Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3936


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata SBROLLINI
Disciplina delle attività sportive dilettantistiche
Presentata il 28 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — I centri sportivi in Italia sono circa 72.000 e le realtà sportive che operano in Italia sono divise in tre principali tipologie di forme societarie: le società sportive dilettantistiche (SSD) le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive commerciali (SSC). La presente proposta di legge nasce grazie a un percorso condiviso che ha come protagonisti il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'Associazione nazionale impianti fitness & sport (ANIF) e le principali categorie che si occupano del settore sportivo italiano. Si intende finalmente porre le basi per una riforma organica dello sport dilettantistico. Lo sport può costituire una grande occasione di crescita per il nostro Paese, generare occupazione e incrementare il benessere della popolazione. È compito della politica trovare e sostenere nuove soluzioni che rechino beneficio allo sviluppo delle politiche sportive e a una nuova forma di imprenditorialità. L'Italia deve recuperare oltre venti anni di ritardo e deve farlo presto offrendo agli imprenditori la possibilità di creare valore e benessere investendo in maniera sana in un settore che può offrire molto, soprattutto ai più giovani.
      Migliaia di operatori e di responsabili dei centri sportivi aspettano una nuova normativa che definisca, senza margini di interpretazioni, le modalità di contratto dei lavoratori del mondo dello sport così da poter prevedere per i dipendenti del settore sportivo pari diritti rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
      In breve il contenuto della proposta di legge.
      L'articolo 1 reca princìpi di carattere generale che evidenziando, in particolare, la funzione sociale e, soprattutto, quella relativa alla cura e alla prevenzione della salute dei cittadini.
      L'articolo 2 definisce lo sport dilettantistico, l'attività sportiva dilettantistica e gli sportivi dilettanti, ponendo in evidenza l'importante funzione del CONI, quale ente esponenziale dell'ordinamento sportivo italiano, ai fini della qualificazione. La novità importante riguarda l'introduzione, nella definizione di attività sportiva dilettantistica, della tutela della salute.
      L'articolo 3 indica le diverse forme di gestione dello sport dilettantistico. La novità importante consiste nell'introduzione della società sportiva dilettantistica ordinaria che non è senza scopo di lucro.
      L'articolo 4 disciplina la costituzione delle diverse tipologie di associazione sportiva a seconda della loro natura giuridica. Tale previsione, come la successiva, ha ricadute importanti anche a fini tributari.
      L'articolo 5 indica i contenuti statutari comuni a tutte le tipologie di soggetti che gestiscono lo sport dilettantistico. Questo articolo comprende e razionalizza i contenuti di alcune norme già in vigore e pone in evidenza lo stretto legame con l'ordinamento sportivo che giustifica la peculiarità dell'intera normativa. L'articolo, come quelli successivi recanti i requisiti statutari per le singole tipologie di associazione sportiva, chiarisce definitivamente i contenuti statutari validi necessari e sufficienti sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo tributario, con la positiva conseguenza sul piano della chiarezza e della legittimità della fruizione della normativa speciale.
      L'articolo 6 disciplina i contenuti statutari specifici per le associazioni sportive dilettantistiche (riconosciute civilisticamente e no). Tali contenuti sono quelli attualmente previsti da norme tributarie e dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, adattate alla luce delle diverse esperienze e risponde all'esigenza manifestata da più parti di consentire la costituzione di tali associazioni che, per le loro caratteristiche, non possono applicare i princìpi di democrazia interna.
      L'articolo 7 disciplina i contenuti statutari delle società e cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, facendo riferimento alle norme del codice civile in tema di società e di cooperative, escludendo le norme relative alla divisione degli utili anche in forma indiretta.
      L'articolo 8 reca la disciplina della società sportiva dilettantistica ordinaria. Si tratta di una nuova figura societaria per la gestione dello sport dilettantistico, caratterizzata dalla possibilità di divisione degli utili. Nella denominazione deve figurare la parola «ordinaria» per distinguerla dalle altre forme societarie senza scopo di lucro.
      L'articolo 9, al comma 1, indica le condizioni per la fruizione delle agevolazioni tributarie che saranno applicate con i limiti e le modalità previste dagli articoli successivi. Il comma 2 introduce un'importante disposizione tesa a chiarire che i contenuti statutari previsti dalla legge sono gli stessi ai fini civilistici e fiscali. A tale indispensabile unificazione si perviene mediante la sostituzione delle previsioni riguardanti i contenuti statutari contenute nelle attuali norme, prive del benché minimo coordinamento. Il comma 3 definisce il contenuto dell'attività istituzionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
      L'articolo 10 reca agevolazioni applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro e, al comma 2, estende i benefìci già previsti dalla legge n. 398 del 1991 alle associazioni sportive e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 350.000 euro invece degli attuali 250.000.
      L'articolo 11 detta una speciale disciplina tributaria per le società sportive dilettantistiche ordinarie caratterizzata dalla possibilità di distribuzione di utili. In sostanza si prevede l'imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle società pari al 50 per cento dei proventi derivanti dall'attività istituzionale di cui all'articolo 9, nonché l'assoggettabilità di tali proventi all'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale agevolato è giustificato dal fatto che tali società operano all'interno dell'ordinamento sportivo (sono riconosciute dal CONI) che comporta l'assoggettamento ai vincoli da esso imposti, ma soprattutto per via dell'oggettiva funzione sociale e di prevenzione di importanti patologie, con importanti risparmi per la spesa sanitaria. È importante infine sottolineare che con l'introduzione di tale nuova forma societaria si è sottoposto a tassazione, anche se agevolata, un settore attualmente privo di tassazione.
      L'articolo 12 reca una serie di disposizioni tributarie connesse con lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
      L'articolo 13 prevede l'esclusione dal pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione di musica registrata durante lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.
      L'articolo 14 definisce le prestazioni sportive dilettantistiche e il loro trattamento tributario. Il rapporto tipico, quindi, è quello di collaborazione coordinata e continuativa, salvo diversa volontà delle parti.
      L'articolo 15 reca disposizioni in materia di prestazioni amministrativo-gestionali. Anche in questo caso il rapporto tipico è quello di collaborazione coordinata e continuativa, salvo volontà diversa delle parti.
      L'articolo 16 indica i contenuti minimi dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi e amministrativo-gestionali, prevedendo la possibilità di aggiungere ulteriori clausole.
      Gli articoli 17 e 18 recano la disciplina previdenziale e assicurativa dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva e amministrativo-gestionale.
      L'articolo 19 estende al CONI alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva le norme sulla collaborazione coordinata e continuativa.
      L'articolo 20 indica come requisito preferenziale per la concessione di impianti pubblici la natura di società o associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
      L'articolo 21 reca una serie di abrogazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Funzione sociale e di tutela della salute dello sport).

      1. La Repubblica riconosce, in conformità ai princìpi dell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, nonché ai sensi del parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) reso alla Commissione europea in data 26 ottobre 2011, la funzione sociale ed educativa dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale.
      2. La Repubblica riconosce altresì l'importanza dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale quale strumento di prevenzione di patologie e di tutela della salute psico-fisica dei cittadini, garantendo il contenimento della spesa sanitaria.
      3. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di praticare attività sportiva e adotta i più idonei strumenti, anche di natura fiscale, per agevolare il concreto esercizio di tale diritto.
      4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.

Art. 2.
(Sport dilettantistico).

      1. Per attività sportive dilettantistiche si intendono quelle così definite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline sportive

associate, nell'ambito delle direttive impartite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, comunque, non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 23 marzo 1981, n. 91.
      2. L'attività sportiva dilettantistica di cui al comma 1 del presente articolo è quella istituzionalmente svolta nelle società e nelle associazioni sportive di cui all'articolo 3, sia in forma individuale che collettiva, tesa allo svolgimento della pratica sportiva, alla formazione, alla didattica, alla preparazione, all'assistenza, nelle diverse discipline sportive, nonché alla prevenzione e alla tutela della salute attraverso la pratica sportiva.
      3. Sono sportivi dilettanti gli atleti, i praticanti, gli istruttori, gli allenatori, i tecnici sportivi, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici, gli arbitri, i giudici di gara e, comunque, tutti coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica come individuata e definita ai sensi dei commi 1 e 2, qualificati tali dall'ordinamento sportivo e tesserati presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
Capo II
Art. 3.
(Organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche).

      1. L'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata in una delle seguenti forme:

          a) associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

          b) associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile;

          c) società sportiva dilettantistica di capitali senza scopo di lucro;

          d) società cooperativa;

          e) società sportiva dilettantistica di capitali ordinaria.

Art. 4.
(Costituzione).

      1. Le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono mediante:

          a) atto pubblico;

          b) scrittura privata autenticata;

          c) scrittura privata registrata.

      2. Le società di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 si costituiscono per atto pubblico, ai sensi di quanto previsto dal codice civile in materia di costituzione di società di capitali e di cooperative. A tali società non si applicano le norme in materia di distribuzione di utili e di finalità di lucro.
      3. Le società di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 si costituiscono per atto pubblico secondo quanto previsto dal codice civile.
      4. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8.

Art. 5.
(Contenuti statutari comuni).

      1. Gli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3 devono contenere:

          a) la denominazione o la ragione sociale con la locuzione «associazione sportiva dilettantistica» o «società sportiva dilettantistica»;

          b) l'oggetto sociale o lo scopo associativo, con riferimento allo svolgimento e all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive tese alla prevenzione e alla tutela della salute;

          c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione

sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva;

          d) l'obbligo di conformarsi alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, nonché alle disposizione emanate dal CONI.

Art. 6.
(Contenuti statutari delle associazioni sportive dilettantistiche).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 e fermo restando quanto stabilito dal codice civile in tema di associazioni, gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 devono contenere:

          a) l'indicazione dell'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di proventi, avanzi di gestione, fondi o riserve;

          b) l'indicazione di eventuali criteri o requisiti per l'ammissione all'associazione, nonché i motivi di esclusione;

          c) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;

          d) una disciplina uniforme del rapporto associativo con l'attribuzione del voto singolo agli associati maggiorenni per l'approvazione del rendiconto annuale e per l'elezione degli organi associativi;

          e) il diritto di tutti gli associati maggiorenni a ricoprire cariche associative;

          f) l'obbligo di nomina dell'organo amministrativo e la predisposizione della disciplina per il suo funzionamento;

          g) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

          h) l'obbligo di convocazione dell'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

          i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

          l) l'obbligo, in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione o società sportiva dilettantistica o, comunque, a fini sportivi.

      2. Le disposizioni delle lettere d), e) e f) del comma 1 non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche prive di autonomia, o ad autonomia limitata, istituite nell'ambito di istituti scolastici o di università, nonché di enti e istituzioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Art. 7.
(Contenuti statutari delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, gli statuti delle società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, devono contenere:

          a) l'indicazione dell'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili tra i soci, anche in forma indiretta;

          b) l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione o società sportiva dilettantistica o, comunque, a fini sportivi;

          c) disposizioni conformi a quanto disposto dal codice civile per le società di capitali, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti la divisione degli utili e le finalità di lucro, incompatibili con le lettere a) e b).

Art. 8.
(Contenuti statutari delle società sportive dilettantistiche ordinarie).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, gli statuti delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera e) del comma 1

dell'articolo 3 devono essere conformi alle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali.
      2. Le società di cui al comma 1 devono recare nella ragione sociale la parola: «ordinaria».
Capo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 9.
(Disposizioni generali).

      1. Le disposizioni del presente capo e le agevolazioni tributarie previste dalla legislazione vigente per le associazioni e, in particolare, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal medesimo capo, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) che:

          a) siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

          b) abbiano statuti conformi a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

      2. Ai fini della presente legge per attività istituzionale svolta dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, si intendono lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza, nonché l'organizzazione di attività sportive anche finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute.

Art. 10.
(Società, associazioni e cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro).

      1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3,

comma 1, le lettere a), b), c) e d), della presente legge, fruiscono del regime tributario previsto dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della presente legge, in quanto applicabili.
      2. Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo indicato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aumentato da euro 250.000 a euro 350.000.
Art. 11.
(Società sportive dilettantistiche ordinarie).

      1. I proventi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico per il 50 per cento del loro ammontare.
      2. I proventi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche ordinarie sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 12.
(Altre disposizioni tributarie).

      1. Al comma 1 dell'articolo 100 del testo unico, dopo la parola: «ricreazione» sono inserite le seguenti: «, attività sportiva dilettantistica presso società e associazioni sportive dilettantistiche».
      2. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «assistenziali e previdenziali» sono

inserite le seguenti: «, nonché i contributi erogati per l'iscrizione o l'abbonamento ad associazioni e società sportive dilettantistiche».
      3. La deduzione di cui al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica anche con riferimento ai costi delle collaborazioni coordinate e continuative di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sostenuti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della medesima legge.
      4. L'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applica anche agli investimenti effettuati dai soggetti ivi indicati per la costruzione o per la realizzazione di palestre o impianti sportivi e per l'acquisto delle attrezzature sportive all'interno delle proprie strutture.
      5. Alla lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 600 euro» e le parole: «, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni,» sono soppresse.
      6. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          «a-bis) i contributi erogati per l'iscrizione o l'abbonamento ad associazioni o società sportive dilettantistiche;».

      7. Alle società sportive dilettantistiche ordinarie regolarmente iscritte nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, l'imposta di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è applicata con un'aliquota pari al 20 per cento dell'aliquota prevista per gli immobili inclusi nella categoria catastale D6, in relazione ai quali la medesima società sportiva dilettantistica ordinaria è titolare di un diritto reale.

Art. 13.
(Esclusione dal pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione di musica registrata durante lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica).

      1. Al comma 1 dell'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene all'interno degli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche o in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

Capo IV
RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO
Art. 14.
(Prestazioni sportive dilettantistiche).

      1. Le prestazioni svolte anche in via continuativa, a fronte di un compenso, dai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 2 per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale all'interno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, costituiscono, fatta salva diversa volontà delle parti, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
      2. Ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico, come da ultimo modificato dal presente articolo, nonché l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e l'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
      3. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico, le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».

Art. 15.
(Prestazioni amministrativo-gestionali).

      1. Sono prestazioni amministrativo-gestionali, anche ai fini dall'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico come da ultimo modificato dalla presente legge, le attività di segreteria e la raccolta delle iscrizioni, l'attività di sviluppo e di promozione dell'attività sportiva dilettantistica, l'accoglienza dei frequentatori e, comunque, tutte le attività finalizzate al funzionamento amministrativo e organizzativo della struttura sportiva e funzionali allo svolgimento delle attività sportive istituzionali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
      2. Le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale svolte in via continuativa in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche costituiscono, fatta salva diversa volontà delle parti, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
      3. Ai contratti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 14, nonché gli articoli 15 e 16.

Art. 16.
(Contenuti minimi dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

      1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 14 e 15 devono essere stipulati in forma scritta e devono contenere almeno:

          a) l'indicazione delle parti;

          b) l'indicazione del numero d'iscrizione nel registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;

          c) l'indicazione della volontà espressa delle parti di porre in essere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva con esclusione di qualsiasi altra forma contrattuale;

          d) l'oggetto della prestazione, compresa, per le prestazioni sportive di cui all'articolo 14, l'indicazione della disciplina o delle discipline sportive cui si riferisce;

          e) il riferimento all'ordinamento sportivo per la qualificazione della disciplina sportiva oggetto del contratto;

          f) l'indicazione da parte dei collaboratori di cui agli articoli 14 e 15 della disponibilità oraria;

          g) l'indicazione del compenso dovuto ai collaboratori di cui agli articoli 14 e 15, eventualmente determinato anche su base oraria;

          h) l'indicazione della durata e della data di scadenza del contratto;

          i) le modalità degli eventuali rinnovi;

          l) la dichiarazione del collaboratore in merito alle condizioni di applicabilità del regime contributivo di cui all'articolo 17, comma 2.

      2. Le parti possono integrare i contenuti di cui al comma 1 in relazione a specifiche esigenze.
      3. L'assenza dei contenuti di cui alle lettere a), b), d) o g) determina la nullità del contratto.

Art. 17.
(Trattamento previdenziale).

      1. Ferma restando a fini fiscali la natura di redditi diversi, di cui all'articolo 67 del testo unico, dei compensi derivanti dai rispettivi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi di cui agli articoli 14 e 15 della medesima legge sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale nella categoria B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 7 aprile 2005, recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori

dello spettacolo», istituito presso l'ENPALS.
      2. L'aliquota contributiva dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 1 è fissata nella misura del 10 per cento, applicata sull'intero compenso derivante dall'attività di collaborazione prestata ai sensi della presente legge in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il contributo è ridotto del 50 per cento per i primi due anni dall'inizio dell'attività remunerata svolta ai sensi della presente legge in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ovvero, se completata prima della scadenza del biennio, per le prime 72 settimane di attività, svolta anche in modo non consecutivo a favore di una o più associazioni o società sportive dilettantistiche. I termini di cui al presente comma sono calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è per due terzi posto a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e per un terzo posto a carico dei collaboratori coordinati e continuativi di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 18.
(Trattamento assicurativo).

      1. I collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 14 della presente legge sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ad essi si applica il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport 3 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010.
      2. I collaboratori coordinati e continuativi amministrativo-gestionali di cui all'articolo 15 devono essere assicurati per la morte, l'invalidità permanente e la malattia conseguenti a infortuni derivanti dallo svolgimento della loro attività, presso una compagnia di assicurazioni scelta dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

Art. 19.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle prestazioni rese in favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.
(Concessione di impianti pubblici).

      1. Costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici, anche scolastici, la natura giuridica di associazione o di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.

Art. 21.
(Abrogazioni).

      1. I commi 1, 2, 17, 18, 18-bis e 18-ter dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.

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