Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3960


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361)
d'iniziativa dei senatori
RANUCCI, PUGLISI
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 1 luglio 2016
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242).

      1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in

assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 15 luglio 2003, n. 189).

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è aggiunto il seguente:
      «Art. 3-bis. – (Organi del Comitato italiano paralimpico). – 1. Sono organi del Comitato italiano paralimpico (CIP):

          a) il consiglio nazionale;

          b) la giunta nazionale;

          c) il presidente;

          d) il segretario generale;

          e) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.


      3. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
      4. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i princìpi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una revisione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali paralimpiche e delle discipline sportive associate, nonché agli enti di promozione sportiva».

      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 3-bis, comma 4, primo periodo, della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive nazionali paralimpiche e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4,

della legge 15 luglio 2003, n. 189, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
      4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.
Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.
      2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
      2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
      3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi,

dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.
      4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati.
      5. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser