Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3893 |
per i contributori volontari: 4.277 istanze accolte e 1.711 domande giacenti, a fronte delle 9.000 posizioni a disposizione;
per i lavoratori cessati: 2.359 istanze accolte e 1.951 domande giacenti, a fronte delle 6.000 posizioni a disposizione;
per i lavoratori che assistono figli disabili: 63 istanze accolte e 180 domande giacenti, a fronte delle 2.000 posizioni a disposizione;
per i lavoratori con contratto a tempo determinato: 359 istanze accolte e 534 domande giacenti, a fronte delle 3.000 posizioni a disposizione.
1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore».
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, dall'articolo 1, commi da 265 a 272, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14
febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:a) nel limite di 6.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come indicato nella presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del citato articolo 3 del decreto-legge n. 299 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale purché determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma, anche quando coincidenti con la data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori di cui alla presente lettera, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;b) nel limite di 25.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta
l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 32.000 soggetti e nel limite massimo di 260 milioni di euro per l'anno 2017, di 470 milioni di euro per l'anno 2018, di 409 milioni di euro per l'anno 2019, di 314 milioni di euro per l'anno 2020, di 208 milioni di euro per l'anno 2021, di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 51 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le economie previste dall'articolo 1 comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con le economie derivanti dal monitoraggio dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.