Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3893


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, GNECCHI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROTTA, SIMONI, ZAPPULLA
Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche
Presentata il 10 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende concludere il percorso delle salvaguardie in materia di pensione già attuato con diversi provvedimenti legislativi con l'obiettivo di tutelare tutti coloro che si sono ritrovati nella condizione di essere in mobilità, licenziati, autorizzati alla prosecuzione volontaria o in altre situazioni che hanno avuto origine nel 2011 o precedentemente e che per l'intervento della manovra Salva-Italia (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) si sono ritrovati vittime di un cambiamento assolutamente non prevedibile, con uno spostamento del diritto alla pensione di sei o sette anni. Le sette salvaguardie hanno avuto la funzione di ridurre il danno della manovra Fornero del dicembre 2011 per alcune categorie di persone per le quali le scelte o le condizioni in cui si sono trovate erano causa di grande disagio sociale.
      Partendo dai dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), si è proceduto a garantire la salvaguardia a ulteriori 26.300 soggetti, includendo i lavoratori del settore edile, precedentemente esclusi perché fruitori del trattamento speciale edile anziché dell'indennità di mobilità e i lavoratori provenienti da procedure fallimentari e inseriti d'ufficio in mobilità dal curatore fallimentare, quindi senza accordo sindacale da poter produrre. Sempre in risposta a un altro atto di sindacato ispettivo (n. 5-07569), l'INPS, con riferimento ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 in sede governativa e non governativa o inseriti d'ufficio in mobilità dal curatore fallimentare, ha quantificato in 5.200 i soggetti che maturano i requisiti previgenti entro 24 mesi dalla fine della mobilità e in 5.400 i soggetti che maturano tali requisiti previgenti entro 36 mesi dalla fine della mobilità. Molti accordi firmati fra gli anni 2008 e 2011 a causa della crisi dimostrano che le persone incluse negli accordi non avrebbero maturato il requisito pensionistico entro la fine della mobilità: proprio per questo già negli accordi era esplicitamente previsto il periodo successivo anche con pagamento dei contributi volontari fino a 36 mesi successivi alla fine della mobilità.
      Proprio per questo motivo, poiché si tratta di accordi firmati in sede governativa o non governativa o a seguito di fallimento, è necessario comunque rispettare un accordo tra lo Stato e l'interessato.
      Tali situazioni vanno tutelate perché erano finalizzate alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, sia in sede governativa che non governativa, e in sede di sottoscrizione dei suddetti accordi molti lavoratori anziani, consapevoli di poter comunque accedere alla pensione di anzianità attraverso la ex quota 96 o con i quaranta anni di contribuzione, e molte donne con quasi sessanta anni di età e quindi prossime alla pensione di vecchiaia, hanno accettato di essere inseriti in mobilità, salvaguardando in questo modo il posto di lavoro dei più giovani, pur essendo consapevoli che avrebbero raggiunto i requisiti ben oltre il termine della mobilità. Appare oggi ovvio che quella scelta di entrare in mobilità, compiuta a suo tempo da questi lavoratori per favorire i loro colleghi più giovani, si è dimostrata, a seguito della manovra Salva-Italia, assolutamente inopportuna e ha condannato questi soggetti, che matureranno i requisiti entro tre anni dalla fine della mobilità, a essere esclusi fino ad oggi da qualsiasi salvaguardia di accesso alla pensione con i vecchi requisiti.
      Riteniamo pertanto opportuno portare a definitiva soluzione il fenomeno degli esodati, prevedendo un'ulteriore salvaguardia per 32.005 soggetti, un numero leggermente inferiore a quanto certificato dall'INPS in risposta alle citate interrogazioni, in quanto l'esperienza ci ha dimostrato che i numeri che sono stati forniti fino ad oggi e i relativi oneri anche per platee che vengono gestite direttamente dall'INPS, come le persone in mobilità, portano a ritenere che la cifra di 10.600 persone che hanno bisogno di versamenti volontari entro 36 mesi dalla fine della mobilità sia assolutamente sovrastimata.
      Considerato che dal report riepilogativo fornito dall'INPS sulle precedenti sette salvaguardie risultano esservi: 125.452 certificazioni accolte e 15.009 domande giacenti, per un totale di 140.461 salvaguardie, restano fruibili ulteriori 32.005 posizioni per l'ottava salvaguardia, per arrivare alla somma totale di 172.466 persone da salvaguardare, che è il limite numerico già finanziato per un totale di 11,43 miliardi di euro (ridotti nella legge di stabilità 2016 dagli 11,66 miliardi già stanziati per tale finalità): pertanto la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi.
      Come è noto l'onere per la sesta e per la settima salvaguardia è stato coperto totalmente con una parte dei risparmi delle precedenti salvaguardie e dalle risorse già presenti nel Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e pertanto anche gli oneri di questa definitiva proposta di salvaguardia potranno essere facilmente coperti dal citato Fondo nonché da quelli derivanti dal completamento delle procedure relative alla sesta e alla settima salvaguardia. L'ultimo report prodotto dall'INPS a maggio 2016 dimostra come la valutazione delle platee sia sempre stata sovrastimata, già nel 2012 a partire dalla seconda salvaguardia. La sovrastima della platea nella seconda salvaguardia è stata addirittura di 20.000 unità, utilizzate successivamente per la sesta salvaguardia. L'unica platea sottostimata è stata quella dei familiari che assistono disabili: erano stati valutati in 2.500 gli aventi diritto nella quarta salvaguardia, ma è stato anche necessario un ampliamento di 1.800 unità nella sesta salvaguardia, oltre all'attivazione della procedura dei vasi comunicanti prevista della legge, al fine di utilizzare i contingenti in eccesso in altre platee. In questo modo sono stati salvaguardati complessivamente 9.197 familiari di disabili. Nella settima salvaguardia sono state previste 2.000 unità, ma nel report figurano 63 domande accolte e 180 giacenti. Sia i permessi che il congedo sono a carico dell'INPS: queste valutazioni così diverse dalla realtà devono farci riflettere.
      L'ottava e definitiva salvaguardia deve quindi essere garantita a tutte quelle tipologie che hanno avuto situazioni realizzatesi prima del 31 dicembre 2011 e che giustamente chiedono che sia rispettato il patto stipulato a suo tempo con le istituzioni.
      Questa salvaguardia deve essere la definitiva: le prime sette hanno sempre posto come limite per il diritto la decorrenza del trattamento pensionistico, procedendo di anno in anno. La presente proposta di legge dà priorità al momento in cui si è realizzata la condizione che costituisce il diritto alla salvaguardia: tutto deve fare riferimento al 2011, la verifica delle situazioni deve essere quindi legata all'evento.
      Si deve riflettere sui dati numerici e sugli oneri nella storia delle salvaguardie dal Salva-Italia ad oggi: oneri, coperture necessarie per interventi legislativi, verifiche e conti a consuntivo dalla prima alla settima salvaguardia.
      Il legislatore si trova sempre di fronte alla necessità di quantificare gli oneri di un intervento legislativo: il problema si può sintetizzare rilevando che non può mai essere fatto un paragone tra gli oneri che vengono chiesti a copertura nel momento dell'approvazione di una norma e la verifica dell'effettivo utilizzo a posteriori. Per quanto riguarda gli interventi previdenziali questo è evidente e preoccupante e abbiamo verificato anche il susseguirsi di modifiche nelle stime presentate dall'INPS in risposta alle proposte di legge presentate da firmatari di questa iniziativa legislativa. Va segnalato che a pagina 99 dell'atto Camera n. 4829 relativo al Salva-Italia, i soggetti da derogare in base alla previsione di salvaguardia sarebbero stati 50.000 e nella nota si specificano che la definizione di tale contingente era stata verificata anche in relazione ai dati amministrativi degli enti previdenziali interessati. Eravamo a dicembre 2011: già nel 2012, quindi ancora sotto il Governo Monti, due salvaguardie, la prima per 65.000 persone e la seconda (decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) per 55.000 persone, con una previsione di spesa per la prima di 5 miliardi e 80 milioni di euro, con un importo previsto pro capite di 78.154 euro, e per la seconda di 4 miliardi e 140 milioni di euro, con un importo previsto pro capite di 75.273 euro.
      Questo a dimostrazione che già la prima previsione di 50.000 persone da salvaguardare si è dimostrata errata e lo stesso Governo che ha presentato il Salva-Italia ha previsto due salvaguardie per 120.000 persone, più del doppio di quelle ufficialmente previste.
      La terza salvaguardia, di cui alla legge n. 228 del 2012 prevede 16.130 persone con una copertura di 801 milioni di euro, 49.659 euro pro capite.
      La quarta salvaguardia, di cui al decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, prevede 5.000 persone con una copertura di 353 milioni di euro, 70.600 euro pro capite.
      La quinta salvaguardia, di cui alla legge n. 147 del 2013, prevede 17.000 persone, con una copertura di 950 milioni di euro, 55.882 euro pro capite.
      La sesta salvaguardia, di cui alla legge n. 147 del 2014, è quella su cui si deve riflettere: prevede infatti 32.100 persone, ma ben 20.000 vengono dalla seconda salvaguardia, fatta nel 2012, quindi molto vicina al calcolo che l'INPS e la ragioneria generale dello Stato avevano fatto per il Salva-Italia, un errore di valutazione da 55.000 a 35.000 persone non fa onore a servizi dai quali dipende totalmente l'attività legislativa, gli oneri di copertura previsti sono 1 miliardo e 681 milioni di euro, 52.367 euro pro capite.
      Si arriva così alla legge di stabilità di quest'anno: l'atto Senato n. 2111 presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Padoan) il 25 ottobre 2015, pagina 133 recita «In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati».
      La legge di stabilità 2016 ha aggiunto 2.236 persone cui garantire la pensione con le regole vigenti nel 2011, ma ha tolto dalle risorse già stanziate per questa finalità ben 230 milioni di euro, destinandoli ad altri interventi previdenziali.
      Praticamente la sesta e la settima salvaguardia vengono fatte con i risparmi delle prime cinque salvaguardie.
      La citata pagina 133 bollinata dalla Ragioneria generale di Stato certifica gli errori di valutazione fatti dall'inizio delle salvaguardie: praticamente i numeri di persone da salvaguardare e le risorse per poter garantire loro la pensione si fermano a dicembre 2013; nel 2014 e nel 2015 si è praticamente vissuti di rendita grazie al lavoro precedente, ma è costato un grande impegno dei parlamentari, nella Commissione lavoro della Camera dei deputati e in Assemblea, che ha monopolizzato l'attività legislativa a scapito di altre iniziative che avrebbero potuto produrre altre correzioni di norme sbagliate, come ad esempio la modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha reso onerose tutte le ricongiunzioni facendo pagare ai lavoratori e alle lavoratrici i contributi due volte, o possibilità reali di riforme positive in campo previdenziale. Non si è potuto lavorare pensando alle donne tanto penalizzate nella precedente legislatura e ai giovani.
      Il lavoro si è concentrato sulla riduzione del danno della manovra Fornero, ma nel 2014 e nel 2015 si è lavorato per utilizzare risorse già stanziate nel 2012 e nel 2013 per le salvaguardie.
      Solo la prima salvaguardia si è realmente esaurita e soggetti e oneri sembrano corrispondere, ma già dalla seconda si sono verificate le differenze citate e sono notevoli anche le differenze di costo pro capite.
      Guardando il report dell'INPS del 10 settembre 2015 si può peraltro constatare che a fronte dei 170.230 soggetti da salvaguardare sono state accolte 115.967 domande e sono state liquidate 83.396 pensioni.
      Il Parlamento ha bisogno di dati precisi e reali per poter decidere, tutta la storia legata ai numeri della manovra Fornero si è caratterizzata per approssimazione e incertezze, i decreti ministeriali e le circolari attuative che hanno interpretato a volte restrittivamente e a volte creando contraddizioni da correggere, hanno prodotto la continua necessità di attivare nuovi interventi normativi.
      Rimane agli atti delle Camere anche la famosa tabella delle 490.000 persone da salvaguardare che la Ministra Fornero ha consegnato in occasione «dell'informativa urgente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla questione dei lavoratori cosiddetti “esodati”» (seduta n. 653 di mercoledì 20 giugno 2012 alla Camera dei deputati, tabelle da pagina 93 a pagina 103 del resoconto della seduta), presentata anche all'Assemblea del Senato della Repubblica a giugno 2012: dai 50.000 nel Salva-Italia, ai 490.000 Bollettini ufficiali delle Camere del giugno 2012, ai 170.230 nelle sei salvaguardie, per arrivare ai 172.466 della legge di stabilità 2016 sottolinea che praticamente già con la legge n. 147 del 2013, con le risorse stanziate, avremmo potuto non far soffrire per ulteriori due o tre anni le persone interessate.
      L'ultimo report del maggio 2016 dell'INPS sulla settima salvaguardia – articolo 1, commi da 263 a 270, della legge di stabilità 2016 – dimostra in modo evidente, ancora una volta, come rispetto ad alcune platee le quantificazioni a suo tempo previste dall'Istituto si siano rilevate sovradimensionate. Nello specifico:

          per i contributori volontari: 4.277 istanze accolte e 1.711 domande giacenti, a fronte delle 9.000 posizioni a disposizione;

          per i lavoratori cessati: 2.359 istanze accolte e 1.951 domande giacenti, a fronte delle 6.000 posizioni a disposizione;

          per i lavoratori che assistono figli disabili: 63 istanze accolte e 180 domande giacenti, a fronte delle 2.000 posizioni a disposizione;

          per i lavoratori con contratto a tempo determinato: 359 istanze accolte e 534 domande giacenti, a fronte delle 3.000 posizioni a disposizione.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore».

Art. 2.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

      1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, dall'articolo 1, commi da 265 a 272, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14

febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

          a) nel limite di 6.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come indicato nella presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del

1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale purché determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche quando coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

          b) nel limite di 25.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta

l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

      2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 32.000 soggetti e nel limite massimo di 260 milioni di euro per l'anno 2017, di 470 milioni di euro per l'anno 2018, di 409 milioni di euro per l'anno 2019, di 314 milioni di euro per l'anno 2020, di 208 milioni di euro per l'anno 2021, di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 51 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie previste dall'articolo 1 comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

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