1-bis che la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard (effettuata sulla base delle regioni e dei pesi come sopra individuati) avvenga

entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento e che qualora non sia raggiunta l'Intesa entro detto termine si provveda con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento (al fine di mantenere un margine finanziario congruo sul quale le regioni possono eventualmente richiedere di applicare forme di riequilibrio, come avvenuto in taluni casi). Il medesimo decreto provvede anche all'assegnazione del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale che rappresenta una componente rilevante del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale;

          stabilisce conseguentemente che sulla base del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze eroghi alle regioni le risorse ivi previste, nelle misure stabilite dalla legislazione vigente con riferimento alla determinazione definitiva dei fabbisogni;

          allo scopo di consentire la definitiva assegnazione entro l'esercizio di riferimento (non solo in termini di competenza, ma anche in termini di cassa) del finanziamento, fissa il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento per il raggiungimento dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, decorso inutilmente il quale con decreto interministeriale si provvede alla definitiva determinazione dei costi e dei fabbisogni standard: tale determinazione consente di adeguare al livello complessivo del finanziamento i trasferimenti di cassa, entro l'esercizio di riferimento;

          infine la disposizione stabilisce, sempre allo scopo di garantire certezza dei valori in termini di competenza (per la corretta programmazione economico-gestionale degli enti sanitari) e di cassa (garanzia con riferimenti ai trasferimenti già eseguiti nei confronti delle regioni) che, a parte il caso di rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard eventualmente dovuta a un aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale.

      Il comma 2 concerne invece l'erogazione delle somme a titolo di compartecipazione all'IVA. Negli esercizi 2014 e 2015 la tardiva acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla determinazione del fabbisogno sanitario delle regioni e sull'individuazione delle relative fonti di finanziamento non ha consentito l'erogazione alle regioni stesse, in termini di cassa, di un livello di anticipazioni di tesoreria commisurato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale dell'esercizio di riferimento, ma piuttosto di un livello commisurato al finanziamento del secondo esercizio precedente a quello di riferimento, come previsto dall'articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009 e dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      Ciò ha comportato in taluni casi un trasferimento di cassa inferiore al trasferimento che si sarebbe registrato se l'intesa fosse intervenuta in corso d'anno: la quota così rimasta non trasferita eccede il valore della cosiddetta quota premiale del finanziamento, il cui trasferimento è invece subordinato alla verifica positiva degli adempimenti regionali in ambito sanitario.
      Ora, ai sensi della legislazione vigente, l'erogazione delle quote rimaste non trasferite

è effettuabile solo in seguito al perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle regioni per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015. La presente proposta normativa, di efficacia limitata all'anno 2016, consente, nelle more del predetto perfezionamento, di eseguire comunque i pagamenti delle quote di finanziamento non condizionate alla verifica con esito positivo degli adempimenti, al fine di favorire la regolare gestione di cassa delle regioni ed evitare ad esse un aggravio di oneri da ritardo dei pagamenti. Il livello dell'erogazione è determinato nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016. Sono autorizzati, in sede di consuntivazione dei dati riferiti ai due esercizi, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
      Art. 21. – (Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco). – In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, la norma è finalizzata a consentire la definizione del procedimento di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale tramite il meccanismo di recupero per gli anni 2013, 2014 e 2015 e la definizione del meccanismo di ripiano sull'anno 2016, delineando specifiche previsioni anche in merito alle iscrizioni contabili da operarsi sui bilanci dei servizi sanitari regionali.
      Il ripiano del superamento dei tetti di spesa farmaceutica, per gli anni 2013, 2014 e 2015, non è stato realizzato, a causa del contenzioso intervenuto in merito, per effetto dell'annullamento, da parte del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, delle determinazioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 30 ottobre 2014, nonché dell'intero procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per l'anno 2013. Per quanto riguarda l'anno 2014, l'AIFA ha autonomamente sospeso il relativo procedimento e, quindi, non ha ancora provveduto a richiedere il ripiano del superamento accertato del tetto nazionale della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera. È stata, altresì, sospesa, da parte dell'AIFA, la procedura di attribuzione del budget per il 2015, al fine di prevenire eventuali ulteriori contenziosi in merito.
      La citata sentenza del TAR del Lazio ha accolto i ricorsi delle aziende farmaceutiche, i cui motivi attenevano, in sintesi, alla ritenuta erroneità dei dati utilizzati per l'assegnazione delle quote di ripiano e al mancato rispetto dei princìpi di trasparenza e partecipazione procedimentale, in quanto le aziende medesime non sarebbero state messe nella condizione di verificare l'esattezza dei dati.
      L'urgenza dell'intervento, pertanto, risiede nella necessità di garantire alle regioni e alle province autonome l'iscrivibilità delle relative entrate nei bilanci e la correlata liquidità, tenuto conto, peraltro, di quanto già disposto dall'articolo 1, commi 702 e 703, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che hanno previsto per le regioni di accertare e impegnare nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme riportate nella tabella allegata alla predetta legge, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
      La complessità della procedura di ripiano delineata dalla normativa vigente, che ha determinato, in parte, le criticità emerse nel predetto contenzioso, risiede nella circostanza che l'AIFA utilizza, per il ripiano medesimo, anche dati trasmessi dalle regioni, i quali, nella presente norma, in considerazione delle difficoltà riscontrate, è previsto che siano messi a disposizione dell'AIFA stessa da parte del Ministero della salute.
      Tanto premesso, si illustrano nel dettaglio i singoli commi della proposta normativa.
      Il comma 1 contiene l'enucleazione della ratio della manovra che evidenzia la rilevanza del settore farmaceutico nel contributo agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e l'evoluzione che contraddistingue tale settore, che richiede una revisione del relativo sistema di governo in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente.
      Il comma 2, nel garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, prevede che l'AIFA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblichi nel proprio sito internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente e che, entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di AIC corrispondano provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento per l'anno 2015 dell'importo risultante dal predetto elenco, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
      Il comma 3 e successivi disciplinano la procedura per l'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo del superamento dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015. In particolare:

          il comma 4 prevede che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'AIFA provveda, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria (per queste due ultime limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata) dei dati, individuati dalla norma medesima, riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola autorizzazione all'immissione in commercio, per mese, per regione e provincia autonoma e, con riguardo ai dati della distribuzione, diretta e per conto, dei farmaci di fascia «A», per azienda sanitaria. Si tratta dei dati di monitoraggio della spesa farmaceutica, posti alla base delle procedure di ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015. Essi sono i seguenti:

              a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007, n. 229, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

              b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 2, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a

carico del Servizio sanitario nazionale. Si specifica, altresì, che se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni ne viene data evidenza, ai fini della successiva rettifica;

          il comma 5 reca la procedura finalizzata a consentire la verifica dei predetti dati da parte delle aziende interessate (le aziende farmaceutiche e, per la spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria), indispensabile al fine della trasparenza e legittimità del procedimento, prevedendo espressamente la facoltà dei soggetti interessati, fermo restando l'obbligo di versamento di cui al comma 2, di chiedere all'AIFA, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, la rettifica dei dati, allegando idonea documentazione;

          il comma 6 prevede che, entro quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 5, il Direttore generale dell'AIFA approvi e pubblichi con determina, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che individua l'eventuale superamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

          il comma 7 disciplina la procedura con cui l'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita ai medicinali di ciascun titolare di AIC, come base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale. A tal fine la quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è determinata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto e al lordo della riduzione di prezzo individuata nelle pertinenti determine dell'AIFA. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

          il comma 8 prevede che il Direttore generale dell'AIFA, entro il 15 settembre 2016, adotti, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, il provvedimento avente ad oggetto il ripiano definitivo relativo a ciascuna azienda titolare di AIC; tale calcolo viene effettuato in proporzione al superamento della quota loro assegnata con le modalità di cui al comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo;

          il comma 9 prevede che, solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nelle misure del 90 per cento e dell'80 per cento per l'anno 2015,

previste al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio;

          il comma 10 prevede che con l'elenco di cui al comma 2 l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva e che, in caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell'80 per cento per l'anno 2015 di detta variazione;

          il comma 11 dispone inoltre che con la determina di cui al comma 8 l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva e che l'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12;

          il comma 12 prevede che, solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio;

          il comma 13 prevede che, a conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e le conseguenti iscrizioni sulle apposite voci del modello CE relativo all'anno 2016;

          il comma 14 dispone in ordine alle sanzioni da applicarsi in caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8;

          i commi 15 e 16 disciplinano con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, il ripiano della quota di superamento del tetto di spesa ospedaliera imputabile ai farmaci innovativi e le relative regole di riparto.

      Il comma 17 prevede che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'AIFA attribuisca a ciascun titolare di AIC i budget aziendali provvisori relativi all'anno 2016, con riferimento al rispetto del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, a tal fine utilizzando la quota assegnata a ciascuna azienda per l'anno 2015 ai sensi del comma 2.
      Il comma 18 prevede che entro il 30 settembre 2016 l'AIFA attribuisca a ciascun titolare di AIC i budget aziendali definitivi relativi al medesimo anno 2016, con riferimento al rispetto del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, previsti dalle vigenti disposizioni, a tal fine utilizzando la quota assegnata a ciascuna azienda per l'anno 2015 ai sensi del comma 7.
      Il comma 19 dispone che, entro il 31 ottobre 2016, l'AIFA con propria determina definisca per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale superamento relativo al periodo 1 gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016, e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Dispone quindi in ordine alle conseguenti iscrizioni da operarsi sui bilanci regionali 2016 ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e alle

conseguenti iscrizioni sulle apposite voci del modello CE relativo all'anno 2016.
      Il comma 20 dispone che entro il 31 marzo 2017 l'AIFA con propria determina definisca per ciascuno dei tetti previsti il superamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il successivo 30 aprile 2017, e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
      Il comma 21 dispone che, a conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le conseguenti iscrizioni sulle apposite voci del modello CE 2017.
      Il comma 22, come già anticipato, consente all'AIFA di accedere direttamente ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità che saranno concordate con il Ministero della salute.
      Il comma 23 dispone l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

      Il capo III contiene norme in materia ambientale.
      Art. 22. – (Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei Commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane). – La norma è finalizzata a dotare il Commissario straordinario, nominato per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, delle necessarie risorse finanziarie.
      Al comma 1 si prevede che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.
      Al comma 2 si prevedono le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla contabilità speciale di cui al comma 1, le risorse disponibili del Piano straordinario – sezione attuativa e sezione

programmatica – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      Al comma 3 si prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, devono trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
      Al comma 4 si prevede che le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.
      Al comma 5 si prevede che entro il 30 settembre 2016 il Commissario straordinario fornisca al CIPE informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale.
      Al comma 6 si prevede che il Commissario straordinario comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
      Al comma 7 si prevede la possibilità, per le amministrazioni locali e regionali interessate, di contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.
      Il comma 8 introduce i commi 7-bis e 7-ter all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, prevedendo che i commissari di cui al precedente comma 7, nominati per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, assicurano la realizzazione degli interventi loro affidati prioritariamente con le risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 60/2012 procedendo al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e informandone il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. Si prevede, inoltre, che le contabilità speciali da essi detenute siano alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi Commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati di avanzamento dei lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal Commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i Commissari devono aggiornare la banca di dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

      Il capo IV contiene norme in materia di agricoltura.
      Art. 23. – (Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari). – Il settore lattiero-caseario sta attraversando da tempo una profonda crisi dovuta ad una serie di cause non strettamente connesse tra loro. Si tratta della crisi più incisiva e duratura del settore che, pur avendo in passato già attraversato momenti di difficoltà derivanti in particolare dall'improvvisa volatilità dei prezzi connessa a fenomeni di eccessi di produzione (specificamente negli Stati Uniti d'America, in Australia e in Nuova Zelanda),

ha sempre registrato una tendenza delle quotazioni, dopo un iniziale periodo di ribasso dei prezzi, ad una fisiologica risalita.
      Il quadro del settore appare però ben più complesso e suggerisce uno scenario di crisi non superabile nel breve o medio periodo, tale da mettere in dubbio la capacità di resistenza delle aziende agricole coinvolte, con particolare riferimento a quelle più marginali che operano in aree collinari e montuose.
      In tale contesto, emerge in modo particolare l'eccesso di offerta di prodotto nei mercati esteri, soprattutto a causa della riduzione dei consumi nei Paesi in via di sviluppo (specialmente nel mercato cinese). Inoltre, ad aggravare questa situazione ha contribuito anche la crisi commerciale con la Russia, che ha ridotto notevolmente la capacità di esportazione delle produzioni lattiero-casearie europee, con conseguente e ulteriore eccesso di prodotto nei mercati europei.
      In più dal 1 aprile 2015 la cessazione del regime europeo delle quote latte, introdotto nel 1984 con lo scopo di contenere le eccedenze di produzione lattiera degli Stati membri, ha comportato l'esigenza di una ristrutturazione progressiva della produzione lattiera nelle aziende europee, con investimenti finalizzati all'aumento delle relative capacità produttive.
      Si segnala poi che la grave crisi economico-finanziaria che ha duramente colpito le economie occidentali ha generato nell'Unione europea una contrazione generalizzata dei consumi, che ha colpito fortemente i prodotti alimentari e specialmente il latte.
      Infine, i recenti accordi bilaterali di libero scambio tra l'Unione europea e Paesi terzi e gli accordi conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno reso il mercato europeo sempre più permeabile alla concorrenza di prodotti extraeuropei, spesso realizzati a costi nettamente inferiori e quindi idonei a porre ai margini del mercato le produzioni nazionali.
      Tali circostanze hanno generato una progressiva riduzione delle quotazioni del latte, che si protrae dal primo trimestre del 2014, con costante diminuzione dei prezzi pagati agli allevatori, che è giunta a superare il 35 per cento.
      Il prezzo del latte ha da tempo raggiunto livelli non più sostenibili per le aziende che, nonostante gli aiuti erogati nell'ambito del regime della politica agricola comune, non riescono a coprire i costi di produzione.
      La situazione è quindi a livelli di vera e propria emergenza per l'intero comparto produttivo.
      Per far fronte a tale emergenza, la Commissione europea ha varato un complesso di misure, alcune delle quali finalizzate a sostenere un riequilibrio della produzione attraverso meccanismi volti alla regolazione dell'offerta.
      Dapprima, dal mese di settembre 2015, la Commissione ha attivato un piano di interventi pubblici e privati per l'acquisto di latte in polvere e burro. Nonostante queste misure, non utilizzabili comunque in Italia, le quotazioni hanno continuato l'andamento decrescente.
      La Commissione ha quindi deciso di intervenire in modo più incisivo sul fronte della regolazione dell'offerta, attraverso l'attivazione di misure di carattere volontario e temporaneo che consentirebbero alle organizzazioni dei produttori e alle cooperative di produzione di stipulare accordi, in deroga alle regole della concorrenza, per pianificare la produzione di latte.
      L'articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, consente, infatti, di derogare, in caso di gravi crisi di mercato, al divieto di stipulare accordi idonei a pregiudicare la concorrenza, previsto dall'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attraverso specifici interventi, quali:

          a) il ritiro dal mercato o la distribuzione gratuita dei prodotti;

          b) la trasformazione e il trattamento;

          c) l'ammasso da parte di operatori privati;

          d) misure di promozione comuni;

          e) accordi sui requisiti di qualità;

          f) l'acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;

          g) la pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

      Tale facoltà di deroga è stata espressamente esercitata dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il quale prevede che le organizzazioni di produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le cooperative, possono stipulare accordi volontari e adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto che non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e che siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore.
      Tali accordi e decisioni sono validi per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559, ossia dal 13 aprile 2016 al 12 ottobre 2016.
      Concretamente, tale misura consentirebbe di attivare nell'ambito di organizzazioni di produttori, loro associazioni od organizzazioni interprofessionali, ivi comprese le cooperative, accordi finalizzati al contenimento o alla riduzione delle produzioni dei propri soci o aderenti, con lo scopo di favorire un riequilibrio dell'offerta.
      Al fine di rendere efficace tale possibilità introdotta dalla Commissione europea si ritiene necessario prevedere specifici incentivi finanziari, in grado di facilitare il raggiungimento di tali accordi.
      Il Consiglio ha, infatti, espressamente contemplato la possibilità di erogazione, previa notifica alla Commissione, di forme di sostegno di limitata durata temporale in favore degli operatori dei settori maggiormente in crisi, disponibili a sospendere o ridurre le proprie produzioni, per un importo massimo pari a 15.000 euro. Ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che considera compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
      Su tali presupposti, l'intervento previsto dal decreto persegue la finalità di incentivare i produttori di latte ad una migliore pianificazione dell'offerta e di favorire pertanto il riequilibrio del mercato.
      Questa finalità è perseguita attraverso due interventi di carattere finanziario: la previsione di misure di sostegno, che verranno individuate con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, a favore dei produttori di latte aderenti ad accordi o decisioni volti al contingentamento della produzione [articolo 222, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013], e il finanziamento dell'acquisto e la successiva distribuzione gratuita di latte e di prodotti lattiero-caseari [articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013], utilizzando lo strumento del Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, già previsto e funzionante a legislazione vigente e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      Nello specifico, il comma 1 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-

caseari interessati da accordi volontari e decisioni comuni promossi e stipulati da organizzazioni di produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari riconosciute, loro associazioni e organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore, ivi comprese le cooperative, sulla pianificazione del volume di latte prodotto che non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e che siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore.
      Il comma 2 prevede che tale misura di sostegno sia individuata e definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.
      Il comma 3 prevede che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia rifinanziato nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte, in accordo con quanto previsto dalla deroga di cui articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per l'attivazione di tale misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, già impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      Il comma 4 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      Il comma 5 individua le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti dal comma 1.
      Il comma 6 individua le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti dal comma 3.
      Il comma 7 è finalizzato a garantire il corretto funzionamento del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento, da parte della società CONSIP Spa, della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
      La SIN Spa è la società mista pubblico privata di cui al citato articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004, responsabile del governo complessivo del SIAN, che consente la gestione e l'esecuzione di tutte le funzioni di supporto al corretto e tempestivo pagamento e controllo dei circa 6 miliardi di euro di aiuti europei (FEAGA e FEASR) annualmente destinati ai produttori agricoli italiani, circa 1,5 milioni di soggetti.
      Il SIAN costituisce un consistente patrimonio di dati e servizi fruibili da tutti gli operatori del comparto agricolo e delle filiere agroalimentari, ma anche da diverse altre pubbliche amministrazioni (a titolo di qualificato esempio: l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio), con le quali i processi di interscambio sono in progressiva intensificazione, sotto il profilo sia della quantità che della qualità dei dati mutuati, in un contesto di crescente dinamica dei livelli tecnologici degli strumenti impiegati per scambiarli.
      L'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha disposto che, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, direttamente o tramite società interamente pubblica, nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP.
      In base a tale norma, l'AGEA ha affidato alla CONSIP l'incarico di stazione appaltante per l'affidamento attraverso gara pubblica dei servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo.
      La complessità della procedura, legata anche alla nuova modalità di affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, nonché la complessità della definizione dei servizi da affidare a seguito della recente riforma della Politica agricola comune 2014-2020, mettono in serio pericolo l'obiettivo che il servizio sia aggiudicato definitivamente entro il termine del 20 settembre 2016, che è il termine di cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui al citato articolo 14, comma 10-bis (SIN Spa).
      La disposizione serve quindi a garantire la continuità del servizio sino all'aggiudicazione definitiva al nuovo fornitore, in quanto, ove non fosse adottata, per il venir meno della SIN Spa, si verificherebbe l'interruzione del servizio, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore del servizio medesimo. Ciò comporterebbe gravissime conseguenze per il sistema informativo che gestisce tutta l'agricoltura nazionale (basti pensare che, nel mese di ottobre, dovrebbero essere erogati i primi acconti sulle domande di aiuto presentate all'AGEA informaticamente nel mese di giugno), che sarebbe completamente bloccato.
      L'approssimarsi del termine del 20 settembre rende assolutamente urgente l'intervento proposto.
      Pertanto, nelle more del completamento della procedura ad evidenza pubblica a cura della Consip Spa, ai sensi all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è prorogata per l'AGEA la possibilità di svolgere le proprie attività, continuando ad avvalersi delle SIN Spa sino all'aggiudicazione definitiva da parte della CONSIP al nuovo fornitore.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri e pertanto se ne omette la relazione tecnica.

      Il capo V contiene norme in materia di attività culturali.
      Art. 24. – (Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali). – La norma contiene alcune misure necessarie e urgenti destinate al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche.
      In primo luogo, al comma 1 si interviene modificando in alcune parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, che ha avviato un importante percorso di risanamento di tali enti, basato sulla revisione dell'organizzazione e sulla razionalizzazione della gestione. In particolare, si prevede che il piano di risanamento delle fondazioni assicuri il raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione nell'arco dei tre successivi esercizi finanziari. La condizione del raggiungimento degli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, viene dunque articolata in maniera diversa sotto il punto di vista economico e patrimoniale, riconoscendo i risultati positivi raggiunti dalle fondazioni. Infatti, la particolare natura delle fondazioni e del loro patrimonio rende spesso molto difficile, se non impossibile, raggiungere in tempi brevi l'equilibrio di bilancio sotto il profilo patrimoniale. La modifica proposta intende perciò assicurare una valutazione razionale del conseguimento degli obiettivi secondo un'ottica di maggiore flessibilità.
      La medesima modifica viene apportata dal comma 2 del presente articolo all'articolo

1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto la possibilità dell'accesso alla procedura di risanamento anche per le fondazioni che, godendo di condizioni economico-finanziarie e patrimoniali migliori e più stabili, non si erano trovate nella situazione di aderirvi al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2014, ma che potrebbero avere necessità di intraprendere a loro volta questo processo di razionalizzazione della propria gestione e attività.
      Infine, il comma 3 è volto a introdurre un chiarimento nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e cioè il possibile ricorso, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno intrapreso il percorso di risanamento ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, alla transazione fiscale prevista dalla legge fallimentare, ove necessaria ai fini della realizzazione dei piani di risanamento. Con la modifica proposta si precisa che le fondazioni lirico-sinfoniche (alle quali viene richiesto, quale condizione per l'utilizzo della transazione fiscale, di aver presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti) non devono presentare il piano, previsto dall'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942, quale presupposto per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo con i creditori da parte delle imprese in stato di crisi.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali;

        Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
Articolo 1.
(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale).

        1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».

        2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.

        3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

Articolo 2.
(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale).

        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:

        «436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

            a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

            b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

            c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

            d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

        436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento».

Articolo 3.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

        1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del

Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:

            a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

        2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Articolo 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).

        1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

        2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Articolo 5.
(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno).

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:

        «458. Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.

        459. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;

            b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:

        «461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione

attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

        462. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.

        463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.

        464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

        2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.

        3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

Articolo 6.
(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria).

        1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del

decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

        2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012,

        3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti,

        4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 7.
(Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

        1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova

applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
Articolo 8.
(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane).

        1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.».

Articolo 9.
(Prospetto verifica pareggio di bilancio).

        1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

            «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».

Articolo 10.
(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016).

        1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

        2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

            «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

        3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

        «688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

        4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

        5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

        6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis è abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

Articolo 11.
(Regione Siciliana).

        1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.

        2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità

speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

        3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

        4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Articolo 12.
(Regione Valle d'Aosta).

        1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subìta, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

Articolo 13.
(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

        1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;

            b) all'articolo 4:

                1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

                2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

            c) all'articolo 7:

                1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

                2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;

            d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

Articolo 14.
(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria).

        1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1 settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1 giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».

        2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente:

        «714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

Articolo 16.
(Spese di personale).

        1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Articolo 17.
(Personale insegnante ed educativo).

        Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

        «228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

        228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2016-2018, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento

dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.».
Articolo 18.
(Servizio riscossione enti locali).

        1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Articolo 19.
(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

            a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

            b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Capo II
NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA
Articolo 20.
(Tempestività nei pagamenti).

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                «1-bis. A decorrere dall'anno 2017:

                    a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

                    b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;

                    c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:

                1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

                2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

                    d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;

                    e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;

        «5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;

            c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».

        2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Articolo 21.
(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco).

        1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.

        2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.

        3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

        4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:

            a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate

in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

            b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e dei destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

        5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.

        6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

        7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la

spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

        8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.

        9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

        10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,

        11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

        12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

        13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

        14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

        15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano

stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

        16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».

        17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento dei tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.

        18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.

        19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1 gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

        20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti

previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.

        21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

        22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.

        23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

Capo III
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 22.
(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane).

        1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna

della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario – sezione attuativa e sezione programmatica – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.

        4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.

        5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.

        6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

        7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

        8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza

pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

        7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».

Capo IV
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Articolo 23.
(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari).

        1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.

        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.

        3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.

        4, L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Capo V
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Articolo 24.
(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

        1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

            b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

            c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;

            d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

        3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2016.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno


Lorenzin, Ministro della salute
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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