Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3933 |
1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.
1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di video sorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.
1. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui agli
articoli 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge.
1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui agli articoli 1 e 2, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del