Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3960 |
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in
1. Dopo l'articolo 3 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. – (Organi del Comitato italiano paralimpico). – 1. Sono organi del Comitato italiano paralimpico (CIP):
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 3-bis, comma 4, primo periodo, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4,
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi,