Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3911 |
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) accertare le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili dei crimini di violenza politica ancora insoluti;
b) ricostruire le vicende storiche e politiche che hanno determinato i crimini di cui alla lettera a) e individuare eventuali connivenze tra gli autori degli stessi crimini e istituzioni e partiti politici;
c) svolgere indagini e approfondimenti in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie svolte.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. In caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possono essere opposti i segreti di Stato e d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.