Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3912 |
a) l'integrazione della personalità e l'attitudine al lavoro in condizioni di stress con riferimento alle esperienze di vita, all'autostima e al senso di responsabilità;
b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni di ansia e di pericolo;
c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che prevedono anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione.
1. Lo Stato promuove politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali, per anziani, disabili fisici e psichici e minori in situazione di disagio.
2. Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale.
1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite
direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.
3. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2 e 3, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.
1. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio è fatto obbligo di limitare l'angolo di ripresa delle telecamere a circuito chiuso ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio.
1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale del personale educativo degli asilo nido, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni prevedono l'introduzione obbligatoria, nelle procedure per il reclutamento del personale educativo degli asili nido, di test psico-attitudinali volti ad accertare la capacità degli aspiranti a relazionarsi con i minori, nonché per l'effettuazione obbligatoria di verifiche periodiche sulla professionalità del personale educativo e sul mantenimento da parte del medesimo personale dei requisiti di capacità psico-attitudinale.
a) l'integrazione della personalità e l'attitudine al lavoro in condizioni di stress con riferimento alle esperienze di vita, all'autostima e al senso di responsabilità;
b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni di ansia e di pericolo;
c) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che prevedono anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione.
1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche al personale operante nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.
1. L'autorità competente ordina la sospensione dell'attività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia nonché delle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. In caso di omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione adibite agli utilizzi di cui alla presente legge, l'autorità competente non rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.