Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3936 |
1. La Repubblica riconosce, in conformità ai princìpi dell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, nonché ai sensi del parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) reso alla Commissione europea in data 26 ottobre 2011, la funzione sociale ed educativa dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale.
2. La Repubblica riconosce altresì l'importanza dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale quale strumento di prevenzione di patologie e di tutela della salute psico-fisica dei cittadini, garantendo il contenimento della spesa sanitaria.
3. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di praticare attività sportiva e adotta i più idonei strumenti, anche di natura fiscale, per agevolare il concreto esercizio di tale diritto.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.
1. Per attività sportive dilettantistiche si intendono quelle così definite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline sportive
associate, nell'ambito delle direttive impartite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, comunque, non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 23 marzo 1981, n. 91.1. L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata in una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;
c) società sportiva dilettantistica di capitali senza scopo di lucro;
d) società cooperativa;
e) società sportiva dilettantistica di capitali ordinaria.
1. Le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono mediante:
a) atto pubblico;
b) scrittura privata autenticata;
c) scrittura privata registrata.
2. Le società di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 si costituiscono per atto pubblico, ai sensi di quanto previsto dal codice civile in materia di costituzione di società di capitali e di cooperative. A tali società non si applicano le norme in materia di distribuzione di utili e di finalità di lucro.
3. Le società di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 si costituiscono per atto pubblico secondo quanto previsto dal codice civile.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8.
1. Gli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3 devono contenere:
a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «associazione sportiva dilettantistica» o «società sportiva dilettantistica»;
b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva;d) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizione emanate dal CONI.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 e fermo restando quanto stabilito dal codice civile in tema di associazioni, gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 devono contenere:
a) l'indicazione dell'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di proventi, avanzi di gestione, fondi o riserve;
b) l'indicazione di eventuali criteri o requisiti per l'ammissione all'associazione, nonché i motivi di esclusione;
c) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
d) una disciplina uniforme del rapporto associativo con l'attribuzione del voto singolo agli associati maggiorenni per l'approvazione del rendiconto annuale e per l'elezione degli organi associativi;
e) il diritto di tutti gli associati maggiorenni a ricoprire cariche associative;
f) l'obbligo di nomina dell'organo amministrativo e la predisposizione della disciplina per il suo funzionamento;
g) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
h) l'obbligo di convocazione dell'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo, in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione o società sportiva dilettantistica o, comunque, a fini sportivi.
2. Le disposizioni delle lettere d), e) e f) del comma 1 non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche prive di autonomia, o ad autonomia limitata, istituite nell'ambito di istituti scolastici o di università, nonché di enti e istituzioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, gli statuti delle società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, devono contenere:
a) l'indicazione dell'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili tra i soci, anche in forma indiretta;
b) l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione o società sportiva dilettantistica o, comunque, a fini sportivi;
c) disposizioni conformi a quanto disposto dal codice civile per le società di capitali, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti la divisione degli utili e le finalità di lucro, incompatibili con le lettere a) e b).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, gli statuti delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 3 devono essere conformi alle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali.1. Le disposizioni del presente capo e le agevolazioni tributarie previste dalla legislazione vigente per le associazioni e, in particolare, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal medesimo capo, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) che:
a) siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
b) abbiano statuti conformi a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8.
2. Ai fini della presente legge per attività istituzionale svolta dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, si intendono lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive anche finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3,
comma 1, le lettere a), b), c) e d), della presente legge, fruiscono del regime tributario previsto dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della presente legge, in quanto applicabili. 1. I proventi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico per il 50 per cento del loro ammontare.
2. I proventi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del testo unico, dopo la parola: «ricreazione» sono inserite le seguenti: «, attività sportiva dilettantistica presso società e associazioni sportive dilettantistiche».
2. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «assistenziali e previdenziali» sono
«a-bis) i contributi erogati per l'iscrizione o l'abbonamento ad associazioni o società sportive dilettantistiche;».
7. Alle società sportive dilettantistiche ordinarie regolarmente iscritte nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, l'imposta di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è applicata con un'aliquota pari al 20 per cento dell'aliquota prevista per gli immobili inclusi nella categoria catastale D6, in relazione ai quali la medesima società sportiva dilettantistica ordinaria è titolare di un diritto reale.
1. Al comma 1 dell'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene all'interno degli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».
1. Le prestazioni svolte anche in via continuativa, a fronte di un compenso, dai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 2 per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale all'interno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, costituiscono, fatta salva diversa volontà delle parti, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico, come da ultimo modificato dal presente articolo, nonché l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e l'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico, le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».
1. Sono prestazioni amministrativo-gestionali, anche ai fini dall'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico come da ultimo modificato dalla presente legge, le attività di segreteria e la raccolta delle iscrizioni, l'attività di sviluppo e di promozione dell'attività sportiva dilettantistica, l'accoglienza dei frequentatori e, comunque, tutte le attività finalizzate al funzionamento amministrativo e organizzativo della struttura sportiva e funzionali allo svolgimento delle attività sportive istituzionali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
2. Le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale svolte in via continuativa in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche costituiscono, fatta salva diversa volontà delle parti, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Ai contratti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 14, nonché gli articoli 15 e 16.
1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 14 e 15 devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere almeno:
a) l'indicazione delle parti;
b) l'indicazione del numero d'iscrizione nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
c) l'indicazione della volontà espressa delle parti di porre in essere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva con esclusione di qualsiasi altra forma contrattuale;
d) l'oggetto della prestazione, compresa, per le prestazioni sportive di cui all'articolo 14, l'indicazione della disciplina o delle discipline sportive cui si riferisce;
e) il riferimento all'ordinamento sportivo per la qualificazione della disciplina sportiva oggetto del contratto;
f) l'indicazione da parte dei collaboratori di cui agli articoli 14 e 15 della disponibilità oraria;
g) l'indicazione del compenso dovuto ai collaboratori di cui agli articoli 14 e 15, eventualmente determinato anche su base oraria;
h) l'indicazione della durata e della data di scadenza del contratto;
i) le modalità degli eventuali rinnovi;
l) la dichiarazione del collaboratore in merito alle condizioni di applicabilità del regime contributivo di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Le parti possono integrare i contenuti di cui al comma 1 in relazione a specifiche esigenze.
3. L'assenza dei contenuti di cui alle lettere a), b), d) o g) determina la nullità del contratto.
1. Ferma restando a fini fiscali la natura di redditi diversi, di cui all'articolo 67 del testo unico, dei compensi derivanti dai rispettivi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi di cui agli articoli 14 e 15 della medesima legge sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nella categoria B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 7 aprile 2005, recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo», istituito presso l'ENPALS. 1. I collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 14 della presente legge sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ad essi si applica il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport 3 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010.
2. I collaboratori coordinati e continuativi amministrativo-gestionali di cui all'articolo 15 devono essere assicurati per la morte, l'invalidità permanente e la malattia conseguenti a infortuni derivanti dallo svolgimento della loro attività, presso una compagnia di assicurazioni scelta dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle prestazioni rese in favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
1. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
1. I commi 1, 2, 17, 18, 18-bis e 18-ter dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.