Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2999


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIBAUDO, PELILLO, CULOTTA, VENTRICELLI, MOSCATT, BURTONE, CHAOUKI, LA MARCA, LODOLINI, MASSA, MELILLI, MINNUCCI, PREZIOSI, ROCCHI, ROSTAN, VERINI
Delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo
Presentata il 31 marzo 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! L'agricoltura continua a essere una grande risorsa per il nostro Paese. Il comparto agroalimentare, con un patrimonio enogastronomico ineguagliabile, è diventato, negli ultimi anni, un vero punto di forza del Made in Italy, in grado di spingere l’export e rilanciare la crescita dell'economia. L'innovazione e le nuove tecnologie introdotte nelle trasformazioni fondiarie e nella gestione delle colture hanno migliorato i prodotti agroalimentari e creato un indotto e consentito l'assunzione di nuove figure professionali.
      A fronte di questa evoluzione tuttavia la legislazione fiscale sui terreni agricoli non ha subìto i necessari aggiornamenti e oggi i valori catastali risultano essere enormemente più alti rispetto alla capacità reddituale dell'attività agricola.
      Questo aspetto si è dimostrato ancora più grave a seguito della revisione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che ha acuito la disparità di trattamento fiscale tra aziende che, pur trovandosi nello stesso territorio ed essendo perfino confinanti, sono state assoggettate a un trattamento differente perché ricadenti formalmente in territori comunali differenti secondo la classificazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. In particolare, l'articolo 2 delega il Governo a realizzare una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio al fine di correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale disposto a partire dal 2012 a seguito dell'introduzione dell'IMU. Tuttavia, in sede di delega si è ritenuto di non intervenire anche sulla riforma del nuovo catasto dei terreni istituito della legge 1 marzo 1886, n. 3682, cosiddetta legge Messedaglia, o della perequazione fiscale.
      Come detto, nella situazione attuale esistono terreni agricoli in grado di produrre reddito o meno, di incorporare rendite rilevanti o addirittura negative, oltre che molto differenziati in termine di valore reale; è quindi evidente che l'introduzione dell'IMU agricola ha determinato una forte sperequazione fiscale, dato che va a trattare in modo uguale ciò che spesso non è nemmeno simile.
      Per attribuire il reale valore delle colture, parametrandole alla redditività attuale dei fondi, risulta quindi necessario avviare in tempi rapidi una revisione del catasto dei terreni, anche tenendo conto dei dati ambientali e territoriali nonché della sostenibilità e della prescrizione collegate per migliorare gli impatti sulle risorse, come premessa della riforma dell'intero sistema della tassazione dei patrimoni agricoli.
      La presente proposta di legge, con l'articolo unico, delega pertanto il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario del catasto dei terreni, in base a princìpi e criteri direttivi specificamente indicati.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di valorizzare i servizi del suolo ambientali, sociali, economici e fiscali e di estendere la tracciabilità dei prodotti agricoli o dei loro derivati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario del catasto dei terreni. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito in materia di federalismo fiscale dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il catasto dei terreni è ridenominato catasto del suolo;

          b) nell'ambito della revisione del foglio di mappa, la particella catastale è caratterizzata dallo stesso tipo di suolo e da una risposta produttiva omogenea per la stessa coltura o destinazione d'uso;

          c) è previsto l'accorpamento di particelle adiacenti, all'interno di uno stesso fondo con identiche condizioni ambientali e territoriali, espresse dalle stesse qualità e classe colturale, conservando tutte le variazioni storiche;

          d) è previsto l'accesso libero e aperto a tutte le cartografie disponibili mediante i dati del richiedente, il comune di riferimento, il foglio e la particella catastali;

          e) le informazioni contenute nel certificato catastale sono integrate con i seguenti dati:

              1) dati relativi alla gestione diretta o delegata del suolo;

              2) dati identificativi del suolo relativi alla contrada e al distretto produttivo;

              3) dati ambientali relativi al clima, alla litologia, alla classificazione tassonomica, all'altimetria, alla pendenza, all'esposizione, alla rocciosità, al drenaggio esterno, allo spessore del solum che determinano la capacità d'uso del suolo di prima approssimazione da parte del conduttore;

              4) dati territoriali relativi alla montanità, ai vincoli, alla viabilità, alla disponibilità idrica riportando le interpretazioni agronomiche delle caratteristiche ambientali o le infrastrutture che influenzano la redditività economica e la capacità d'uso definitiva del suolo;

              5) dati di classamento relativi alla destinazione d'uso attuale del suolo, alle specifiche dell'uso attuale quali la coltura e la classe produttiva, alla valutazione della sostenibilità fisica derivante dall'armonia fra l'uso attuale e la capacità d'uso del suolo, alle prescrizioni concernenti gli eventuali interventi necessari nel caso di un uso non sostenibile, i redditi calcolati con dati produttivi e prezzi dell'anno, considerando le eventuali avversità meteoriche e le deduzioni o aggiunte d'imposta già presenti riferibili rispettivamente a costi aggiuntivi per l'uso attuale sostenibile o per i danni ambientali o territoriali innescati;

          f) è prevista la possibilità di variare le particelle del foglio di mappa, archiviando le variazioni storiche e rendendole disponibili a tutti senza alcuna restrizione, solo da parte delle seguenti figure professionali: dottori agronomi e dottori forestali, geometri e periti agrari, iscritti nei rispettivi albi con la relativa specializzazione;

          g) è prevista la possibilità di inserimento dei dati ambientali e territoriali

solo da parte delle seguenti figure professionali, previa adeguata formazione a seguito di un apposito corso di specializzazione: dottori agronomi per i suoli agricoli arabili secondo la capacità d'uso attribuita (I, II, III e IV classe di capacità d'uso del suolo), e dottori forestali per i suoli non arabili (V, VI e VII classe di capacità d'uso del suolo), per quelli montani e per i pascoli, i boschi, le colture dei vecchi impianti dei territori non arabili ma terrazzati o sistemati, i calanchi, le aree in dissesto idrogeologico e quelle interessate da attività di conservazione della natura (biodiversità, paesaggio, acque), in generale quelle interessate dai relativi vincoli;

          h) per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere f) e g) è prevista, per le figure professionali elencate, la possibilità di procedere all'inserimento telematico dei dati tramite credenziali certificate;

          i) le variazioni dell'uso del suolo, proposte da una delle figure professionali di cui alle lettere f) e g), che devono comunque essere conformi alla classe di capacità d'uso del suolo, sono deliberate dalla competente commissione censuaria locale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198. Sono altresì previsti l'archiviazione e l'accesso telematico per la consultazione di tutte le delibere della competente commissione censuaria locale.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser