Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3889 |
1. Al fine di garantire l'organizzazione e la gestione delle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria, la presente legge reca l'istituzione della rete nazionale delle aziende sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria, di seguito denominata «rete nazionale».
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni necessarie per uniformare e armonizzare la normativa vigente in materia delle aziende agricole sperimentali di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione delle stesse aziende.
1. Alla rete nazionale possono partecipare le università italiane alle quali afferiscano aziende agricole sperimentali, di loro proprietà o convenzionate, e che abbiano nel loro bilancio una specifica voce di spesa per la gestione delle stesse aziende o del personale a esse dedicato.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di partecipazione alla
rete nazionale con l'indicazione del responsabile scientifico designato dal rettore. 1. A ciascuna università partecipante alla rete nazionale è riconosciuto un contributo economico, quale cofinanziamento, proporzionale alla spesa sostenuta, a valere su uno specifico capitolo di bilancio (per le aziende agricole sperimentali o per il personale utilizzato nelle stesse aziende), con riferimento alla media degli ultimi tre esercizi finanziari e nella misura massima del 50 per cento.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, le università che partecipano alla rete nazionale presentano, all'inizio di ciascun anno accademico, apposita richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai membri del comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, è riconosciuto solo il rimborso delle spese di missione, che è posto a carico dei rispettivi atenei.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede:
a) nella misura del 50 per cento mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;b) nella misura del 50 per cento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.