Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3890 |
1. All'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«È altresì punito con la multa da euro 2.500 a euro 10.000, salvo che la condotta non costituisca reato più grave, chiunque si avvalga delle prestazioni sessuali offerte da soggetti che esercitano la prostituzione o le contratti, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ovvero nei luoghi e nelle forme vietati dalla legislazione vigente. In caso di reiterazione del reato, il fatto è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 2.500 a euro 10.000. La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita su richiesta del condannato con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita presso associazioni, enti e altri organismi iscritti al registro istituito ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, convenzionati con l'ente locale con la frequenza obbligatoria di un corso socio-rieducativo. In caso di esito positivo dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il giudice fissa un'udienza e dichiara estinto il reato; in mancanza di esito favorevole, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino della pena originaria. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».